Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2021, n. 20265

Stranieri, Riconoscimento dello status di rifugiato, della
protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, Istanza, Diniego,
Insussistenza dei requisiti

 

Rilevato che

 

1. Il Tribunale di Ancona con decreto pubblicato il
18.11.2019, ha respinto il ricorso proposto da A.S., cittadino del Senegal,
avverso il provvedimento con il quale la Commissione territoriale aveva, a sua
volta, rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status
di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria;

2. il Tribunale ha ritenuto insussistenti i
requisiti richiesti per il riconoscimento delle diverse misure di protezione
invocate, posto che il richiedente non ha allegato alcun motivo concernente
eventuali persecuzioni per motivi di razza, religione, opinioni politiche
appartenenza a gruppi sociali (con riguardo allo status di rifugiato), non ha
descritto alcun grave danno conseguente ad un eventuale rimpatrio ma
esclusivamente difficoltà economiche, e risultando lo Stato di provenienza una
zona non interessata da violenze di gruppi terroristici (con riguardo alla
protezione sussidiaria), ne ha descritto situazioni di violazione dei diritti
fondamentali o una sufficiente integrazione in Italia (documentando
esclusivamente un’assunzione a tempi ridotti con salario al di, sotto
dell’importo dell’assegno sociale);

3. il ricorso di A.S. domanda la cassazione del
suddetto provvedimento per quattro motivi;

4. il Ministero dell’Interno intimato non ha
resistito con controricorso, ma ha depositato atto di costituzione ai fini
della eventuale partecipazione all’udienza di discussione ai sensi dell’art.
370 primo comma ultimo alinea cod. proc. civ., cui non ha fatto seguito alcuna
attività difensiva;ha rigettato le domande di protezione internazionale o
umanitaria proposte da R.E., cittadino nigeriano, il quale aveva dichiarato di
essere fuggito dal proprio Paese per il timore di essere ucciso dalla malattia
(denominata “oherema”) per la quale era deceduta sua sorella;

 

Considerato che

 

1. Con il primo motivo si denunzia violazione degli
artt. 11 preleggi e 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 e, premesso che le
disposizioni introdotte dal d.l. n. 113 del 2018 non si applicano ratione
temporis nel caso di specie, ha censurato la Recisione della Commissione
territoriale che non si è espressa sulla domanda di protezione umanitaria, con
la conseguenza che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare nullo tutto il
procedimento;

2. Con il secondo motivo si denunzia violazione
dell’art. 3, comma, 5, d.lgs. 251 del 2007, per non avere il Tribunale valutato
la credibilità dei richiedente alla luce dei parametri stabiliti dalla legge;
nell’ambito del ricorso, si deduce altresì la violazione dell’obbligo di
disporre l’audizione del richiedente e la mancata valorizzazione, da parte del
Tribunale, del rapporto di A.I. per gli anni 2015 e 2016;

3. Con il terzo motivo si denunzia violazione degli
artt. 8 e 14 del d.lgs. n. 251 del 2007, avendo, il Tribunale, nel rigettare la
domanda di protezione sussidiaria, trascurato che è notorio come nel Senegal vi
siano aspri e violenti conflitti di carattere etnico-religioso, nonché
pericolosi gruppi di mafiosi diffusi su tutto il territorio nazionale, come descritto
da numerosi siti e da notizie di stampa;

4. Con il quarto motivo si denunzia violazione
dell’art. 5, comma 6, del d.lgs. n. 251 del 2007, mancando, nel decreto, tutta
l’analisi dei requisiti per la concessione della protezione umanitaria, essendo
stato violato il dovere istruttorio officioso e la valorizzazione delle prove,
e non potendo addebitarsi al richiedente la precarietà del lavoro stagionale
svolto;

5. il primo motivo è inammissibile alla luce
orientamento costante della giurisprudenza di legittimità e di merito secondo
il quale il giudizio introdotto con ricorso dell’interessato non ha ad oggetto
tanto il provvedimento amministrativo, quanto il diritto soggettivo
dell’istante alla protezione internazionale; la eventuale nullità del provvedimento
amministrativo, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il
merito della domanda, poiché oggetto della controversia non è il provvedimento
negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata,
sulla quale comunque il giudice deve statuire, non rilevando in sé la nullità
del provvedimento ma solo le eventuali conseguenze di essa sul pieno
dispiegarsi del diritto di difesa (Cass. n. 7385 del 2017, Cass. n. 20492 del
2020). Infatti la decisione del Tribunale può disporre alternativamente il
rigetto del ricorso ovvero il riconoscimento dello status di rifugiato o di
persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ma non il sémplice
annullamento del provvedimento della Commissione (cfr. Cass. n. 26480 del
2011).

Ne discende che l’eventuale nullità del
provvedimento per vizio formale dello stesso o del procedimento amministrativo,
non esonera il Tribunale dall’obbligo di pronunciarsi in merito, né consente
una pronuncia di annullamento;

6. gli altri tre motivi di ricorso, che possono
essere trattati congiuntamente, sono fondati per quanto di ragione;

7. preliminarmente, in relazione alla censura
dell’audizione giudiziale del richiedente, giova ricordare che, secondo un
orientamento espresso recentemente da questa Corte (cui anche questo Collegio
intende fornire continuità applicativa; condividendole le ragioni), in
riferimento al procedimento ex 35 bis d.lgs. 25/2008, “nei giudizi in
materia 1 di protezione internazionale il giudice, in assenza della
videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione
territoriale, ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione, ma non anche
quello di disporre l’audizione del richiedente, a meno che:

a) nel ricorso non vengano dedotti fatti nuovi a
sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase
amministrativa, circostanziati è rilevanti); b) il giudice ritenga necessaria
l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni
rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; c) il richiedente faccia istanza
di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende
fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente
infondata o inammissibile” (Cass. n. 21584 del 07/10/2020; in senso conforme,
anche Cass. n. 22049 del 13/10/2020, secondo cui verbatim “il corredo
esplicativo dell’istanza di audizione deve risultare anche dal ricorso per
cassazione, in prospettiva di autosufficienza; in particolare il ricorso, col
quale si assuma violata l’istanza di audizione, implica che sia soddisfatto da
parte del ricorrente l’onere di specificità della censura, con indicazione
puntuale dei fatti a suo tempo dedotti a fondamento di quell’istanza”);

8. ciò posto, i motivi, che attengono alla medesima
questione, pur se dedotti sotto il profilo della violazione di legge,
denunciano in realtà il difetto assoluto di motivazione del decreto impugnato,
idoneo a tradursi in violazione dell’art. 132 c.p.c., per aver il Tribunale
fondato la pronuncia su argomenti privi di qualsivoglia aggancio alla vicenda
concretamente narrata dal ricorrente; essi, riqualificati ai sensi del
paradigma normativo di cui al n.4, primo comma, art. 360 cod. proc. civ.,
devono essere accolti;

9. il giudice del merito ha infatti compiuto
un’ampia disamina delle condizioni oggettive in cui versa la regione di
provenienza del ricorrente, ma, in relazione ai presupporti soggettivi delle
domande di protezione internazionale si è limitato ad osservare che la
valutazione di carente credibilità del racconto espressa dalla Commissione è
condivisibile poiché il richiedente non è stato in grado di circostanziare la
vicenda (nomi, tempo, luogo) su fatti essenziali determinanti l’espatrio e, con
riguardo al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, perché la mera
promessa di un impiego e l’assunzione a tempi ridotti con salario al di sotto
dell’assegno sociale non sono sufficienti per rendere attuale, e quindi
tutelabile, un diritto di rango costituzionale come quello al lavoro e ad una
retribuzione sufficiente a garantire una vita libera e dignitosa;

10. il decreto difetta della concisa esposizione dei
fatti allegati da A.S. a fondamento del diritto preteso (non avendo il giudice
minimamente accennato, alla storia personale del ricorrente) e, pertanto, dette
motivazioni si risolvono in formule astratte e stereotipate, valevoli per un
numero indefinito di casi, che non consentono di verificare la correttezza del
ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione;

11. si tratta, in conclusione, di una tipica
fattispecie di motivazione apparente, ovvero di motivazione che, pur essendo
graficamente (e, quindi, materialmente) esistente – e, anzi, sovrabbondante,
laddove il tribunale si dilunga nella descrizione della normativa che
disciplina le varie forme di protezione internazionale o umanitaria – risulta
tuttavia costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo
sull’esattezza è sulla logicità del ragionamento decisorio (cfr., per tutte,
Cass. n. 9105 del 2017; riguardo alla materia della protezione internazionale,
cfr. da ultimo Cass. n. 13248 del 2020) e quindi tale da non attingere la
soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6
Cost.;

12. in sintesi, vanno accolti i motivi dal secondo
al quarto, inammissibile il primo motivo il decreto impugnato va cassato con
rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Ancona in diversa
composizione, che provvederà anche sulle spese di questo giudizio di
legittimità;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il secondo, il terzo e il quarto motivo di
ricorso, inammissibile il primo motivo; cassa il decreto impugnato e rinvia la
causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, che provvederà anche
sulle spese di questo giudizio di legittimità;

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