Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 luglio 2021, n. 19584

Rapporto di lavoro, Adeguamento di compensi per lavoro
straordinario, Restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza
provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, Prescrizione

 

Fatti di causa

 

La Corte distrettuale di Roma, con la sentenza n.
1853/2016, pubblicata il 14.7.2016, ha accolto l’appello <<in relazione
all’eccezione di prescrizione>> interposto da A.S., nei confronti della
R.F.I. S.p.A., avverso la pronunzia del Tribunale della stessa sede n.
12618/2012, resa il 6.7.2012, con la quale era stata respinta l’opposizione
presentata dal medesimo S. – dipendente F.S. sino al 31.12.2001 – al decreto
ingiuntivo n. 4424/2011 emesso dallo stesso Tribunale, notificato il 22.6.2011,
<<con il quale gli era stato ingiunto il pagamento in favore (del
successore) dell’ex- datore di lavoro della somma di Euro 27.277,38, oltre
interessi successivi e spese legali », corrisposta al dipendente in esecuzione
della sentenza del Pretore di Roma del 18.3.1988 (con cui l’Ente F.S. era stato
condannato al pagamento della somma di L. 14.462.2000 a titolo di adeguamento
di compensi per lavoro straordinario prestato dal 1979 al 1986),
successivamente riformata parzialmente dal Tribunale della stessa città con
sentenza del 19.1.2000, <<con la quale era stata riconosciuta al
lavoratore la minor somma per sorte capitale di L. 1.534.895, passata in
giudicato>>.

La Corte di Appello, pertanto, in riforma della
sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e, per quel che
ancora in questa sede rileva, ha osservato che <<per costante
giurisprudenza della S.C. il diritto alla restituzione delle somme pagate in
esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente
riformata in appello, sorge ai sensi dell’art. 336 c.p.c. per il solo fatto della riforma della sentenza e
può essere richiesto automaticamente, se del caso anche con procedimento
monitorio, trovando applicazione il principio “restituito ante omnia”
(cfr. Cass. n. 6579/2003, n. 16254/2003, n. 11729/2004)>>; ha, inoltre,
sottolineato che il diritto della società datrice ad ottenere la restituzione
delle somme è soggetto a prescrizione decennale – data l’autonomia della
domanda restitutoria -, decorrente dalla data di pubblicazione della sentenza
di riforma, ed altresì che <<non risultano validi atti interattivi della
prescrizione del diritto alla restituzione (il cui termine iniziale coincide
con la data del dispositivo della sentenza del Tribunale – 19.1.2000 – in sede
di appello di parziale riforma della sentenza del Pretore in base alla quale
era stata promossa azione esecutiva) anteriori alla diffida stragiudiziale
inviata dalla società al debitore e da questi ricevuta il 29.11.2010, ossia
circa 10 anni e 10 mesi dopo la lettura del dispositivo della sentenza, a
partire dal quale la società poteva esercitare il proprio diritto di credito
alla restituzione della somma pagata in eccesso>>.

Per la cassazione della sentenza ricorre la R.F.I.
S.p.A. articolando cinque motivi, ulteriormente illustrati da memorie, ai sensi
dell’art. 378 del codice di rito.

A.S. ha resistito con controricorso.

La causa, inizialmente fissata all’adunanza camerale
del 23.9.2019, è stata rinviata a nuovo ruolo – e, successivamente, fissata
alla pubblica udienza del 22.1.2020 -, avendo il Collegio ritenuto che non
sussistessero i presupposti per la trattazione della stessa in camera di
consiglio.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo si denunzia la violazione e
falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 132 c.p.c., perché, a fronte dell’eccezione, formulata in
sede di gravame, della inammissibilità dell’appello avversario, <<perché
carente dei requisiti di cui all’art. 434 c.p.c., nel testo novellato dalla L. n. 134 del 2012>>, la Corte di merito
<<si è laconicamente pronunciata, ritenendo inammissibile l’appello, in
quanto contenente i requisiti di specificità di cui all’art. 434 c.p.c.
>>.

2. Con il secondo motivo di deduce la violazione e
falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132, 342, primo comma, nn. 1
e 2, e 434, primo comma, nn.
1 e 2 c.p.c., <<perché dalla lettura del
ricorso in appello si ritiene che parte avversa, contrariamente a quanto
apoditticamente affermato dai Giudici del gravame, non abbia adempiuto
all’onere di motivazione prescritto, posto che l’intero atto di appello è incentrato
sulla ricostruzione del fatto e sulle motivazioni in diritto articolate dalla
società appellata in primo grado>>.

3. Con il terzo motivo si censura la violazione e
falsa applicazione degli artt. 2033, 2934, 2936, 2943, 2945, 2953 c.c. e 431 c.p.c. e si deduce che la prescrizione del credito per
la restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo
grado era stata interrotta con il ricorso in appello, proposto dalla società
avverso la stessa sentenza, e che l’effetto interruttivo permaneva sino al
passaggio in giudicato della sentenza di parziale riforma, che rigettava, in
parte, il ricorso del dipendente; dal passaggio in giudicato della stessa, poi,
a parere della società ricorrente, la stessa poteva fruire dell’ulteriore
termine di dieci anni per richiedere il pagamento delle somme riconosciute in
via definitiva, a prescindere dalla facoltà di mettere immediatamente in
esecuzione il diritto riconosciuto con pronuncia provvisoria.

4. Con il quarto motivo si censura la violazione e
falsa applicazione degli artt. 101, 112, 115, 345 e 437 c.p.c. per avere i giudici di secondo grado
erroneamente affermato che <<la lettera di diffida inviata al S. presso
il domicilio eletto nel giudizio presupposto, ricevuta dal suo difensore in
data 13.12.2004, non era idoneo atto interruttivo della prescrizione poiché il
mandato doveva considerarsi cessato con il passaggio in giudicato della
sentenza di gravame, autorizzando in tal modo l’introduzione di una nuova
eccezione non proposta in primo grado>>.

5. Con il quinto motivo si deduce la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1387, 1392, 1396, 1703, 1704 e 2943, quarto comma, c.c. per non avere la Corte
territoriale considerato che <<l’atto di costituzione in mora ha
efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi dell’art. 2943, quarto comma, c.c., anche qualora sia
indirizzato al rappresentante del debitore e che tale è l’avvocato della parte,
per giurisprudenza pacifica della Corte di Cassazione>>.

1.1.; 2.2. I primi due motivi, da trattare
congiuntamente per ragioni di connessione non sono meritevoli di accoglimento,
in quanto, perché possa utilmente dedursi in sede di legittimità una
<<omessa pronunzia>> – fattispecie riconducibile ad una ipotesi di
error in procedendo ex art. 360, n. 4, c.p.c. – sotto il profilo della mancata corrispondenza
tra il chiesto ed il pronunziato, deve prospettarsi, in concreto, l’omesso
esame di una domanda (cfr., tra le molte, Cass. nn.
13482/2014; 9108/2012; 7932/2012; 20373/2008);
ipotesi, questa, che la parte ricorrente non ha provato, perché non ha prodotto
(né trascritto, né indicato tra i documenti offerti in comunicazione unitamente
al ricorso di legittimità), in violazione del disposto di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.,
l’atto di gravame del S. in cui si assume che siano carenti <<i requisiti
di cui all’art. 434 c.p.c.,
nel testo novellato dalla L. n. 134 del 2012>>;
pertanto, questa Corte non ha potuto apprezzare la veridicità delle doglianze
mosse, sul punto, alla sentenza oggetto del presente giudizio dalla società
datrice (cfr., ex plurimis, Cass. nn.
24374/2015; 14541/2014; 80/2011).

3.3. Il terzo motivo non è fondato, in quanto la
Corte territoriale è pervenuta alla decisione oggetto del presente giudizio
uniformandosi agli ormai consolidati arresti giurisprudenziali della Suprema
Corte nella materia, del tutto condivisi da questo Collegio, che non ravvisa
ragioni per discostarsene – ed ai quali, ai sensi dell’art. 118 Disp. att. c.p.c., fa espresso
richiamo (cfr., in particolare e tra le molte, Cass. nn.
6942/2019; 27131/2018) -, secondo cui <<l’eliminazione, per effetto della
I. 26.11.1990, n. 353, dell’inciso “con
sentenza passata in giudicato” dal testo dell’art.
336 c.p.c., comma 2, ha comportato una immediata
efficacia della sentenza di riforma (e di cassazione) sugli atti di esecuzione
dipendenti dalla sentenza di primo grado riformata (ovvero di appello
cassata)>>, con la conseguenza che, <<pubblicata la sentenza di
riforma, viene meno>> sia la efficacia esecutiva della pronunzia di
condanna emessa in primo grado, sia la giustificazione degli atti di esecuzione
compiuti, <<siano essi spontanei o coattivi, con conseguente obbligo di
restituzione delle somme riscosse e, in generale, del ripristino dello status
quo ante>> (v., ex multis, Cass. nn. 10124/2009; 5323/2009). Per la qual cosa, il termine di
prescrizione del diritto alla restituzione delle somme corrisposte in
esecuzione della sentenza del primo giudice comincia a decorrere dalla data di
pubblicazione della sentenza di riforma, ai sensi dell’art. 2935 c.c., e non dal momento, successivo del
passaggio in giudicato della stessa sentenza. Peraltro, la stessa società
ricorrente non ha contestato direttamente tali assunti, sostenendo, piuttosto,
che la notifica dell’atto di gravame costituirebbe atto interruttivo della
prescrizione, con effetti permanenti sino al passaggio in giudicato, anche
della domanda di restituzione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2943, primo e secondo comma, e 2945, secondo comma, c.c.. Ma tale tesi sarebbe
condivisibile nel caso in cui nell’atto di gravame – o nel corso del giudizio
di secondo grado, nell’ipotesi di esecuzione avvenuta successivamente alla
proposizione della impugnazione – fosse stata effettivamente proposta una
domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della pronunzia
di primo grado. Ed invero, la giurisprudenza di legittimità <<è
consolidata nel senso della ammissibilità di una tale domanda, precisando che
la stessa, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione
impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in
appello>> (v., ex plurimis, Cass. nn. 18611/2013; 16152/2010; ed altresì nn.
10124/2009 e 5323/2009, citt.). Nel caso di specie,
invece, come innanzi osservato, la relativa domanda è stata formulata, per la
prima volta, mediante un autonomo giudizio, instaurato dopo più di dieci anni
dalla pubblicazione della sentenza di riforma.

4.4.; 5.5. Il quarto ed il quinto motivo, da
trattare congiuntamente, perché connessi, non possono essere accolti, perché,
innanzitutto, formulati in violazione del principio, più volte ribadito da
questa Corte, che definisce quale onere della parte ricorrente quello di
indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce (arg. ex art. 366, primo comma, n. 6, del codice di rito),
in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di
esaminare il merito della questione (v., ex plurimis,
Cass. n. 14541/2014, cit. sub 1.1;2.2.).

Nella fattispecie, invece, manca la produzione degli
atti e dei documenti su cui il mezzo di impugnazione si fonda; in particolare,
la parte ricorrente non ha prodotto, né trascritto, né indicato tra gli atti
offerti in comunicazione unitamente al ricorso di legittimità, <<la
lettera inviata dalla società al difensore del S. nel giudizio presupposto, da
quest’ultimo ricevuta in data 13.12.2004>>, che, secondo la società
ricorrente, costituirebbe valido atto interruttivo della prescrizione, né il
verbale dell’udienza di discussione del 15.2.2012, <<prima difesa
utile>>, in cui il medesimo S. nulla avrebbe <<eccepito circa la
ricezione della suddetta lettera>> (v. pag. 30 del ricorso); né <<le
note autorizzate depositate il 6.6.2012>>, in cui tale eccezione sarebbe
stata tardivamente sollevata dal dipendente e, riguardo alla quale, nel
controricorso (v. pag. 22) si deduce che la stessa sarebbe, invece, del tutto
rituale, dato il differimento della prima udienza di discussione operato ai
sensi dell’art. 420 c.p.c.,
con concessione di un termine per note, che ha consentito al S. di precisare le
proprie deduzioni, con particolare riferimento alla specifica difesa introdotta
in giudizio dalla RFI con la memoria di costituzione, in ordine alla permanenza
o meno del mandato professionale in capo al difensore del S. nel giudizio
presupposto>>. Per la qual cosa, questa Corte non è stata messa in grado
di poter apprezzare compiutamente la veridicità delle doglianze svolta dalla
parte ricorrente con i mezzi di impugnazione in esame.

Ciò premesso, va, comunque, osservato che,
correttamente, i giudici di seconda istanza hanno affermato che la lettera
inviata dalla società al difensore del S., <<ricevuta da quest’ultimo il
13.12.2004, non ha efficacia interruttiva del diritto alla restituzione, perché
il giudizio in questione era all’epoca concluso e non è configurabile una
ultrattività della procura dopo il passaggio in giudicato della sentenza resa
nel giudizio presupposto>>, non ricorrendo <<neppure analogia tra
il caso in esame e quello oggetto della sentenza di questa Corte n. 104/12 prodotta dalla società, atteso
che in tale controversia si discuteva della prescrizione quinquennale o
decennale del diritto alla restituzione, mentre nella presente si discute
dell’avvenuto decorso della prescrizione decennale>>.

3. Per tutto quanto esposto, il ricorso va
rigettato.

4. Le spese del presente giudizio, liquidate come da
dispositivo, seguono la soccombenza.

5. Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla
data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui
all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto specificato in
dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro
4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei
presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,
a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 luglio 2021, n. 19584
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