Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 09 luglio 2021, n. 19589
Lavoro, Trasferimento d’azienda, Riconoscimento del passaggio del rapporto di lavoro in capo
al cessionario
Rilevato che
1. Con sentenza n. 2106 del 2019 la Corte di appello
di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado del Tribunale della stessa
sede, con cui era stata respinta la domande di E.D. nei confronti della S.C. spa e della D.C. scarl in liquidazione
diretta all’accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze della
società cessionaria (S.C. spa) e contestuale condanna alla costituzione del
rapporto di lavoro nonché al pagamento del danno subito per il ritardo
nell’assunzione.
2. La Corte territoriale ha ritenuto, analogamente a
quanto rilevato dal Tribunale, la fondatezza dell’eccezione di decadenza ex
art. 32 della legge n. 183 del 2010, precisando che, anche a volere escludere
l’applicabilità nella fattispecie dell’art. 32 co. 4 lett. c), comunque sarebbe
stata applicabile la successiva lettera d) del medesimo comma disciplinante
tutte le ipotesi in cui si fosse dovuta accertare l’esistenza di un rapporto di
lavoro alle dipendenze del terzo quale preteso titolare effettivo; quanto alla
individuazione del dies a quo del termine di decadenza, il suddetto termine
andava individuato nella data del trasferimento (30.10.2013) oppure nella data
di pubblicazione sul Bollettino della Regione Campania (28.3.2015), e, in ogni
caso, il termine di decadenza era decorso anche prendendo quale dies a quo la
data di pubblicazione della sentenza (4.6.2015) che aveva condannato D.C. scarl
all’assunzione in conseguenza della stipulazione di invalidi contratti a
progetto.
3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto
ricorso per cassazione la D. affidato a tre motivi; le due società hanno
resistito con autonomi controricorsi. Tutte le parti hanno depositato memorie.
Considerato che
1. Con il primo motivo la ricorrente denunzia
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 32 co. 4 lett. c) della legge n.
183 del 2010 (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) non
potendosi applicare il termine di decadenza ivi previsto all’ipotesi in cui il
lavoratore chiede l’accertamento del rapporto di lavoro con la società
cessionaria senza impugnativa della cessione di azienda o del ramo di azienda,
militando – a supporto di tale interpretazione – diverse ragioni di carattere
testuale.
2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia
violazione e/o falsa applicazione degli artt. 431 c.p.c. e 2909 c.c. (in
relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) non potendosi individuare,
quale dies a quo, la data di pubblicazione della sentenza di primo grado
(4.6.2015) che aveva accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato tra la D. e la D.C. scarl, trattandosi di provvedimento
giudiziale non opponibile alla cessionaria S.C. se non dopo il passaggio in
giudicato.
3. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia
nullità della sentenza per violazione del giudicato (in relazione all’art. 360,
primo comma, n. 4, c.p.c.) essendo passato in giudicato l’individuazione, da
parte del Tribunale, del dies a quo a cui ancorare il termine di decadenza nel
passaggio in giudicato della pronuncia costitutiva del rapporto con D.C. in
quanto non oggetto di appello incidentale da parte delle società, termine
individuato, dal Tribunale, nella data del 9.7.2015.
4. Il primo motivo è fondato.
5. L’art. 32 co. 4 della legge n. 183 del 2010
prevede che: «Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966,
come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche: a) ai
contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 del
decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, in corso di esecuzione alla data
di entrata in vigore della presente legge, con decorrenza dalla scadenza del
termine; b) ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione
di disposizioni di legge previgenti al decreto legislativo 6 settembre 2001, n.
368, e già conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, con
decorrenza dalla medesima data di entrata in vigore della presente legge; c)
alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’articolo 2112 del
codice civile con termine decorrente dalla data di trasferimento; d) in ogni
altro caso in cui, compresa l’ipotesi prevista dall’art. 27 del decreto
legislativo 10 settembre 2003 n 276, si chieda la costituzione o l’accertamento
di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del
contratto».
6. Ebbene, in ordine alla questione
dell’applicabilità del termine di decadenza di cui all’art. 32 co. 4 della
legge n. 183 del 2010 alle ipotesi in cui il lavoratore non impugni la cessione
del contratto di lavoro nell’ambito di un trasferimento ex art. 2112 cod. civ.
ma, all’inverso, la rivendichi, questa Corte ha statuito per l’inapplicabilità.
7. Con riguardo all’art. 32, comma 4, lett. c) della
legge n. 183 del 2010, questa Corte ha sottolineato che la previsione deve
intendersi come relativa alle ipotesi in cui il lavoratore contesti “la
cessione del contratto” o, meglio, il passaggio del rapporto di lavoro,
mentre restano estranee alla stessa le ipotesi in cui il lavoratore voglia
avvalersi del trasferimento di azienda (formalmente deliberato dal datore di
lavoro cedente) e, quindi, di ottenere il riconoscimento del passaggio e della
prosecuzione del rapporto di lavoro in capo al cessionario oppure chieda di
accertare l’avvenuto trasferimento di azienda che assuma realizzato in fatto e,
quindi, la prosecuzione del rapporto di lavoro col cessionario (cfr. Cass n.
13648 del 2019; Cass. n. 13179 del 2017; Cass. n. 9469 del 2019; Cass n. 9750
del 2019).
8. Con riguardo all’art. 32 comma 4, lett. d) della
legge n. 183 del 201014, evidenziato che trattasi di una rilevante limitazione temporale
per l’esercizio dell’azione giudiziaria, avente carattere di eccezionalità, e
che deve essere resa compatibile con i limiti previsti dalla Costituzione
(artt. 2, 111 e 117), dal diritto eurounitario (art. 47 della Carta di Nizza) e
dal diritto convenzionale (artt. 6 della Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo), questa Corte (Cass. n. 28750 del 2019) ha ritenuto che
l’interpretazione letterale della disposizione conduce a ritenere che si siano
volute escludere le fattispecie riconducibili, in qualche modo, a quelle già
regolate dalle diverse lettere della norma in questione (nella specie, il
fenomeno della cessione del contratto di lavoro, ex art. 2112 c.c. contemplato
nella lett. c). L’esegesi interpretativa è confermata dalla constatazione che,
quando il legislatore ha voluto specificare che una particolare situazione
rientrasse nell’ambito applicativo della disposizione “aperta” di cui
alla lett. d), nonostante la stessa potesse ritenersi in qualche modo
disciplinata nelle ipotesi di cui alle lettere precedenti o potesse avere punti
di contratto con esse, lo ha specificato chiaramente, come per esempio con il
richiamo espresso all’art. 27 del d.lgs. n. 276 del 2003. 24. In caso
contrario, si avvalorerebbe una interpretazione irragionevolmente estensiva ed
avulsa dalla lettera della legge. Inoltre, l’esame complessivo della
disposizione presuppone la sussistenza di una sorta di “contatto”
lavorativo pregresso tra lavoratore e soggetto diverso dal titolare del
contratto (cfr. Cass. n. 13179 del 2017 in tema di cambio appalto), e tale
“contatto” certamente non è ravvisabile nella situazione di un
lavoratore escluso che rivendichi la cessione del proprio contratto di lavoro
nei confronti del cessionario, nell’ambito di un trasferimento ex art. 2112 cod.
civ., perché non si è in presenza di alcuna azione diretta a contrastare
fenomeni interpositori o comunque di contitolarità del rapporto di lavoro, ma
unicamente del riconoscimento del diritto a rientrare nel gruppo dei lavoratori
oggetto della cessione in favore della impresa terza cessionaria.
9. In considerazione delle ragioni esposte il primo
motivo del ricorso deve essere accolto, restando assorbita la trattazione del
secondo e del terzo motivo. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in
relazione al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte di appello di
Napoli, in diversa composizione, che procederà a nuovo esame della fattispecie
attenendosi al principio di diritto secondo cui «le disposizioni di cui
all’art. 32 co. 4 lett. c) e d) della legge n. 183 del 2010, relative al regime
di decadenza ivi previsto, non si applicano alle ipotesi nelle quali, in tema
di cessione di contratto di lavoro ex art. 2112 cc, il lavoratore escluso
chieda l’accertamento del suo diritto al trasferimento alle dipendenze
dell’azienda cessionaria».
10. Il giudice del rinvio provvederà, altresì, alla
regolamentazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il
secondo ed il terzo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia
alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di
provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.