Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 giugno 2021, n. 18614
Appalto, Responsabilità solidale ex art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
– Contratti pubblici, Retribuzione, Individuazione della disciplina
applicabile
Considerato in fatto
Il Tribunale di Verbania condannava R.I., quale
impresa appaltante ex art. 29, 2
comma, Dlgs n 276/2003, al pagamento del TFR a favore di M.A.M. e M.F.,
eredi di M.L., vantato dal lavoratore nei confronti della appaltatrice M.A. in
stato di amministrazione controllata.
Il Tribunale dichiarava altresì il diritto di RFI a
richiedere all’Inps Fondo di garanzia ex art. 1203
n. 3 c.c., il rimborso delle somme corrisposte al lavoratore.
La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale, ha rigettato la domanda di RFI volta ad ottenere
l’accertamento del diritto di surroga nei confronti dell’Inps, sottolineando che
RFI effettuando il pagamento delle retribuzioni, adempiva ad un debito
dell’appaltatrice insolvente, impostole dall’art. 29 citato.
Ha ritenuto, inoltre, infondate le argomentazioni di
RFI di cui all’appello incidentale secondo cui: la domanda del lavoratore in
via monitoria era basata esclusivamente sull’art. 29 Dlgs n. 276/2003 e non
anche ex art. 1676 c.c., come ritenuto dal
Tribunale con riferimento al periodo anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. n 276/2003 permanendo l’obbligo di RFI di
pagare il TFR maturato nel periodo anteriore; l’appalto intervenuto tra RFI e
la M. rientrava nell’ambito della normativa dei contratti pubblici e, dunque,
non era applicabile l’art. 29
citato, ma il D.Lgs. n. 163/2006 grattandosi di
questione nuova e dunque inammissibile; a seguito della L. n. 296/2006 e DM
30/1/2007 era venuta meno in capo al datore di lavoro la qualità di
debitore sostanziale del TFR essendo previsto che le somme venissero
accantonate presso il Fondo per l’erogazione lavoratori dipendenti istituito
presso il Fondo tesoreria dello stato gestito dall’Inps, dovendosi rilevare che
unico soggetto tenuto al pagamento del TFR era il datore di lavoro.
2. Avverso la sentenza ricorre R.I. con quattro
motivi. Resistono l’Inps che propone ricorso incidentale condizionato, nonché
M.A.M. e M.F.. M. e M. ed INPS depositano memoria ex art.
378 cpc.
Ritenuto in diritto
3. Con il primo motivo RFI denuncia violazione dell’art. 434 e 435 bis cpc, 112
e 115 cpc, 345
e 437 cpc in relazione all’art. 29 d.lgs. 276/2003 e D.lgs. n. 163/2006, art. 2, 5 e 118 e All.
VI; dpr 207/2010, art. 4, 5 e
6.
Nullità del procedimento e della sentenza. Omesso
esame di un fatto decisivo in relazione Dlgs n 163/2006, art. 2, 5 e 118 e All.
VI; dpr 207/2010, art 4, 5 e 6;
violazione dell’art. 29 d.lgs. n.
276/2003, art. 2, 3 118 e All.
VI; dpr 207/2010, art. 4, 5 e
6.
Censura la ritenuta inammissibilità, in quanto
eccepito solo in appello, del motivo con cui l’istante aveva rilevato che
l’appalto intervenuto tra RFI e la M. rientrava nell’ambito della normativa dei
contratti pubblici e dunque non era applicabile l’art. 29 citato, ma il D.Lgs. n. 163/2006.
Rileva che la natura di appalto pubblico costituiva
un presupposto di fatto e di diritto già presente in atti e non contestato.
Ripropone, pertanto, il citato motivo non esaminato
dalla Corte.
Il motivo è infondato pur dovendo essere corretta la
motivazione della Corte territoriale che ha ritenuto tardivamente proposta la
questione di diritto di cui al motivo.
La compatibilità tra le due normative di disciplina
della materia dell’occupazione e del mercato del lavoro e, quindi, della tutela
delle condizioni dei lavoratori (D.Lgs. n. 276 del
2003) e dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163
del 2006) e dei relativi regimi di responsabilità è già stata risolta da
questa Corte con affermazione del principio, al quale va data ulteriore
continuità in questa sede, secondo cui: « […] la responsabilità solidale
prevista dall’art. 29, comma 2,
del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella
specie T. s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali “enti
aggiudicatori” al codice dei contratti pubblici» (cfr. Cass. nr. 10731 del 2016; Cass., sez. IV, nn.6448
e 10777 del 2017).
4. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia
violazione dell’art. 1203 cc in relazione all’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, degli
artt. 1 e 2 L. 297/1982 anche
in relazione alla direttiva 80/987/CEE
20/10/1980 e 2008/94/CE del 22/10/1998 e dell’art. 3 Cost.. Lamenta che la Corte avrebbe dovuto
dichiarare il diritto di RFI a surrogarsi avendo la società pagato il TFR al
lavoratore e rilevando che il Fondo di garanzia deve intervenire a favore del
lavoratore o di un suo avente diritto.
5.Il motivo è infondato.
La questione, relativa al diritto di surroga di Rete
Ferroviaria Italiana , è stata già affrontata nei precedenti di questa Corte (Cass. 20.5.2016 nn. 10543 e 10544 e numerose
altre), qui condivisi, che hanno evidenziato come la posizione giuridica
soggettiva della committente (nella specie, T. s.p.a.) che, in forza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29,
corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio
appaltatore non è riconducibile a quella dell’«avente diritto dal lavoratore»,
quest’ultimo beneficiario della garanzia del Fondo istituito ai sensi della legge nr. 297 del 1982, art. 2
(a tenore del quale il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro
insolvente nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori «o loro aventi
diritto»).
Il committente adempie ad un’obbligazione propria
nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e
non ha titolo per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2; è,
piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore
di lavoro appaltatore, ex art. 1203 nr. 3 cod.civ.
(cfr. sempre Cass. nr. 6333 del 2018 cit, in motivazione; Cass., sez. VI-L, nr 3884 del 2018 ed ivi
ulteriori richiami di giurisprudenza). La decisione della Corte territoriale
non è, pertanto, censurabile sotto tale profilo.
Il dubbio di illegittimità costituzionale avanzato
dalla ricorrente è manifestamente infondato, giacche, da un canto, la garanzia
offerta al lavoratore dal Fondo di cui alla legge
297/1982 non è incompatibile con l’ulteriore intervento del committente del
datore di lavoro insolvente, dall’altro, il committente può eccepire, come
fatto estintivo del diritto del lavoratore nei propri confronti, il versamento
da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti al fondo di Tesoreria
dell’INPS. (cfr Cass ord.
3885/2018 n. 390/2018).
6. Con il terzo motivo RFI denuncia violazione dell’art. 1, commi 755-757, L. n.
296/2006 e del DM 30/1/2007 e dell’art 2697 in relazione all’art. 2120, nonché in relazione all’art. 29, 2 comma, d.lgs. n. 276/2003.
Eccepisce la carenza di legittimazione passiva in relazione all’art. 1, commi 755-757, L. n.
296/2006 con riferimento alle quote di trattamento di fine rapporto
maturate dal lavoratore resistente nel periodo successivo all’1/1/2007.
Il motivo è infondato.
Circa il pagamento di quote del t.f.r. maturate dopo
il 1° gennaio 2007, deve escludersi il relativo obbligo da parte del Fondo
Tesoreria dello Stato, gestito dall’INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o
il committente, obbligato solidale “ex lege”, non provino l’avvenuto
versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote di t.f.r.,
costituendo tale circostanza un fatto estintivo della pretesa dei lavoratori
nei confronti del datore di lavoro, da provarsi a cura di chi lo eccepisca (cfr
in tale senso Cass n. 11536/2019, 27014/2017).Ne consegue che permane l’obbligo a
carico del datore di lavoro-appaltatore e del committente, solidalmente
responsabile ex art. 29, comma 2,
del d.lgs. n. 276 del 2003, che non hanno provato , né chiesto di provare,
di aver effettuato i relativi versamenti al Fondo. La Corte ha inoltre
correttamente rilevato che l’unico soggetto tenuto al pagamento del TFR era il
datore di lavoro.
7. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003 in
relazione all’art. 2120 cc e agli artt. 10 e 11 preleggi
c.c.; dell’art. 3 L.
1369/1960 anche in relazione agli artt. 112,
345 437 cpc
nonche in relazione agli artt. 324 cpc e 2909 c.c.; nullità della sentenza e del
procedimento.
Censura la sentenza per aver ritenuto la
responsabilita solidale per le quote di TFR maturate anteriormente
all’anteriormente al 24/10/2003 e cioè dell’entrata in vigore dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
Rileva che, pur essendo il TFR esigibile solo alla cessazione del rapporto di
lavoro , esso si matura in corso di rapporto;
il d.lgs. n. 276 non
è norma retroattiva; l’art 29
prevede la responsabilità solidale del committente in relazione alla
“quote di trattamento di fine rapporto”; il richiamo alla L. n. 1369/1960 quale fonte di responsabilità
solidale non era richiamato dai ricorrenti.
Anche tale motivo è infondato avuto riguardo sia
alla circostanza che il TFR è esigibile al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, momento a cui occorre fare riferimento per l’individuazione
della disciplina applicabile; sia considerata la tutela di cui all’art. 1676 c.c., quale norma residuale di
responsabilità del committente.
8. L’Inps ha proposto ricorso incidentale
condizionato con cui denuncia l’improponibilità della domanda giudiziale per
difetto della domanda amministrativa, nonché il difetto di interesse della
società.
Tale ricorso resta assorbito dal rigetto di quello
principale.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza. Avuto
riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso
sussistono i presupposti di cui all’art.
13, comma 1 quater, dpr n 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso principale, assorbito quello
incidentale; condanna il ricorrente a pagare all’Inps Euro 2.000,00 per
compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, ed
Euro 200,00 per esborsi, nonché a favore dei controricorrenti M. e M. in pari
misura.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente principale deII’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.