Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2021, n. 20259
Opposizione alla cartella esattoriale, Contributi per
l’iscrizione alla gestione commercianti, Amministratore, Svolgimento di
attività di gestione di villaggio turistico
Rilevato che
La Corte d’Appello di L’Aquila con sentenza del
18.12.14 confermava la sentenza del tribunale di Teramo che aveva accolto
l’opposizione alla cartella esattoriale con la quale l’INPS aveva chiesto
contributi per iscrizione alla gestione commercianti del sig. C., sul
presupposto che lo stesso – oltre che essere amministratore della società A.S.,
iscritto alla gestione separata INPS – svolgeva attività di gestione di
villaggio turistico.
In particolare, la corte territoriale riteneva che
l’INPS non aveva provato che il C. – oltre all’attività gestoria propria delle
cariche ricoperte- avesse svolto attività lavorativa con i caratteri di
abitualità e prevalenza, sicché andava escluso l’obbligo di iscrizione alla
gestione commercianti.
Avverso tale sentenza ricorre INPS con un motivo
illustrato da memoria, cui resiste il C. con controricorso illustrato da
memoria.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso si deduce – ex art.
360 co. 1 n. 3 c.p.c. – violazione dell’articolo 1 legge 613 del 1966, 1 e 2
legge 1397 del 1960, come modificato dall’articolo 1 come comma 203 legge 662
del 1996, nonché 2082 – 2203 – 2204 – 2205 e 2697 c.c., per avere la sentenza
impugnata trascurato l’attività prevalente abituale del C. quale institore del
villaggio turistico.
Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha
infatti accertato che il C. non aveva in alcun modo partecipato direttamente
all’attività materiale ed esecutiva del villaggio turistico, la cui gestione
era concessa a terzi che l’avevano esercitata con propri dipendenti.
In tale contesto, come correttamente affermato dalla
corte territoriale, restano irrilevanti le attività gestorie proprie della
carica di amministratore formalmente ricoperta, ai fini dell’iscrizione nella
gestione commercianti, in aggiunta all’iscrizione alla gestione separata già
effettuata per tali attività. Questa Corte ah infatti già affermato (Cass. Sez.
L – , Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018, Rv. 648044 – 01), che, in tema di
contributi previdenziali, qualora il socio amministratore di una società a
responsabilità limitata partecipi al lavoro aziendale con carattere di
abitualità e prevalenza, ha l’obbligo di iscrizione alla gestione commercianti,
mentre, qualora si limiti ad esercitare l’attività di amministratore, deve
essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani
giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione
dello scopo sociale, attraverso il concorso dell’opera prestata dai soci e
dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società
sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della
concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di
rappresentanza (nello stesso senso, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 8613 del
03/04/2017 (Rv. 643947 – 01), secondo la quale, in tema di contributi
previdenziali, sorge l’obbligo di doppia iscrizione nella gestione separata ex
art. 2, comma 26, della I. n. 335 del 1995 ed in quella commercianti qualora il
socio amministratore di una società di capitali partecipi personalmente al
lavoro aziendale, svolgendo l’attività operativa in cui si estrinseca l’oggetto
dell’impresa con carattere di abitualità e preponderanza rispetto agli altri
fattori produttivi, ed è compito del giudice di merito accertare, in modo
puntuale e rigoroso, la sussistenza dei requisiti di legge per tale
coesistenza, nonché l’assolvimento dell’onere probatorio a carico dell’ente
previdenziale, ai cui fini assumono rilevanza la complessità dell’attività, la
presenza di dipendenti o collaboratori, la loro qualifica e le mansioni svolte;
cfr. pure Sez. L – , Ordinanza n. 19273 del 19/07/2018, Rv. 649935 – 01; v.
pure Cass. n. 8978/18, 26022/18, 26220/18).
Dalle esposte considerazioni discende il rigetto del
ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del
giudizio, liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002 si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del
comma 1 bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento
delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed
euro 500,00 per compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di
legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.