L’accordo transattivo tra le parti in ordine ai danni pensionistici da omissione contributiva, se i contributi non sono ancora prescritti, è nulla.
Nota a Cass. (ord.) 8 giugno 2021, n. 15947
Flavia Durval e Alfonso Tagliamonte
Il presupposto per richiedere ex art. 2116, co. 2, c.c., i danni conseguenti a un’omissione contributiva è costituito dal perfezionamento dei requisiti per l’accesso alla prestazione previdenziale e postula l’intervenuta prescrizione dei contributi omessi, che consolida la perdita previdenziale.
È quanto afferma la Corte di Cassazione (ord. 8 giugno 2021, n. 15947, difforme da App. Roma 21 luglio 2015) relativamente al caso di un lavoratore che aveva concluso con il datore di lavoro una conciliazione riguardante alcune pretese retributive e il risarcimento del danno pensionistico per omissioni contributive; dopodiché aveva promosso l’azione giudiziale per formalizzare tale accordo.
La Corte precisa che, considerato che, nel caso di specie, i contributi omessi non erano prescritti al momento della conciliazione, non era comunque ancora maturato alcun danno pensionistico da risarcire. In particolare, “al momento della intervenuta transazione il danno non si era ancora verificato, in quanto alla data della stessa i contributi potevano ancora essere versati, non essendo coperti da prescrizione, né il ricorrente aveva ancora maturato il diritto al godimento della pensione: talché, non essendovi un danno da risarcire, non sussisteva un diritto al risarcimento dello stesso cui poter rinunciare” (v. anche Cass. n. 20686/2004).
Nella fattispecie, il lavoratore si era costituito in giudizio esclusivamente per consentire la formalizzazione dinanzi al Giudice dell’accordo transattivo intervenuto fra le parti per dirimere la controversia.
Più specificamente, la Cassazione precisa che:
– sussiste l’interesse del lavoratore ad agire per la tutela della propria posizione contributiva ancor prima del maturare del diritto alle prestazioni previdenziali, tramite la proposizione di una domanda di condanna generica volta ad accertare la eventualità dell’omissione, “salva poi la facoltà di esperire, al momento del prodursi dell’evento dannoso, coincidente con il raggiungimento dell’età pensionabile, l’azione risarcitoria ex art. 2116 c.c., comma 2, ovvero quella in forma specifica L. n. 1338 del 1962, ex art. 13” (cfr., anche, Cass. n. 2630/2014);
– invero, il presupposto dell’azione risarcitoria attribuita al lavoratore ai sensi dell’art. 2116 c.c. è “costituito dall’intervenuta maturazione del diritto alla prestazione e postula l’intervenuta prescrizione del credito contributivo”;
– infatti, solo dopo che si siano realizzati i requisiti per l’accesso alla prestazione previdenziale, si attualizza per il lavoratore il danno patrimoniale risarcibile, consistente nella perdita totale del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti spettante (v. Cass. n. 27660/2018);
– e soltanto con “la maturazione della prescrizione dei contributi omessi il lavoratore matura una ragione di danno risarcibile alla luce dell’art. 2116 c.c., comma 2 che riconosce al lavoratore un’azione risarcitoria del danno subito consistente nella perdita del trattamento pensionistico ovvero nella percezione di un trattamento inferiore a quello altrimenti dovuto”;
– dal momento che l’azione risarcitoria stricto sensu può essere esercitata soltanto quando vi è la definitiva perdita della prestazione previdenziale, prima di tale momento il lavoratore “soffre esclusivamente un danno potenziale in quanto titolare di una posizione assicurativa carente (in caso di parziale omissione contributiva) ovvero del tutto mancante (in caso di totale omissione)”;
– anche se al prestatore è data la possibilità di “scongiurare il potenziale danno, di richiedere misure cautelari conservative della garanzia patrimoniale del datore di lavoro” nonché di domandare una pronunzia di condanna generica al risarcimento del danno, vertendosi nell’ambito di diritti non ancora entrati nel patrimonio del creditore non è possibile disporre in via transattiva della posizione giuridica soggettiva inerente al diritto al risarcimento del danno pensionistico, che non si perfeziona se non con il maturare dei requisiti per l’accesso ai trattamenti previdenziali;
– solo quando, al compimento del termine di prescrizione, il datore non può più versare i contributi in quanto prescritti, sorge per il lavoratore l’esigenza di costituire la provvista per il beneficio sostitutivo della pensione.