Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 luglio 2021, n. 20723
Lavoro, Collaborazione coordinata e continuativa,
Sussistenza di rapporti di lavoro subordinato, Accertamento, Obbligo
assicurativo
Considerato in fatto
1. La Corte d’appello di Brescia ha esposto che la
soc G. srl e i soci G.A., G., A. e R., ciascuno proprietario di quote sociali
al 25%, avevano proposto ricorso davanti al Tribunale di Brescia avverso il
provvedimento del 20/4/1997dell’Inps che aveva disconosciuto il rapporto di lavoro
subordinato tra i medesimi e la suddetta società a decorrere dall’1/2/1997 (in
concomitanza con la trasformazione della G. snc inquadrata come impresa
artigiana, nella G. srl come impresa industriale); che detto ricorso, accolto
dal Tribunale e confermato in appello, era stato rigettato dalla Corte
d’appello di Brescia, in sede di rinvio a seguito della sentenza della Corte di
cassazione, con sentenza passata in giudicato.
La Corte ha esposto altresì che ,nelle more, la soc
4G aveva continuato a versare i contributi per i 4 soci per un totale di Euro
1.327.180,31fino a tutto il 30/6/2012 e che ,pertanto, avendo il precedente
giudicato coperto il periodo ,fino al più a gennaio 1999, adivano nuovamente il
Tribunale di Brescia al fine di accertare la sussistenza di un lavoro
subordinato in relazione al periodo successivo e dunque la validità della
contribuzione o, in subordine la sussistenza di rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa con condanna dell’Inps a trasferire le somme versate
come lavoratori dipendenti alla gestione separata, con condanna alla
restituzione della minor somma di Euro 714.017,27, nonché riconoscimento della
pensione di anzianità a favore di G.A. e A..
Con la sentenza qui impugnata la Corte d’appello ha
confermato la decisione del Tribunale di rigetto della domanda di accertamento
di un rapporto di lavoro subordinata nonché di rapporto di lavoro coordinato e
continuativo in mancanza anche di allegazioni. Con riferimento alla richiesta
di restituzione dei contributi versati, esclusa la necessità della domanda
amministrativa , ha ritenuto di condividere il conteggio prodotto dalla società
ed ha condannato l’Inps a corrispondere Euro 1.326.452,47.
2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un unico
articolato motivo. Resiste la soc G srl ed i soci con controricorso e ricorso
incidentale e poi memoria ex art. 378 cpc.
Ritenuto in diritto
3. L’Inps denuncia violazione dell’art. 1, commi 203
e 208, L. n. 662/1996, così come interpretato dall’art. 12, comma 11, D.L. n.
78/2010 conv. in L. n. 122/2010 deduce che tutti i G. avevano svolto attività
lavorativa all’interno della società G. con conseguente necessaria copertura
assicurativa; che la sentenza impugnata era in contrasto con il principio di
universalità della tutela previdenziale secondo il quale sussisteva l’obbligo
assicurativo per tutti coloro che svolgevano un’attività lavorativa; che i G.,
oltre che alla gestione separata alla quale erano già iscritti, dovevano essere
iscritti alla gestione commercianti o artigiani secondo l’attività esercitata.
4. Con ricorso incidentale i controricorrenti hanno
chiesto il riconoscimento del loro assoggettamento al versamento della
contribuzione alla gestione separata cui l’Inps era tenuto a versare quanto già
corrisposto alla gestione lavoratori dipendenti.
5. I due ricorsi, congiuntamente esaminarti stante
la loro connessione, sono infondati.
La Corte territoriale ha negato la sussistenza di
rapporti di lavoro subordinato tra la soc G. a r.l. e i soci G.A., G.,A.,R.,
nonché di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa in
relazione all’attività lavorativa svolta nel periodo da febbraio 1997 a giugno
2012.
Con il ricorso principale l’Inps formula solo
generiche affermazioni ipotizzando un obbligo di corresponsione dei contributi
alla gestione commercianti, o a quella artigiana in relazione alla specifica
attività svolta ,senza tuttavia esporre concrete circostanze idonee a
configurare l’obbligo di versamento dei contributi ad una delle due gestioni.
Con la sentenza impugnata la Corte territoriale ha
esposto che le parti appellanti non avevano dedotto circostanze di fatto atte a
dimostrare la sussistenza delle caratteristiche del lavoro subordinato.
Analoghe osservazione sono state svolte dalla Corte territoriale con riferimento
alla sussistenza di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e tali
affermazioni non sono censurate adeguatamente con i ricorsi in esame.
Con riferimento al ricorso incidentale ed alla
richiesta di versamento dei contributi versati al FPLD alla gestione separata
deve rilevarsi la genericità anche di tale ricorso in assenza di specificazione
del titolo per i quali i contributi avrebbero dovuto essere versati,
considerato che risulta esclusa la fondatezza di riconoscimento di rapporti di
lavoro di collaborazione coordinata e continuativa.
6. Per le considerazioni di cui sopra entrambi i
ricorsi devono essere rigettati . La soccombenza reciproca giustifica la
compensazione delle spese di causa.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data
di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma
1 quater, dpr n. 115/2002.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi, compensa le spese di causa.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del dpr n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per i
rispettivi ricorsi a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.