Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 luglio 2021, n. 19586

Collaborazioni coordinate e continuative, Obbligo
contributivo, Accertamento, Svolgimento di una attività caratterizzata da un
minimo di coordinazione e continuità

 

Fatti di causa

 

1. Il Comune di Omegna ha convenuto in giudizio
l’INPS e l’INAIL esponendo che con verbale di accertamento congiunto i due
Istituti avevano contestato rispettivamente l’omesso versamento alla Gestione
Separata INPS di contributi previdenziali per l’importo di € 94.677,00 e di
premi assicurativi all’INAIL per l’importo di € 62.913, 23; l’accertamento
aveva riguardato le prestazioni rese da numerosi collaboratori dell’ente
territoriale occupati in servizi vari (es. addetti al censimento, alla
ludoteca, all’asilo nido, ecc.). Secondo lo storico di lite del ricorso,
l’istituto previdenziale aveva ritenuto che le prestazioni in questione fossero
da qualificare come collaborazioni coordinate e continuative, sia pure
occasionali, rilevando l’omissione della contribuzione nei confronti della
Gestione Speciale di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995; il Comune,
sul presupposto della natura occasionale, autonoma e saltuaria delle
collaborazioni in questione, ha contestato la sussistenza degli obblighi
previdenziali ed assicurativi e chiesto l’accertamento negativo dei crediti
vantati dall’INPS e dall’INAIL.

2. Il giudice di primo grado ha accolto la domanda
del Comune sulla base delle seguenti considerazioni: a) per stabilire se si era
in presenza di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione
occasionale occorreva avere riguardo al criterio dettato dall’art. 409 cod.
proc. civ. alla stregua del quale, nel caso di specie, dovevano ritenersi
difettare i requisiti per configurare la prestazione resa dai collaboratori
come coordinata e continuativa; b) l’art.. 44, d. I. n. 269/2003 convertito in
legge n. 326/2003, che prevedeva, a decorrere dal 1.1.2004, la iscrizione alla
gestione separata per i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo
occasionale in caso di reddito annuo derivante da dette attività superiore a €
5.000,00 non era destinato a trovare concreta applicazione; infatti per le
collaborazioni anteriori al 1.1.2004 nulla era dovuto e per quelle riferite al
periodo successivo era mancata la prova della percezione di compensi superiori
alla soglia di legge; analogamente in relazione ai premi assicurativi pretesi
dall’INAIL, avendo il legislatore (art. 5 d. Igs n. 38/2000 in relazione
all’art. 50, comma 1, lett. c) bis, cit. d. P.R, n. 917 /1986) escluso
dall’obbligo assicurativo i rapporti di lavoro autonomo occasionale quali erano
risultate essere le collaborazioni in questione.

3. La Corte di appello di Torino, in riforma della
sentenza di primo grado, ha condannato il Comune di Omegna al pagamento dei
contributi all’INPS -Gestione Separata e dei premi assicurativi in favore
dell’INAIL, in relazione all’attività prestata in favore del Comune dai
soggetti in dispositivo indicati.

3.1. Il giudice di appello ha motivato il rigetto
della originaria domanda di accertamento negativo sul rilievo che il criterio
da utilizzare per la verifica dell’obbligo contributivo non era quello
desumibile dall’art. 409 cod. proc. civ. in tema di collaborazione autonoma
coordinata e continuativa ed evidenziato che neppure poteva avere diretto
rilievo la previsione dell’art. 61, comma 2, d. Igs. n. 276/2003 che,
disciplinando il contratto di lavoro a progetto, lo distingue dalle prestazioni
occasionali intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore
a trenta giorni nel corso dell’anno solare, con lo stesso committente, salvo
che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia
superiore a 5 mila euro”; in sintesi, il corretto criterio discretivo al
fine della verifica dell’obbligo contributivo ed assicurativo comportava la
necessità di distinguere nell’ambito dell’attività prestata, tra lavoro
autonomo occasionale ex art. 2222 cod. civ. e collaborazione anch’essa
autonoma, connotata dalle caratteristiche definite dall’art. 50, comma 1, lett.
c) bis d.P.R. n. 917/1986; tali caratteristiche, vale a dire apprezzabile
durata del rapporto, assenza di organizzazione autonoma in capo al
collaboratore, uso di materiali del committente, percezione, a cadenza
periodica, di un compenso in misura predeterminata, erano riscontrabili sulla
base del materiale istruttorio in relazione ai collaboratori indicati in
dispositivo, rispetto ai quali sussisteva quindi l’obbligo contributivo ed
assicurativo da parte del Comune; gli elementi istruttori confermavano, infine,
la correttezza dell’applicazione della voce di tariffa 0722 invocata
dall’INAIL.

4. Per la cassazione della decisione il Comune di
Omegna ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui hanno
resistito l’INPS e l’INAIL con controricorso.

5. Il Comune di Omegna ha depositato memoria in
relazione alla adunanza camerale fissata in precedenza per la trattazione della
presente causa poi rinviata a nuovo ruolo.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo parte ricorrente denunzia
violazione di norme di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc.
civ., in relazione all’art. 409 cod. proc. civ. e all’art. 50, d.P.R. n. 917/
1986, per avere errato la Corte territoriale, applicando la norma di cui
all’art. 50, comma. 1, lett. c) bis, nel non ritenere che l’assoggettamento
all’obbligo contributivo e l’iscrizione presso la Gestione speciale dell’INPS
presupponevano lo svolgimento di una attività caratterizzata da un minimo di
coordinazione e continuità, con l’effetto di escludere da tali obblighi le
prestazioni lavorative svolte in modo autonomo ed occasionale. Ciò valeva anche
per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro. Sostiene che
per potere inquadrare le prestazioni rese in favore dell’Amministrazione
nell’ambito della collaborazione coordinata e continuativa o, in alternativa,
quale lavoro autonomo occasionale, non era sufficiente il mero richiamo
all’art. 50 d.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.), ma occorreva avere riguardo ai
limiti di orario e di compenso stabiliti dall’art. 61 d.lgs. n. 276 del 2003.

2. Con il secondo motivo di ricorso deduce, ai sensi
dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., violazione di norma di diritto in relazione
all’art. 2, comma 26, legge n. 335/1995 e all’art. 5 d.lgs. n. 38/2000, censurando
la decisione impugnata per avere i giudici di appello errato nell’applicazione
dei criteri di riferimento concretando così un vizio di violazione di legge in
relazione alle disposizioni che regolano l’obbligo di contribuzione
previdenziale e assicurativa obbligatoria; in particolare, la Corte di merito
aveva errato nel configurare l’obbligo di iscrizione in relazione ad una serie
di soggetti, quali gli addetti al censimento, quelli impegnati nella ludoteca e
nel centro estivo, quelli utilizzati come bagnini ed istruttori di nuoto e,
infine, quelli impiegati come nonni vigili, educatori di asilo nido,
accompagnatrici di anziani al mare e accompagnatrici casa-scuola di bambini
disabili.

3. Con il terzo motivo di ricorso deduce violazione
di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione
all’art. 112 cod. proc. civ., per avere errato la Corte di appello nel
condannare il Comune di Omegna a corrispondere i contributi assicurativi e
previdenziali INPS ed INAIL in relazione a soggetti non compresi nel verbale di
accertamento alla base della pretesa degli enti nei confronti del Comune.

4. Il primo ed il secondo motivo di ricorso,
esaminati congiuntamente per connessione, sono infondati.

4.1. La pretesa contributiva dell’INPS nasce dall’
inquadramento della concreta fattispecie nell’ambito della ipotesi di cui al
comma 26 dell’art. 2 legge n. 335/1995 che impone l’iscrizione in apposita
Gestione separata – finalizzata all’estensione dell’assicurazione generale
obbligatoria per I’ invalidità, la vecchiaia ed i superstiti – fra gli altri,
dei titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al
comma 2, lettera a) dell’articolo 49 del d. P.R. n. 917/ 1986, disposizione
quest’ultima soppressa dall’art. 34 legge n. 342 /2000 che ha introdotto alcune
modifiche al T.U.I.R..

4.2. Per quel che qui rileva, all’esito successive
modifiche normative riferite alla tassazione del reddito da lavoro autonomo,
l’art. 50, comma 1, lett. c)- bis d. P.R. n. 917/1986, prevede l’assimilazione
a fini fiscali ai redditi da lavoro dipendente anche di quelli derivanti dallo
svolgimento di rapporti di collaborazione aventi ad oggetto la prestazione di
attività svolte in assenza di vincolo di subordinazione a favore di un
determinato soggetto, nell’ambito di un rapporto unitario e continuativo, senza
impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita, vale a
dire di rapporti di lavoro autonomo ma svolti con determinate caratteristiche.

4.3. Esclusa la rilevanza delle ipotesi
normativamente delineate ad altri fini dall’art. 61 d. Igs. n. 276/2003 (cd.
minicococò), testo normativo che non trova applicazione per le pubbliche
amministrazioni ed il loro personale (art. 1 comma 2, d. Igs cit.), al fine
della verifica dell’obbligo contributivo per la iscrizione alla gestione
separata di cui al comma 26 dell’art. 2 legge n. 335/1995, è corretto
richiamare la nozione utilizzata dal d.P.R. n.917/1986 per assimilare, sotto il
profilo fiscale, ai redditi di lavoro dipendente quelli prodotti da
collaborazioni autonome; è infatti al detto d.P.R. che fa riferimento il comma
26 dell’art.2, legge n. 335/1995, conferendo rilievo ai fini previdenziali alla
disciplina fiscale (per una ricognizione dell’ambito soggettivo relativo alla
gestione separata v. Cass. n. 32508 /2018).

4.4. Da tanto deriva la correttezza del parametro
normativo al quale la Corte di merito ha ancorato la verifica dell’obbligo
contributivo.

4.5. L’accertamento delle concrete caratteristiche
dei rapporti instaurati dal Comune con i soggetti addetti ai servizi
richiamati, e, quindi la riconducibilità di taluni di essi all’ambito delle
collaborazioni idonee a fondare l’obbligo contributivo e assicurativo dell’ente
territoriale non risulta validamente censurato dall’odierno ricorrente, che con
il secondo motivo, pur formalmente denunziando violazione di norme di diritto,
incentra le proprie doglianze sulla ricognizione della fattispecie concreta a
mezzo delle risultanze di causa, peraltro evocate senza il rispetto delle prescrizioni
imposte a pena di inammissibilità dall’art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ.

4.6. Tale modalità di articolazione della censura
non consente, con riferimento ai singoli gruppi di lavoratori presi in
considerazione dal ricorrente, di inficiare l’accertamento fattuale alla base
del decisum, occorrendo a tal fine, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod.
proc. civa ia deduzione di omesso esame di un fatto storico decisivo, evocato
nel rispetto degli oneri di cui all’art. 366, comma 1 , n. 6 cod. proc. civ.,
neppure formalmente prospettata dall’ente ricorrente.

5. Il terzo motivo di ricorso è fondato in quanto
dal verbale di accertamento congiunto INPS e INAIL richiamato in ricorso con
modalità conformi al criterio di autosufficienza si evince che la pronunzia
sulla domanda del Comune è stata resa anche in relazione alla posizione di
soggetti non compresi nell’originario verbale di accertamento alla base della
pretesa dell’INPS e dell’INAIL, contrastato con la domanda di accertamento
negativo avanzata dal Comune.

6. A tanto consegue la cassazione della decisione
con rinvio ad altro giudice di secondo grado al quale è demandato il
regolamento delle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il primo ed il secondo motivo e accoglie il
terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio di legittimità, alla
Corte di appello di Torino in diversa composizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 luglio 2021, n. 19586
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