Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 08 luglio 2021, n. 19521
Lavoro, Selezione del personale da assumere nella qualifica
di operatore sanitario, Vizi della pocedura, Risarcimento del danno da
perdita di chance
Fatti di causa
Con sentenza del 14 marzo 2016, la Corte d’Appello
di Genova, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Genova, accoglieva
la domanda proposta da M.C. e D.N. nei confronti dell’Istituto G.G.,
dichiarando sussistenti i denunciati vizi della procedura di selezione seguita
dall’istituto per la scelta del personale da assumere nella qualifica di
operatore sanitario tra quello inserito nelle liste di collocamento e mobilità
della Provincia di Genova e condannando l’Istituto al pagamento in favore delle
istanti, a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, di un importo
pari a dieci mensilità della retribuzione globale di fatto cui avrebbero avuto
diritto ove assunte.
La decisione della Corte territoriale discende
dall’aver questa ritenuto violata la norma di cui all’art. 27 del d.P.R.
487/1994, che prevede doversi la selezione basarsi su prove pratiche
attitudinali o su sperimentazioni lavorative, per aver viceversa l’Istituto
dato corso ai fini in questione ad una prova scritta ed in relazione a tale
violazione esperibile il rimedio risarcitorio richiesto dalle istanti, da
ritenersi nella specie spettante “essendo lecito pensare che se le prove
dirette a valutare l’idoneità fossero state conformi al dettato normativo,
diversa sarebbe stata la sorte delle ricorrenti” Per la cassazione di tale
decisione ricorre l’Istituto, affidando l’impugnazione a quattro motivi, in
relazione alla quale le originarie istanti non hanno svolto alcuna attività
difensiva
Ragioni della decisione
Con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel
denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 27 del d.P.R. n.
487/1994 (nonché del CCNL 20.9.2001 e dell’Accordo Stato Regioni Province
22.2.2001), 3 e 97 Cost. (violazione dei principi di uguaglianza, di
ragionevolezza di imparzialità e rispetto della par condicio) e 5 d.lgs. n.
165/2001, imputa alla Corte territoriale lo scostamento dai principi di diritto
accolti da questa Corte in vertenze del tutto sovrapponibili, per cui la
normativa richiamata riserva all’ente pubblico la scelta sulle forme e le
modalità con le quali svolgere la selezione di idoneità, non essendo vincolato
al rispetto delle regole che valgono solo per i concorsi pubblici, derivandone
l’ammissibilità di una valutazione attitudinale operata richiedendo agli avviati
al lavoro di predisporre per iscritto le risposte a domande concernenti ambiti di intervento pratico specifico,
tenuto conto anche della necessità di interazione dell’operatore sanitario con
figure professionali più elevate, e l’insindacabilità da parte del giudice
degli esiti della prova così espletata.
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e
falsa applicazione degli artt. 2043 e 2697 c.c. 112 e 414 c.p.c. e 14 CCNL
4.8.1995, l’Istituto ricorrente lamenta la non conformità a diritto della pronunzia
resa dalla Corte territoriale in ordine alla domanda di risarcimento del danno
da perdita di chance a motivo dell’inconfigurabilità del danno anche in ipotesi
di illegittimità della procedura, derivandone semmai in tal caso l’annullamento
complessivo dell’esito della stessa, della carenza di allegazione e prova del
danno medesimo, dell’incongruità del giudizio probabilistico sotteso al
riconosciuto danno.
Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla
violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 c.c., 112 e 414 c.p.c., 18,
comma 5, I. n. 300/1970 e 15 CCNL 4.8.1995, l’Istituto ricorrente lamenta
l’incongruità logica e giuridica della pronunzia in ordine alla quantificazione
del danno per aver assunto a parametro per la valorizzazione della mancata
assunzione l’indennità sostitutiva della reintegrazione
Nel quarto motivo sul presupposto dell’illegittimità
della condanna al risarcimento ed alle spese di lite si avanza domanda di
ripetizione delle predette somme.
Il primo motivo di ricorso merita accoglimento,
dovendo ritenersi, alla stregua dell’orientamento espresso da questa Corte
(cfr. Cass. 22 luglio 2016, n. 15223) / cui il Collegio intende dare
continuità, che non sussiste violazione dell’art. 27 d.P.R. 487/1994,
risultando la prova scritta riconducibile nell’alveo della “prova
pratica” ben potendo essere orientata alla valutazione, non del grado di
conoscenza astratta dei principi di una determinata disciplina, bensì della
capacità di assumere in concreto i comportamenti necessari in un determinato
contesto.
Il ricorso va dunque accolto quanto al primo motivo,
restando assorbiti i successivi e la sentenza cassata con rinvio alla Corte
d’Appello di Genova, in diversa composizione, che provvederà in conformità,
disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di
legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri, cassa
la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di
Genova, in diversa composizione.