Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 luglio 2021, n. 18818

Pagamento del TFR, Decreto ingiuntivo, Appalti pubblici,
Responsabilità solidale applicabile ai soggetti privati, quali “enti
aggiudicatori”, Committente che adempie ad un’obbligazione propria nascente
dalla legge, Non avente diritto dal lavoratore, Assenza di titolo per
ottenere l’intervento del Fondo di garanzia Inps

 

Considerato in fatto

 

Il Tribunale di Verbania condannava T., quale
impresa appaltante ex art. 29, 2
comma, Dlgs n. 276/2003, al pagamento del TFR a favore di P.S., vantato dal
lavoratore nei confronti della appaltatrice M. Ambiente in stato di
amministrazione controllata limitando, tuttavia, la responsabilità solidale dell’opponente
T. alla somma netta corrispondente alla somma lorda indicata nel decreto
ingiuntivo opposto. Il Tribunale dichiarava altresì il diritto di T. a
richiedere all’Inps Fondo di garanzia ex art. 1203
n. 3 cc, il pagamento delle somme corrisposte al lavoratore.

La Corte d’appello di Torino, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale, ha rigettato l’eccezione proposta dall’Inps di
improponibilità della domanda per mancato esperimento del previo iter
amministrativo, nonché l’eccezione di difetto di interesse di T. nei confronti
dell’Inps; ha ritenuto infondata la domanda di surroga di T. nei diritti
spettanti al lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia.

La Corte ha inoltre rigettato l’eccezione di
inapplicabilità dell’art. 29
citato rientrando l’appalto tra quelli pubblici di cui al D.lgs. n. 163/2006, in quanto l’eccezione era
stata sollevata solo in appello.

Ha affermato che anche a seguito della L. n. 296/2006, che aveva istituito presso l’Inps
il Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti , l’unico soggetto obbligato
al pagamento del TFR era il datore di lavoro anche per le quote maturate dopo
l’1/1/2007 e, infine, con riferimento all’art. 1676
cc ha rilevato che all’epoca in cui il rapporto era cessato l’art. 29 citato era pienamente e
da tempo vigente e ben si sarebbe potuto applicare alle domande nella loro
integrità.

2. Avverso la sentenza ricorre T. con 4 motivi.
Resiste l’Inps con controricorso e ricorso incidentale cui resiste con
controricorso T.. Il lavoratore P.S. è rimasto intimato .L’Istituto ha
depositato memoria ex art. 378 cpc.

 

Ritenuto in diritto

 

3. Con il primo motivo RFI denuncia violazione dell’art. 434 e 435 bis cpc, 112
e 115 cpc, 345
e 437 cpc in relazione all’art. 29 d.lgs. 276/2003 e D.lgs. n. 163/2006, art. 2, 5 e 118 e All.
VI; dpr 207/2010, art. 4, 5 e
6. Nullità del procedimento e della sentenza.

Omesso esame di un fatto decisivo in relazione D.lgs. n. 163/2006, art. 2, 5 e 118 e All.
VI ; dpr 207/2010, art. 4, 5 e
6; violazione dell’art. 29
d.lgs. n. 276/2003, art. 2, 3
118 e All. VI ; dpr 207/2010, art. 4, 5 e 6.

Censura la ritenuta inammissibilità , in quanto
eccepito solo in appello, del motivo con cui l’istante aveva rilevato che
l’appalto intervenuto tra RFI e la M. rientrava nell’ambito della normativa dei
contratti pubblici e dunque non era applicabile l’art. 29 citato, ma il D.Lgs. n. 163/2006. Rileva che la natura di
appalto pubblico costituiva un presupposto di fatto e di diritto già presente
in atti e non contestato. Ripropone, pertanto, il citato motivo non esaminato dalla
Corte.

Il motivo è infondato ,pur dovendo essere corretta
la motivazione della Corte territoriale che ha ritenuto tardivamente proposta
la questione di diritto di cui al motivo.

La compatibilità tra le due normative di disciplina
della materia dell’occupazione e del mercato del lavoro e, quindi, della tutela
delle condizioni dei lavoratori (D.Lgs. n. 276 del
2003) e dei contratti pubblici (D.Lgs. n. 163
del 2006) e dei relativi regimi di responsabilità è già stata risolta da
questa Corte con affermazione del principio, al quale va data ulteriore
continuità in questa sede, secondo cui: « […] la responsabilità solidale
prevista dall’art. 29, comma 2,
del d.lgs. n. 276 del 2003, esclusa per le pubbliche amministrazioni di cui
all’art. 1, comma 2, del
d.lgs. n. 165 del 2001, è, invece, applicabile ai soggetti privati (nella
specie T. s.p.a., società partecipata pubblica), assoggettati, quali “enti
aggiudicatori” al codice dei contratti pubblici» (cfr. Cass. nr. 10731 del 2016; Cass., sez. IV, nn.6448
e 10777 del 2017).

4. Con il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 1203 cc in relazione all’art. 29 d.lgs. n. 276/2003, degli
artt. 1 e 2 L. 297/1982 anche
in relazione alla direttiva 80/987/CEE
20/10/1980 e 2008/94/CE del 22/10/1998 e dell’art 3 Cost.. Lamenta che la Corte avrebbe dovuto
dichiarare il diritto di T. a surrogarsi avendo la società pagato il TFR al
lavoratore e rilevando che il Fondo di garanzia deve intervenire a favore del
lavoratore o di un suo avente diritto.

Il motivo è infondato.

La questione, relativa al diritto di surroga di T.,
è stata già affrontata nei precedenti di questa Corte (Cass. 20.5.2016 nn. 10543 e 10544 e numerose
altre), qui condivisi, che hanno evidenziato come la posizione giuridica
soggettiva della committente (nella specie, T. s.p.a.) che, in forza del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29,
corrisponda i trattamenti retributivi ed il TFR ai dipendenti del proprio
appaltatore non è riconducibile a quella dell’«avente diritto dal lavoratore»,
quest’ultimo beneficiario della garanzia del Fondo istituito ai sensi della legge nr. 297 del 1982, art. 2
(a tenore del quale il Fondo di Garanzia si sostituisce al datore di lavoro
insolvente nel pagamento del TFR spettante ai lavoratori «o loro aventi
diritto»).

Il committente adempie ad un’obbligazione propria
nascente dalla legge, e, pertanto, non diviene avente diritto dal lavoratore e
non ha titolo per ottenere l’intervento del Fondo di garanzia di cui della L. n. 297 del 1982, art. 2; è
piuttosto, legittimato a surrogarsi nei diritti del lavoratore verso il datore
di lavoro appaltatore, ex art. 1203 nr. 3 cod.civ.
(cfr. sempre Cass. nr. 6333 del 2018 cit, in motivazione; Cass., sez. VI-L, nr 3884 del 2018 ed ivi
ulteriori richiami di giurisprudenza). La decisione della Corte territoriale
non è, pertanto, censurabile sotto tale profilo.

Il dubbio di illegittimità costituzionale avanzato
dalla ricorrente è manifestamente infondato, giacche, da un canto, la garanzia
offerta al lavoratore dal Fondo di cui alla legge
297/1982 non è incompatibile con l’ulteriore intervento del committente del
datore di lavoro insolvente, dall’altro, il committente può eccepire, come
fatto estintivo del diritto del lavoratore nei propri confronti, il versamento
da parte del datore di lavoro dei contributi dovuti al fondo di Tesoreria
dell’INPS. (cfr Cass ord.
3885/2018 n. 390/2018).

5. Con il terzo motivo denuncia violazione dell’art. 1, commi 755-757, L n 296/2006
e del DM 30/1/2007 e dell’art. 2697 in relazione all’art. 2120, nonché in relazione all’art. 29, 2 comma, d.lgs. n. 276/2003.
Eccepisce la carenza di legittimazione passiva in relazione all’art 1, commi 755-757, L n 296/2006
con riferimento alle quote di trattamento di fine rapporto maturate dal
lavoratore resistente nel periodo successivo all’1/1/2007.

Il motivo è infondato.

Circa il pagamento di quote del t.f.r. maturate dopo
il 1° gennaio 2007, deve escludersi il relativo obbligo da parte del Fondo
Tesoreria dello Stato, gestito dall’INPS, ove il datore di lavoro-appaltatore o
il committente, obbligato solidale “ex lege”, non provino l’avvenuto
versamento al Fondo, da parte di uno di essi, delle quote di t.f.r.,
costituendo tale circostanza un fatto estintivo della pretesa dei lavoratori
nei confronti del datore di lavoro, da provarsi a cura di chi lo eccepisca (cfr
in tale senso Cass n. 11536/2019, 27014/2017).

Ne consegue che permane l’obbligo a carico del
datore di lavoro-appaltatore e del committente, solidalmente responsabile ex art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276
del 2003, che non hanno provato, né chiesto di provare, di aver effettuato
i relativi versamenti al Fondo.

6. Con il quarto motivo denuncia violazione dell’art. 29 D.lgs. n. 276/2003 in
relazione all’art. 2120 cc e agli artt. 10 e 11 preleggi
cc; dell’art. 3 L. 1369/1960
anche in relazione agli artt. 112, 345 437 cpc nonché
in relazione agli artt 324 cpc e 2909 cc; nullità della sentenza e del
procedimento.

Censura la sentenza per aver ritenuto la
responsabilità solidale per le quote di TFR maturate anteriormente
all’anteriormente al 24/10/2003 ,e cioè dell’entrata in vigore dell’art. 29 d.lgs. n. 276/2003.
Rileva che, pur essendo il TFR esigibile solo alla cessazione del rapporto di
lavoro , esso si matura in corso di rapporto;il d.lgs.
n. 276 non è norma retroattiva; l’art. 29 prevede la responsabilità
solidale del committente in relazione alla ” quote di trattamento di fine
rapporto”; la L. n. 1369/1960, quale fonte
di responsabilità solidale, non era stata richiamato dal ricorrente.

Anche tale motivo è infondato avuto riguardo sia
alla circostanza che il TFR è esigibile al momento della cessazione del
rapporto di lavoro, momento a cui occorre fare riferimento per l’individuazione
della disciplina applicabile; sia considerata la tutela di cui all’art. 1676 c.c., quale norma residuale di
responsabilità del committente.

7. L’Inps ha proposto ricorso incidentale
condizionato con cui denuncia l’improponibilità della domanda giudiziale per
difetto della domanda amministrativa, nonché il difetto di interesse della
società.

Tale ricorso resta assorbito dal rigetto di quello
principale.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data
di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, dpr n.
115/2002.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale, assorbito quello
incidentale ; condanna il ricorrente a pagare all’Inps Euro 2.000,00 per
compensi professionali, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, ed
Euro 200,00 per esborsi .

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.

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