Legislazione – LEGGE 29 luglio 2021, n. 108

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure

 

Art. 1

 

1. Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante
governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento
delle procedure, è convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.

2. Al fine di monitorare l’efficace attuazione dei
progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e il
rispetto dei termini entro i quali i progetti medesimi devono essere completati
sulla base del calendario concordato con le istituzioni europee, il Governo
fornisce alle Commissioni parlamentari competenti le informazioni e i documenti
utili per esercitare il controllo sull’attuazione del PNRR e del Piano
nazionale per gli investimenti complementari al PNRR di cui al decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101.

3. Il Governo fornisce altresì alle Commissioni
parlamentari competenti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti
necessari allo svolgimento dei loro compiti, anche al fine di prevenire, di
rilevare e di correggere eventuali criticità relative all’attuazione del PNRR.

4. Il Governo trasmette, inoltre, alle Commissioni
parlamentari competenti i documenti, riguardanti le materie di competenza delle
medesime, inviati agli organi dell’Unione europea relativamente all’attuazione
del PNRR.

5. Sulla base delle informazioni ricevute e
dell’attività istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalità
definite dalle intese di cui al comma 7, le Commissioni parlamentari
competenti:

a) monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e i
progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole
misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli
obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano, quali il
clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e
i giovani;

b) formulano osservazioni ed esprimono valutazioni
utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.

6. Le Camere possono stipulare con il Ministero
dell’economia e delle finanze una convenzione per disciplinare le modalità di
fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema informativo unitario
«ReGiS».

7. I Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, al fine di favorire lo svolgimento congiunto
dell’attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la
capacità di approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della
finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottano
intese volte a promuovere le attività delle Camere, anche in forma congiunta,
nonché l’integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di
supporto tecnico. 

8. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,
sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Allegato

MODIFICAZIONI
APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 31  MAGGIO 2021, N. 77

 

All’articolo 1:

 

al comma 4:

alla lettera a), la parola: «organo» è sostituita dalle seguenti: «l’organo»;

alla lettera b), le parole: «comma 1037 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1037 e seguenti,»;

alla lettera c), la parola: «Piano» è sostituita dalle seguenti: «il Piano»;

alla lettera d), le parole: «dell’articolo» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli»;

alla lettera f), le parole: «regolamento del» sono sostituite dalle seguenti: «il
regolamento del
»;

alle lettere g), i) e q), la parola: «struttura» è sostituita dalle seguenti:
«la struttura»;

alla lettera l), le parole: «Ministeri e strutture» sono sostituite dalle seguenti: «i
Ministeri e le strutture
»;

alla lettera m), le parole: «con modificazioni dalla 7 agosto 2012, n. 135.» sono sostituite
dalle seguenti: «, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;»;

alla lettera o), le parole: «soggetti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti
pubblici
»;

alla lettera s), le parole: «Piano nazionale integrato per l’energia e clima» sono sostituite
dalle seguenti: «il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima». 

 

All’articolo 2:

 

al comma 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «In relazione alle specifiche esigenze connesse alla necessità di
assicurare la continuità dell’azione amministrativa, garantendo l’apporto delle
professionalità adeguate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano di
cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina
di regia di cui al primo periodo e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è
sospesa l’applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a
qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale che ha raggiunto il limite di
età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolari di
interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti
complementari di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, determinano
il rientro del medesimo personale presso l’amministrazione statale di
provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell’incarico, o di non
rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina
»; 

 

al comma 2:

all’alinea sono premesse le seguenti parole: «Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
»;

alla lettera c), dopo le parole: «regionale o locale» è inserito il seguente
segno d’interpunzione: «,»;

alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «,con specifico riguardo alle politiche di sostegno per
l’occupazione e per l’integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di
genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro
»;   alla lettera f), le parole: «aggiorna periodicamente il» sono
sostituite dalle seguenti: «riferisce periodicamente al»; 

la lettera g) è sostituita dalla seguente:

«g) trasmette, per il tramite, rispettivamente,
del Ministro per gli affari regionali e le autonomie e della Segreteria tecnica
di cui all’articolo 4 del presente decreto, la relazione periodica di cui alla
lettera e) del presente comma alla Conferenza unificata di cui all’articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e al Tavolo permanente di cui
all’articolo 3 del presente decreto, i quali sono costantemente aggiornati
dagli stessi circa lo stato di avanzamento degli interventi e le eventuali criticità
attuative
»; 

alla lettera l), la parola: «coerente» è sostituita dalla seguente: «coerenti»;

 

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «di Regioni» sono
sostituite dalle seguenti: «delle Regioni» e dopo le parole: «che
riguardano più regioni o province autonome» sono inserite le seguenti: «,
ovvero il Presidente dell’Associazione nazionale dei comuni italiani e il
Presidente dell’Unione delle province d’Italia quando sono esaminate questioni
di interesse locale
»; 

al secondo periodo, le parole: «partenariato economico e sociale» sono
sostituite dalle seguenti: «partenariato economico, sociale e territoriale»;

 

al comma 5, primo periodo, le parole: «Comitato
sulla transizione ecologica di cui all’art.» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato
interministeriale per la transizione ecologica di cui all’articolo
», le
parole: «per transizione digitale»
sono sostituite dalle seguenti: «per la transizione digitale» e dopo le parole:
«legge 22 aprile 2021, n. 55,» sono inserite le seguenti: «e con la programmazione
dei fondi strutturali e di investimento europei per gli anni 2021-2027,»
;

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri
può deferire singole questioni al Consiglio dei ministri perché stabilisca le
direttive alle quali la Cabina di regia deve attenersi, nell’ambito delle norme
vigenti. Le amministrazioni di cui al comma 1 dell’articolo 8 assicurano che,
in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR,
almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche
attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia
destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni
territoriali già previste nel PNRR. Il Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati
rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR
di cui all’articolo 6, verifica il rispetto del predetto obiettivo e, ove necessario,
sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le
occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative
».

 

All’articolo 3:

 

al comma 1:

al primo periodo, dopo le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri»
sono inserite le seguenti: «, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto,
», dopo le parole: «dei rispettivi organismi associativi» sono
inserite le seguenti: «nonché di Roma capitale» e dopo le parole: «della società civile» sono aggiunte le
seguenti: «nonché delle organizzazioni della cittadinanza attiva. I
componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della
comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da
individuare con il decreto di cui al primo periodo
»; 

al secondo periodo, le parole da: «I componenti» fino a: «agli stessi»
sono sostituite dalle seguenti: «Ai componenti».

 

All’articolo 4:

 

al comma 2, lettera d), le parole: «di cui all’articolo
6,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6» e le
parole: «della tempistica programmata»
sono sostituite dalle seguenti: «dei tempi programmati»;

 al comma 3,
le parole: «decreto legislativo 30 luglio»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 30 luglio».

 

Dopo l’articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis (Misure per il supporto tecnico
all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in
attuazione del PNRR).

– 1. Al fine di assicurare un adeguato supporto
tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali dell’Osservatorio nazionale
sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all’articolo 3 della
legge 3 marzo 2009, n. 18, con specifico riferimento al monitoraggio delle
riforme in attuazione del PNRR, la Segreteria tecnica di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018, prorogata da ultimo ai
sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
costituisce struttura ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con durata temporanea superiore a quella
del Governo che la istituisce, ed è prorogata fino al completamento del PNRR e
comunque non oltre il 31 dicembre 2026. 

2. Per le finalità di cui al comma 1, il
contingente di esperti della Segreteria tecnica di cui al medesimo comma 1 è
formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata
competenza nell’ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità,
in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente è composto da
personale di ruolo della Presidenza del 
Consiglio dei ministri ovvero da personale, collocato fuori ruolo o in
posizione di comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di
appartenenza, proveniente da Ministeri, organi, enti o istituzioni, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e
dell’articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il trattamento
economico del personale di cui al presente comma è corrisposto secondo le
modalità previste dall’articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303
del 1999. Il contingente può essere composto altresì da personale di società
pubbliche partecipate dal Ministero dell’economia e delle finanze, in base a
rapporto regolato mediante convenzioni stipulate previo parere favorevole del
Ministero dell’economia e delle finanze, ovvero da personale non appartenente
alla pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all’atto
del conferimento dell’incarico. 

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono
definite la modalità di formazione del contingente di cui al comma 2 e di
chiamata del personale nonché le specifiche professionalità richieste.

4. Gli incarichi conferiti ad esperti con
provvedimento adottato prima della data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono confermati fino al 31 dicembre 2026. 

5. Per le finalità di cui al presente articolo è
autorizzata la spesa di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 368, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2024,
2025 e 2026, cui si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza
del Consiglio dei ministri
». 

 

All’articolo 5:

 

al comma 2, terzo periodo, le parole: «analisi
d’impatto della regolamentazione» sono sostituite dalle seguenti: «analisi
dell’impatto della regolamentazione
», le parole: «Nucleo, istituito»
sono sostituite dalle seguenti: «Nucleo istituito» e le parole:
«ministri, ai sensi» sono sostituite dalle seguenti: «ministri ai sensi»;

 

al comma 3, lettera b), le parole: «verifiche d’impatto della regolamentazione» sono
sostituite dalle seguenti: «verifiche dell’impatto della regolamentazione»
e le parole: «al fine garantire»
sono sostituite dalle seguenti: «al fine di garantire».

 

All’articolo 6:

 

al comma 3, dopo le parole: «euro 1.859.000» è inserita la seguente: «annui».

 

Dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:

«Art. 6-bis (Piano nazionale dei dragaggi
sostenibili).

– 1. Al fine di consentire lo sviluppo
dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali
ai cambiamenti climatici e la manutenzione degli invasi e dei bacini idrici,
tenendo conto delle disposizioni del decreto adottato ai sensi dell’articolo
114, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili e del Ministero per la transizione ecologica, di concerto con il
Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è approvato il
Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, anche sulla base della programmazione
delle Autorità di sistema portuale e delle regioni con particolare riferimento
ai programmi finanziati dal PNC e di ulteriori risorse europee, nazionali,
regionali e delle Autorità di sistema portuale.

Ai fini della tutela dell’ambiente marino, il
Piano è attuato tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 109 del decreto
legislativo n. 152 del 2006.

2. Le attività di dragaggio nelle infrastrutture
portuali del territorio nazionale e nelle acque marino-costiere sono interventi
di pubblica utilità e indifferibili e urgenti e costituiscono, ove occorra,
variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema
portuale.

3. L’autorizzazione alle attività di dragaggio è
rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le
amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il rilascio dell’autorizzazione avviene con provvedimento conclusivo della
conferenza di servizi di cui all’articolo 14-ter della citata legge n. 241 del
1990, da convocare da parte dell’autorità competente individuata ai sensi del
decreto di cui al comma 2 dell’articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e costituisce titolo alla realizzazione dei lavori, in conformità
al progetto approvato. Il termine massimo per la conclusione del procedimento
unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del
procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le
amministrazioni interessate nell’ambito del nuovo procedimento autorizzativo
svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente
». 

 

All’articolo 7:

 

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «dei relativi target e
milestone» sono sostituite dalle seguenti: «dei relativi obiettivi finali e
intermedi
»;

 sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Al fine di avviare tempestivamente
le procedure di monitoraggio degli interventi del PNRR nonché di esercitare la
gestione e il coordinamento dello stesso, il Ministero dell’economia e delle
finanze, per l’anno 2021, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali,
nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di personale non
dirigenziale di alta professionalità, da destinare ai Dipartimenti del tesoro e
delle finanze del medesimo Ministero, pari a 50 unità, da inquadrare nell’Area
III, posizione economica F3, del comparto Funzioni centrali. Il reclutamento
del suddetto contingente di personale è effettuato senza il previo svolgimento
delle previste procedure di mobilità e mediante scorrimento delle vigenti
graduatorie di concorsi pubblici
»;

 

dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. All’ultimo periodo del comma 3
dell’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, le parole: “e per i Sottosegretari”
sono soppresse
»;

 

al comma 3, terzo periodo, le parole: «di durata triennale rinnovabile una sola volta»
sono sostituite dalle seguenti: «, di durata triennale rinnovabile una sola
volta. Al fine di assicurare l’invarianza finanziaria, è reso indisponibile
nell’ambito della dotazione organica del Ministero dell’economia e delle
finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale
equivalente sul piano finanziario
»;

 

al comma 4, dopo le parole: «limiti assunzionali,» sono inserite le seguenti: «o a ricorrere
alle deroghe previste dall’articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno
2021, n. 80, per
» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le
finalità di cui al presente articolo, presso il citato Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato è istituita una posizione di funzione
dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; per le
medesime finalità il Ministero dell’economia e delle finanze può avvalersi del
supporto della società Studiare Sviluppo srl, anche per la selezione delle occorrenti
professionalità specialistiche
»; 

 

al comma 6, terzo periodo, le parole: «Alla stessa Società» sono sostituite dalle
seguenti: «Alla società Sogei S.p.A.»; 

 

al comma 7, l’ultimo periodo è sostituito dal
seguente: «La Corte dei conti riferisce, almeno semestralmente, al
Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20
»; 

 

al comma 8, dopo le parole: «finanziamento pubblico degli interventi» sono inserite le seguenti:
«, ferme restando le competenze in materia dell’Autorità nazionale
anticorruzione
,»; 

 

il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Per l’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.255.046 per l’anno 2021 e di
euro 3.428.127 annui a decorrere dall’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede,
quanto a euro 218.000 per l’anno 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere
dall’anno 2022, ai sensi dell’articolo 16 del presente decreto, quanto a euro
198.346 per l’anno 2021 e a euro  476.027
annui a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma
5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 838.700 per l’anno 2021
e a euro 2.516.100 annui a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai  fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della
missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al medesimo Ministero
».

 

All’articolo 8:

 

al comma 1, secondo periodo, le parole: «e comunque
fino al» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque non oltre il»; 

 

al comma 2, secondo periodo, le parole: «dei relativi milestone e target» sono sostituite
dalle seguenti: «dell’attuazione dei relativi obiettivi intermedi e finali
»;

 

al comma 3, primo periodo, le parole: «dei milestone e target» sono sostituite
dalle seguenti: «degli obiettivi intermedi e finali»; 

 

dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Nell’ambito di un protocollo d’intesa
nazionale tra il Governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna

amministrazione titolare di interventi previsti
nel PNRR prevede lo svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati
e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali
sulle filiere produttive e industriali nonché sull’impatto diretto e indiretto
anche nei singoli ambiti territoriali e sulle riforme settoriali e assicura un
confronto preventivo sulle ricadute 
dirette o indirette sul lavoro dei suddetti progetti. Per la
partecipazione ai tavoli di settore e territoriali di cui al primo periodo non
spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti
comunque denominati
»; 

 

al comma 6, le parole: «Per l’attuazione del presente articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «Per l’attuazione dei commi da 1 a 5-bis
»;

 

dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con
particolare riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle
attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo,
e allo scopo di consentire di acquisire rapidamente le risorse di personale
occorrenti per garantire il funzionamento e il monitoraggio sulle relative
misure di incentivazione e sostegno al settore del turismo, il Ministero del
turismo può svolgere le procedure di cui all’articolo 7, comma 12, del
decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 aprile 2021, n. 55, mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui
all’articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76. 

6-ter. Per le medesime finalità di cui al comma
6-bis e per garantire il conseguimento degli obiettivi e degli interventi di
competenza del Ministero del turismo previsti nel PNRR, con particolare
riguardo a quelle strettamente connesse al coordinamento delle attività di
gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, essenziali
per l’efficace realizzazione delle misure di sostegno e incentivazione del
settore del turismo, l’ENIT-Agenzia nazionale del turismo è autorizzata, in
aggiunta alla dotazione organica prevista dalla legislazione vigente e a valere
sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per l’anno 2021,
ad assumere, entro l’anno 2021, facendo ricorso a procedure concorsuali da
effettuare nel rispetto dei principi generali per l’accesso all’impiego nelle
pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a
tempo determinato della durata massima di ventiquattro mesi, di cui 70
appartenenti al livello secondo e 50 appartenenti al livello terzo del
contratto collettivo nazionale del lavoro per i dipendenti del settore turismo
– aziende alberghiere. L’individuazione delle unità di personale e le modalità
dell’avvalimento sono disciplinate da un apposito protocollo d’intesa a titolo
gratuito tra il Ministero del turismo e l’ENIT-Agenzia nazionale del turismo,
da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. A tale fine, all’articolo 7, comma 8, quarto
periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: “Nelle more dell’adozione
del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso”
sono sostituite dalle seguenti: “Il Ministero del turismo”. All’onere
derivante dalle assunzioni di cui al presente comma, pari a 3.041.667 euro per
l’anno 2021, a 7.300.000 euro per l’anno 2022 e a 4.258.333 euro per l’anno
2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio
dell’ENIT-Agenzia nazionale del turismo. 

6-quater. Alla compensazione degli effetti
finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti
dall’attuazione del comma 6-ter del presente articolo, pari a 1.566.459 euro per
l’anno 2021, a 3.759.500 euro per l’anno 2022 e a 2.193.042 euro per l’anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189
».

 

Dopo l’articolo 8 è inserito il seguente:

«Art. 8-bis (Disposizioni per l’attuazione del
programma di Governo).

– 1. Per garantire una più efficace attuazione
del programma di Governo e anche al fine della trasmissione alle Camere delle
relazioni periodiche sullo stato di attuazione 
dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni
legislative, nonché dell’aggiornamento costante del motore di ricerca del sito
internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è
rafforzata la Rete governativa permanente dell’attuazione del programma di
Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per
il programma di Governo e costituita dai Nuclei permanenti per l’attuazione del
programma di Governo istituiti da ciascun Ministero all’interno degli uffici di
diretta collaborazione con il compito specifico di provvedere alla costante
attuazione dei citati provvedimenti attuativi e al recupero dell’arretrato di
quelli non adottati. Dall’attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche
amministrazioni competenti   provvedono
ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente
».

 

All’articolo 10:

 

al comma 1, la parola: «comunitaria» è sostituita dalle seguenti: «dell’Unione
europea
»;

 

al comma 3, le parole: «di Consip S.p.A» sono sostituite dalle seguenti: «della società
Consip S.p.A
.»;

 

al comma 5, le parole: «interventi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «interventi
del PNRR
» e le parole: «programmi UE»
sono sostituite dalle seguenti: «programmi dell’Unione europea»;

 

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

 «6-bis. In
considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,
l’esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell’applicazione
dell’articolo 14, comma 5, né ai fini dell’applicazione dell’articolo 21 del
testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto
legislativo 19 agosto 2016, n. 175
».

 

All’articolo 11:

 

al comma 1, al primo e al secondo periodo, le
parole: «Consip S.p.A.» sono
sostituite dalle seguenti: «la società Consip S.p.A.» e, al terzo
periodo, le parole: «Consip S.p.A
sono sostituite dalle seguenti: «La società Consip S.p.A.»;

 

al comma 2, le parole: «Le disposizioni al presente articolo» sono sostituite dalle
seguenti: «Le disposizioni del presente articolo» e le parole: «da Consip S.p.A.» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla Consip S.p.A.»;

 

al comma 3, al primo periodo, le parole: «con Consip S.p.A.» sono sostituite dalle
seguenti: «con la società Consip S.p.A.» e, al secondo periodo, dopo le
parole: «8 milioni» sono inserite le
seguenti: «di euro».

 

Alla parte I, titolo I, dopo l’articolo 11 è
aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis (Disposizioni in materia di
produzione di basi di dati mediante informazioni provenienti da archivi
amministrativi ai fini dell’attuazione del PNRR).

– 1. In considerazione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19, della gestione della fase di ripresa e della
necessità e urgenza di disporre di statistiche ufficiali tempestive, volte a
soddisfare i nuovi fabbisogni informativi, l’Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema
statistico nazionale, produce le informazioni statistiche necessarie, mediante
l’utilizzo e l’integrazione di informazioni provenienti da archivi
amministrativi e dati di indagine, al fine di soddisfare le esigenze
informative relative alla fase pandemica e a quella successiva. Le
amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e
informazioni utili ai fini della produzione delle basi di dati consentono
all’ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi
contenute, con esclusione della banca dati detenuta dal Centro elaborazione
dati di cui all’articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e della banca
dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall’articolo 96
del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

2. Le operazioni di cui al comma 1, svolte nel
rispetto delle disposizioni in materia di tutela della riservatezza degli
interessati, sono individuate con provvedimento del Presidente dell’ISTAT in
cui sono specificati gli scopi perseguiti, i tipi di dati trattati, le fonti
amministrative utilizzate e le operazioni 
eseguibili, le misure di sicurezza e le garanzie adottate per tutelare i
diritti e le libertà fondamentali degli interessati, i tempi di conservazione,
nonché le risorse richieste. I 
provvedimenti sono pubblicati nel sito internet istituzionale
dell’ISTAT.

3. In caso di trattamenti che richiedono
l’utilizzo di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i
provvedimenti di cui al comma 2 del presente articolo sono adottati sentito il
Garante per la protezione dei dati personali. 

4. L’ISTAT fornisce agli interessati le
informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, mediante pubblicazione
nel sito internet istituzionale dell’Istituto.

 5. I dati
di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l’identificazione
diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per finalità
scientifiche ai soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 5-ter del decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nei limiti e secondo le modalità ivi
previsti, nonché ai soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema
statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni che
disciplinano lo scambio dei dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema.

6. L’ISTAT provvede alle attività previste dal
presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente
».

 

All’articolo 12:

al comma 1, al primo periodo, la parola: «PNNR» è sostituita dalla seguente: «PNRR»
e, al secondo periodo, le parole: «ai
progetti
» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti»;

 

al comma 2, dopo la parola: «coordinamento» sono
inserite le seguenti: «nei riguardi» e le parole: «Conferenza Unificata» sono sostituite
dalle seguenti: «Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
»; 

 

al comma 3, secondo periodo, la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

 

al comma 4, la parola: «piano» è sostituita dalla
seguente:

«PNRR»;

 

al comma 5: per la per la» sono sostituite dalle
seguenti

al primo periodo, le parole: «: «per la» e le
parole: «d della regolazione» sono
sostituite dalle seguenti: «della regolazione»; 

al secondo periodo, le parole: «intesa con la Conferenza» sono
sostituite dalle seguenti: «intesa in sede di Conferenza» e le parole: «decreto legislativo, 28 agosto» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 28 agosto»;

 al terzo
periodo, la parola: «PNRR» è soppressa; 

 

dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. All’articolo 15 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente comma: 

“5-bis. Le disposizioni di cui al comma 1
possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione
coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta, che
provvede altresì alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti
previsti dal comma 1”
». 

 

All’articolo 14:

 

al comma 1:

al primo periodo, le parole: «il meccanismo» sono sostituite dalle
seguenti: «al meccanismo», le parole: «i poteri» sono sostituite dalle seguenti: «ai poteri», le
parole: «trovano applicazione» sono
sostituite dalle seguenti: «si applicano» e sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88
»;

al secondo periodo, dopo le parole: «del decreto-legge» è inserita la
seguente: «n.».

 

Dopo l’articolo 14 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (Governance degli interventi del
Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e
del 2016).

– 1. Al fine di garantire l’attuazione coordinata
e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori
interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti
previsti dall’articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6
maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021,
n. 101, la cabina di coordinamento di cui all’articolo 1, comma 5, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento
“Casa Italia” istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco
dell’Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

 2. In
coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all’articolo 1
del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla
legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di
coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui
al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del
2016,  per la cui attuazione secondo i
tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d’intesa con la
Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di
cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono
comunicati al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato
».

 

All’articolo 15:

 

al comma 2, le parole: «e Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «e di Bolzano»;

 

dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Gli enti locali che si trovano in
esercizio provvisorio o gestione provvisoria sono autorizzati, per gli anni dal
2021 al 2026, a iscrivere in bilancio i relativi finanziamenti di derivazione
statale ed europea per investimenti mediante apposita variazione, in deroga a
quanto previsto dall’articolo 163 del testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
dall’allegato 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118
»; 

 

al comma 6, le parole: «del 12 novembre» sono sostituite dalle seguenti: «12 novembre».

 

Dopo l’articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Semplificazione della rettifica
degli allegati a e a/2 al rendiconto degli enti locali per l’anno 2020).

– 1. In deroga alle modalità previste per la
deliberazione del rendiconto della gestione di cui all’articolo 227 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora l’ente
locale abbia approvato il rendiconto senza aver inviato la certificazione di cui
all’articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, la rettifica degli allegati al rendiconto 2020 relativi
al risultato di amministrazione (allegato a) e all’elenco analitico delle
risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2) di cui al
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è effettuata dal responsabile del
servizio finanziario, sentito l’organo di revisione, salvo che non riguardi il
valore complessivo del risultato di amministrazione. Il rendiconto aggiornato è
tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di
cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196
».

 

All’articolo 16:

 

al comma 1:

all’alinea, dopo le parole: «dagli articoli 4, 5, 6, 7, 8» sono inserite le seguenti: «,
commi da 1 a 5-bis,»;

 alla lettera
c):

 all’alinea e
ai numeri da 1) a 3) e da 5) a 12), le parole: «a decorrere dall’anno», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «annui a decorrere dall’anno»;

 al numero 4),
le parole: «per 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per l’anno 2022».

 Alla rubrica
del titolo I della parte II, la parola: «velocizzazione» è sostituita dalla
seguente: «accelerazione».

 

All’articolo 17:

 

al comma 1: alla lettera a):

l’alinea è sostituito dal seguente: «il comma
2-bis è sostituito dai seguenti
»;

al capoverso 2-bis:

al primo periodo, le parole: «dei progetti
ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare
nonché dei progetti attuativi del PNIEC individuati nell’Allegato I-bis del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei progetti compresi nel
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere
sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano nazionale
integrato per l’energia e il clima, individuati nell’allegato I-bis al presente
decreto
», le parole: «del CNR» sono sostituite dalle seguenti: «del
Consiglio nazionale delle ricerche (CNR)
» e le parole: «dell’ENEA e
dell’ISS» sono sostituite dalle seguenti: «dell’Agenzia nazionale per le
nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e
dell’Istituto superiore di sanità (ISS)
»;

al secondo periodo, le parole: «in posizione di
fuori ruolo,» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o nella posizione
di»
;

al quinto periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, anche attingendo dall’elenco utilizzato per la nomina
dei componenti della Commissione tecnica di verifica di cui comma 1 del
presente articolo in possesso dei medesimi requisiti di cui al presente comma
»;

 dopo il
capoverso 2-bis sono aggiunti i seguenti: 

«2-ter. Al fine di garantire univocità di
indirizzo, i presidenti della Commissione tecnica di cui al comma 1 e della Commissione
tecnica di cui al comma 2-bis, coadiuvati da un numero massimo di due
commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione
ecologica, provvedono all’elaborazione di criteri tecnici e procedurali
preordinati all’attuazione coordinata e omogenea delle disposizioni di cui alla
parte seconda del presente decreto. 

2-quater. Il Ministro della transizione ecologica
può attribuire, al presidente di una delle Commissioni di cui ai commi 1 o
2-bis, anche la presidenza dell’altra. Nel caso in cui la presidenza di
entrambe le Commissioni sia attribuita al presidente della Commissione di cui
al comma 1, quest’ultimo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando,
distacco, aspettativa o altra analoga posizione entro dieci giorni dall’assunzione
dell’incarico e per l’intera durata del medesimo.

 2-quinquies. In relazione a quanto previsto
dai commi 2-ter e 2-quater, resta fermo che dagli incarichi ivi indicati è
escluso il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario
delle istituzioni scolastiche.

 2-sexies.
La denominazione “Commissione tecnica PNRR-PNIEC” sostituisce, ad
ogni effetto e ovunque presente, la denominazione “Commissione tecnica
PNIEC”.

 2-septies.
Qualora lo richieda almeno una delle Commissioni parlamentari competenti a
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, le tipologie dei progetti
attuativi del PNIEC individuati nell’allegato I-bis al presente decreto possono
essere modificate, con decreto del Ministro della transizione ecologica, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendere entro
quarantacinque giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto può essere
comunque adottato
»; 

alla lettera b), le parole: «di cui al comma 2-bis,
dà» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2-bis danno».

 

All’articolo 18:

 

al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la
seguente: 

«b-bis) all’articolo 6, dopo il comma 9 è
inserito il seguente: “9-bis. Nell’ambito dei progetti già autorizzati,
per le varianti progettuali legate a modifiche, estensioni e adeguamenti
tecnici non sostanziali che non comportino impatti ambientali significativi e
negativi si applica la procedura di cui al comma 9”
».

 

Dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis (Intesa delle regioni).

– 1. Per le opere previste dall’allegato I-bis
alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nei
procedimenti disciplinati dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, le regioni sono
tenute a esprimere la loro intesa entro trenta giorni dalla positiva
conclusione della conferenza di servizi, al fine di consentire all’autorità
competente il rilascio del provvedimento finale
». 

 

All’articolo 19:

 

al comma 1:

alla lettera a), numero 2), la parola: «sessanta» è
sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;

 dopo lettera
b) sono aggiunte le seguenti:  «b-bis)
all’allegato III alla parte seconda, lettera u), dopo le parole: “R. D. 29
luglio 1927, n. 1443” sono aggiunte le seguenti: “, fatta salva la
disciplina delle acque minerali e termali di cui alla precedente lettera
b)”; 

b-ter) all’allegato IV alla parte seconda, punto
2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, fatta salva
la disciplina delle acque minerali e termali di cui alla lettera b)
dell’allegato III alla parte seconda”».

 

All’articolo 20:

 

al comma 1:

al capoverso 2, terzo periodo, le parole: «il
provvedimento di VIA è proposto all’adozione del Ministro» sono sostituite
dalle seguenti: «l’adozione del provvedimento di VIA è proposta al Ministro»;

 al capoverso
2-bis, primo periodo, le parole: «comma 2-bis, si esprime» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 2-bis si esprime»;

 al capoverso
2-ter, la parola: «automaticamente» è soppressa ed è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «In sede di prima applicazione, i termini indicati al
primo periodo del presente comma ai fini dell’eventuale rimborso al proponente
del 50 per cento dei diritti di istruttoria decorrono dalla data della prima
riunione della Commissione di cui all’articolo 8, comma 2-bis»; 

al capoverso 2-quater, secondo periodo, le parole:
«ministero della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero
della transizione ecologica
» e le parole: «trenta giorni.”.» sono
sostituite dalle seguenti: «trenta giorni.»; 

 

al comma 2, le parole: «per l’anno 2022» sono
sostituite dalle seguenti: «euro per l’anno 2022» e le parole: «per
l’anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro per l’anno 2023».

 

All’articolo 21:

 

al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 4:

al primo periodo, dopo le parole: «all’articolo 8,
comma 2-bis» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,» ;

 al secondo
periodo, dopo le parole: «non superiore a sessanta giorni» sono aggiunte le
seguenti: «ovvero a centoventi giorni nei casi di integrazioni che
richiedono maggiori approfondimenti su motivata richiesta del proponente in
ragione della particolare complessità tecnica del progetto o delle indagini
richieste»

 

Alla parte II, titolo I, capo I, dopo l’articolo 22
è aggiunto il seguente:

«Art. 22-bis (Ulteriori disposizioni finalizzate ad
accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono
stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica). – 1.

 

All’articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) il comma 47 è sostituito dal seguente:

“47. La trasformazione del diritto di superficie
in diritto di piena proprietà sulle aree può avvenire a seguito di proposta
da  parte del comune e di accettazione da
parte dei singoli proprietari degli alloggi, e loro pertinenze, per la quota
millesimale corrispondente. Trascorsi cinque anni dalla data di prima
assegnazione dell’unità abitativa, indipendentemente dalla data di stipulazione
della relativa convenzione, i soggetti interessati possono presentare, di
propria iniziativa, istanza di trasformazione del diritto di superficie in
diritto di piena proprietà. Il comune deve rispondere entro novanta giorni
dalla data di ricezione dell’istanza pervenendo alla definizione della
procedura. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà
avviene dietro pagamento di un corrispettivo determinato ai sensi del comma
48”; 

 

b) il comma 48 è sostituito dal seguente: 

48. Il corrispettivo delle aree cedute in
proprietà è determinato dal comune, su parere del proprio ufficio tecnico, in
misura pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell’articolo 5-bis,
comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione
prevista dal secondo periodo dello stesso comma, al netto degli oneri di
concessione del diritto di superficie, rivalutati sulla base della variazione,
accertata dall’ISTAT, dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi tra il mese in cui sono stati versati i
suddetti oneri e quello in cui è stipulato l’atto di cessione delle aree.
Comunque il costo dell’area così determinato non può essere maggiore di quello
stabilito dal comune per le aree cedute direttamente in proprietà al momento
della trasformazione di cui al comma 47, con l’ulteriore limite massimo di euro
5.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze avente superficie
residenziale catastale fino a 125 metri quadrati e di euro 10.000 per
singola  unità abitativa e relative
pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri
quadrati, indipendentemente dall’anno di stipulazione della relativa
convenzione. Il consiglio comunale delibera altresì i criteri, le modalità e le
condizioni per la concessione di dilazioni di pagamento del corrispettivo di
trasformazione. La trasformazione del diritto di superficie in diritto di
proprietà è stipulata con atto pubblico o con scrittura privata autenticata,
soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari”;

 

c) il comma 49-bis è sostituito dal seguente: 

“49-bis. I vincoli relativi alla
determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e
loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti
nelle convenzioni di cui all’articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà o per la
cessione del diritto di superficie possono essere rimossi, dopo che siano
trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con atto
pubblico o scrittura privata autenticata, stipulati a richiesta delle persone
fisiche che vi abbiano interesse, anche se non più titolari di diritti reali
sul bene immobile, e soggetti a trascrizione presso la conservatoria dei
registri immobiliari, per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente
quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in
misura pari ad una percentuale del corrispettivo determinato ai sensi del comma
48 del presente articolo. In ogni caso, il corrispettivo di affrancazione così
determinato non può superare il limite massimo di euro 5.000 per singola unità
abitativa e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a
125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unità abitativa e relative pertinenze
avente superficie residenziale catastale maggiore di 125 metri quadrati. I
soggetti interessati possono presentare, di propria iniziativa, istanza di
affrancazione dei vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di
cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone
massimo di locazione delle stesse. Il comune deve rispondere entro novanta
giorni dalla data di ricezione dell’istanza.

La percentuale di cui al primo periodo del
presente comma è stabilita, anche con l’applicazione di eventuali riduzioni in
relazione alla durata residua del vincolo, con decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai
sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il
decreto di cui al periodo precedente individua altresì i criteri e le modalità
per la concessione, da parte dei comuni, di dilazioni di pagamento del
corrispettivo di affrancazione dal vincolo. Nel caso in cui il corrispettivo
della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il
corrispettivo dell’affrancazione sono determinati in misura corrispondente al
limite massimo previsto dal comma 48 e dal presente comma, decade quanto
previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi
decreti attuativi del Ministro dell’economia e delle finanze. La deliberazione
del consiglio comunale di cui al comma 48 individua altresì i criteri, le
modalità e le condizioni per la concessione, da parte del comune, di dilazioni di
pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo. In ragione del
maggior valore patrimoniale dell’immobile, conseguente alle procedure di
affrancazione e di trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà,
le relative quote di spesa possono essere finanziate mediante contrazione di
mutuo. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli immobili in
regime di locazione ai sensi degli articoli da 8 a 10 della legge 17 febbraio
1992, n. 179, compresi nei piani di zona convenzionati
“». 

 

All’articolo 23:

 

al comma 1, capoverso Art-26-bis: le parole:
«Art-26-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 26-bis.»;

al comma 1: 
all’alinea, dopo le parole: «nulla osta e assensi» è inserito il
seguente segno d’interpunzione: «,»;

alla lettera b), le parole: «tecnico economica» sono
sostituite dalle seguenti: «tecnica ed economica»;

 

al comma 3, primo periodo, le parole: «sono ridotti
della metà» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere ridotti fino
alla metà»;

 

al comma 4:

al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, fornendo congrua motivazione dei presupposti che
determinano tale decisione in relazione alle risultanze emerse»;

il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le
determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere
motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi
emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli
interessati di cui al comma 4 dell’articolo 27-bis»;

al terzo periodo, le parole: «salvo che in presenza
di elementi nuovi, tali da comportare notevoli ripercussioni negative sugli
interessi coinvolti emersi nel corso di tale procedimento anche a seguito delle
osservazioni degli interessati.» sono sostituite dalle seguenti: «salvo che
in presenza di significativi elementi nuovi, emersi nel corso di tale
procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati».

 

All’articolo 24:

 

al comma 1, lettera d):

al capoverso 7, terzo periodo, le parole: «dalla
data di convocazione dei lavori» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data
della prima riunione»; 

al capoverso 7-ter, le parole: «strumenti
urbanistici,» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti urbanistici».

 

Alla parte II, titolo I, capo II, dopo l’articolo 24
è aggiunto il seguente:

«Art. 24-bis (Autorizzazione unica per la
realizzazione di interventi edilizi rilevanti nelle strutture turistiche). – 1.
La costruzione di strutture ricettive, come definite dalle leggi regionali, gli
interventi di modifica, potenziamento o rifacimento totale o parziale delle
medesime strutture, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere
connesse a tali interventi e la realizzazione delle infrastrutture
indispensabili all’attività delle predette strutture ricettive sono soggetti a
un’autorizzazione unica rilasciata dalla regione o provincia autonoma
competente, nei limiti individuati da ciascuna regione e provincia autonoma ai
sensi del comma 3.

2. L’autorizzazione unica di cui al comma 1 è
rilasciata all’esito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le
amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di
semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241,
e concluso con decisione adottata in sede di conferenza di servizi decisoria,
ai sensi degli articoli 14 e seguenti della predetta legge n. 241 del 1990.
Fatti salvi gli adempimenti di prevenzione degli incendi previsti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, il rilascio dell’autorizzazione unica costituisce titolo valido ai fini
della realizzazione dell’opera o dell’intervento e sostituisce ogni altro atto
di assenso comunque denominato. 

3. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano individuano gli interventi assoggettati ad autorizzazione unica ai
sensi del comma 1 e specificano le modalità e i tempi del procedimento unico di
cui al comma 2, nel rispetto delle disposizioni del codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

 

All’articolo 25:

 

al comma 1: alla lettera a):

al capoverso 4-bis, la lettera d) è soppressa; 

al capoverso 4-ter:

 al primo
periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse e le parole: «ha la facoltà di
trasmettere valutazioni di competenza al Ministero,» sono sostituite dalle
seguenti: «trasmette al Ministero le valutazioni di competenza, anche in merito
all’individuazione dell’autorità competente allo svolgimento della procedura di
VIA o alla verifica di assoggettabilità a VIA,»; 

al secondo periodo, le parole: «e non oltre» sono
soppresse; 

al terzo periodo, le parole: «o, in assenza di
questa, dal proponente» sono soppresse;

alla lettera b), numero 1), capoverso 6-bis, è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta fermo che la decisione di  autorizzare il progetto è assunta sulla base
del provvedimento di VIA».

 

All’articolo 27:

 

al comma 1, capoverso Art. 3-septies: al comma 1:

al primo periodo, la parola: «inoltrare» è
sostituita dalla seguente: «inviare» e le parole: «, con le modalità di
cui al comma 3,» sono soppresse;

dopo il primo periodo è inserito il seguente: «La
risposta alle istanze deve essere data entro novanta giorni dalla data della
loro presentazione»; 

al secondo periodo, le parole: «salvo rettifica»
sono sostituite dalle seguenti: «salva rettifica» e la parola: «valenza»
è sostituita dalla seguente: «efficacia»;   al comma 2, dopo le parole: «del proprio
sito» è inserita la seguente: «internet».

 

All’articolo 28:

 

al comma 1:

alla lettera b), numero 1), dopo le parole:
«L’autorità competente» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»

alla lettera c), capoverso Art. 14, comma 3, primo
periodo, le parole: «comma 3 del» sono soppresse.

All’articolo 29:

al comma 5, le parole: «si provvede quanto a 1.
550.000» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede quanto a 1.550.000
euro». 

 

All’articolo 30:

 

al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: «aventi
ad oggetto impianti alimentati da fonti rinnovabili» sono inserite le seguenti:

«, comprese le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti,».

 

All’articolo 31:

al comma 1, alla lettera a) è premessa la
seguente: 

«0a) al comma 2-quater, lettera c), il numero 3) è
sostituito dal seguente:

“3) procedura abilitativa semplificata
comunale di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se
l’impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è
già esistente o autorizzato, anche se non ancora in esercizio, e se l’impianto
di accumulo elettrochimico non comporta occupazione di nuove aree”»;

 

 al comma 2,
capoverso 9-bis:   al primo periodo, le
parole: «sino a 10 MW» sono sostituite dalle seguenti: «sino a 20 MW»,
dopo le parole: «industriale, produttiva o commerciale» sono inserite le
seguenti: «nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati
ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per
i quali l’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione abbia attestato
l’avvenuto completamento delle attività di recupero e di ripristino ambientale
previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto delle norme regionali vigenti,
»
e le parole: «le disposizioni di cui al presente comma» sono sostituite dalle
seguenti: «le disposizioni di cui al comma 1»;

 al secondo
periodo, dopo le parole: «una autodichiarazione» sono inserite le seguenti: «dalla
quale risulti»;

 

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

 «2-bis.
All’articolo 7-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo
le parole: “su edifici” sono inserite le seguenti: “, come
definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato
con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU,
ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o su strutture e manufatti
fuori terra diversi dagli edifici, nonché l’installazione, con qualunque
modalità, di impianti solari fotovoltaici su strutture e manufatti diversi
dagli edifici”.

 2-ter.
All’articolo 6, comma 1, lettera e-quater), del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: “a
servizio degli edifici,” sono inserite le seguenti: “come definiti
alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa
sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi
dell’articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di
cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti
fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza,”.

2-quater. Al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 19 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27
maggio 2015, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al titolo sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “o su strutture o manufatti diversi dagli edifici o a terra”;

 b) dopo
l’articolo 4 è aggiunto il seguente:  
“Art. 4-bis (Piccoli impianti su strutture e manufatti diversi
dagli edifici o collocati a terra). – 1. Le disposizioni degli articoli
precedenti si applicano alla realizzazione, alla connessione e all’esercizio di
piccoli impianti fotovoltaici al servizio degli impianti di cui all’articolo 87
del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli
edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20
ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380,
o collocati a terra in adiacenza”»;
 

 

al comma 3, i segni: «”.» sono soppressi; il
comma 5 è sostituito dal seguente:

 «5.
All’articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1-ter sono
inseriti i seguenti: 

“1-quater. Il comma 1 non si applica agli
impianti agrovoltaici che adottino soluzioni integrative innovative con
montaggio dei moduli elevati da terra, anche prevedendo la rotazione dei moduli
stessi, comunque in modo da non compromettere la continuità delle attività di
coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di
strumenti di agricoltura digitale e di precisione. 

1-quinquies. L’accesso agli incentivi per gli
impianti di cui al comma 1-quater è inoltre subordinato alla contestuale
realizzazione di sistemi di monitoraggio che consentano di verificare l’impatto
sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola per le diverse
tipologie di colture e la continuità delle attività delle aziende agricole
interessate.

 1-sexies.
Qualora dall’attività di verifica e controllo risulti la violazione delle condizioni
di cui al comma 1-quater, cessano i benefici fruiti”»;
 

 

dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-bis. Per la costruzione e l’esercizio di
impianti fotovoltaici nonché delle opere connesse indispensabili alla
costruzione e all’esercizio di tali impianti all’interno delle aree dei siti di
interesse nazionale, in aree interessate da impianti industriali per la
produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate come
industriali, le soglie di cui alla lettera b) del punto 2 dell’allegato IV alla
parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di
assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19
del medesimo decreto si intendono elevate a 10 MW». 

 

Dopo l’articolo 31 sono inseriti i seguenti:

«Art. 31-bis (Misure di semplificazione per gli
impianti di biogas e di biometano).

– 1. Al fine di semplificare i processi di
economia circolare relativi alle attività agricole e di allevamento, nonché
delle filiere agroindustriali, i sottoprodotti utilizzati come materie prime
per l’alimentazione degli impianti di biogas compresi nell’allegato 1, tabella
1. A, punti 2 e 3, al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno
2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, utilizzati
al fine di produrre biometano attraverso la purificazione del biogas,
costituiscono materie prime idonee al riconoscimento della qualifica di
biocarburante avanzato ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo
2018.

2. Le disposizioni dell’articolo 12 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, si applicano anche a tutte le opere
infrastrutturali necessarie all’immissione del biometano nella rete esistente
di trasporto e di distribuzione del gas naturale, per le quali il provvedimento
finale deve prevedere anche l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
dei beni in esso compresi nonché la variazione degli strumenti urbanistici ai
sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. 

 

Art. 31-ter (Misure per la promozione
dell’economia circolare nella filiera del biogas). –

1. Al fine di consentire la piena ed efficace
attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fertilità dei suoli e
di favorire lo sviluppo dell’economia circolare in ambito agricolo,
all’articolo 1, comma 954, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le
parole: “e materie derivanti” è inserita la seguente:
“prevalentemente” e dopo la parola: “realizzatrici” sono
inserite le seguenti: “, nel rispetto del principio di connessione ai sensi
dell’articolo 2135 del codice civile,”.

 

 Art.
31-quater (Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico).

– 1. Al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n.
387, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a)
all’articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: “dalla fonte
idraulica,” sono inserite le seguenti: “anche tramite impianti di
accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro”; 

b) all’articolo 12, comma 3, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: “Per gli impianti di accumulo idroelettrico
attraverso pompaggio puro l’autorizzazione è rilasciata dal Ministero della
transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili e d’intesa con la regione interessata, con le modalità di
cui al comma 4”.

 

 Art.
31-quinquies (Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza
petrolifere). – 1. All’articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.
249, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

 “16-bis. Con uno o più decreti del
Ministro della transizione ecologica può essere conferita all’OCSIT la facoltà
di chiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato
versamento del contributo di cui al comma 5 del presente articolo, può essere
delegata all’OCSIT l’autorizzazione alla tenuta delle scorte all’estero e per l’estero
ai sensi del comma 1 dell’articolo 8, possono essere apportate modifiche
all’elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche di cui al comma 3
dell’articolo 9 e al loro livello e la stipulazione di opzioni contrattuali di
acquisto di prodotto dell’OCSIT per la detenzione di scorte
petrolifere”». 

 

All’articolo 32:

 

al comma 1:

alla lettera a), ultimo periodo, le parole: «I nuovi
aerogeneratori» sono sostituite dalle seguenti: «Fermi restando il rispetto
della normativa vigente in materia di distanze minime di ciascun aerogeneratore
da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente
abitate, e dai centri abitati individuati dagli strumenti urbanistici vigenti,
nonché il rispetto della normativa in materia di smaltimento e recupero degli
aerogeneratori, i nuovi aerogeneratori»;

 alla lettera
b), il capoverso 3-quater è sostituito dal seguente:

 «3-quater.
Per “altezza massima dei nuovi aerogeneratori” h2 raggiungibile
dall’estremità delle pale si intende, per gli aerogeneratori di cui alla
lettera a) del comma 3-ter, due volte e mezza l’altezza massima dal suolo h1
raggiungibile dall’estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente e,
per gli aerogeneratori di cui alla lettera b) del citato comma 3-ter, il doppio
dell’altezza massima dal suolo h1 raggiungibile dall’estremità delle pale
dell’aerogeneratore già esistente»; 

 

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: 

«1-bis. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo
6-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: “e interventi che comportano una riduzione di superficie
o di volume, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratori
“». 

 

Alla parte II, titolo I, capo VI, dopo l’articolo 32
sono aggiunti i seguenti:

«Art. 32-bis (Semplificazione dei procedimenti
per impianti idroelettrici di piccole dimensioni).

– 1. Al fine di assicurare la piena attuazione
delle misure finalizzate a contrastare i cambiamenti climatici e a perseguire,
entro l’anno 2030, gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato per
l’energia e il clima 2030, al punto ii. della lettera a) del punto 12.7 della
parte II delle Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da
fonti rinnovabili, di cui all’allegato annesso al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
219 del 18 settembre 2010, le parole: “compatibile con il regime di
scambio sul posto” sono sostituite dalle seguenti: “non superiore a
500 kW di potenza di concessione”.

 

Art. 32-ter (Norme di semplificazione in materia
di infrastrutture di ricarica elettrica).

– 1. All’articolo 57 del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, sono apportate le seguenti modificazioni:  
a) al comma 14 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In
conseguenza di quanto disposto dal primo periodo, l’installazione delle
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad accesso pubblico non è
soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata attività di
edilizia libera”;

b) dopo il comma 14 è inserito il seguente:

“14-bis. Ai fini della semplificazione dei
procedimenti, il soggetto che effettua l’installazione delle infrastrutture per
il servizio di ricarica dei veicoli elettrici su suolo pubblico presenta
all’ente proprietario della strada l’istanza per l’occupazione del suolo
pubblico e la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica e per le relative
opere di connessione alla rete di distribuzione concordate con il
concessionario del servizio di distribuzione dell’energia elettrica competente.
Le procedure sono soggette all’obbligo di richiesta semplificata e l’ente che
effettua la valutazione, come previsto dall’articolo 14-bis della legge 7 agosto
1990, n. 241, rilascia entro trenta giorni un provvedimento di autorizzazione
alla costruzione e all’occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di
ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata
illimitata, intestato al gestore della rete, per le relative opere di
connessione”.

Art. 32-quater (Semplificazioni in materia di
sistemi di qualificazione degli installatori).

– 1. Il comma 7 dell’articolo 15 del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituito dal seguente:

 “7. A
decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente
articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che
li ricevono dai soggetti che li rilasciano. Le amministrazioni interessate
provvedono all’attuazione del presente comma nell’ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”»

La rubrica del capo VII è sostituita dalla seguente:
«Disposizioni in materia di efficienza energetica».

 

All’articolo 33:

 

al comma 1:

alla lettera b), capoverso 10-bis, le parole:
«efficientamento energetico» sono sostituite dalle seguenti: «incremento
dell’efficienza energetica
» e le parole: «1 settembre» sono sostituite
dalle seguenti: «1° settembre»;

alla lettera c):

l’alinea è sostituito dal seguente: «il comma
13-ter è sostituito dai seguenti
:»;

al capoverso 13-ter:

all’alinea, dopo le parole: «di cui al presente
articolo,» sono inserite le seguenti: «anche qualora riguardino le parti
strutturali degli edifici o i prospetti,»;

alla lettera d), le parole: «. Resta impregiudicata
ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.»
sono soppresse;

 

dopo il capoverso 13-ter è inserito il
seguente: 

«13-quater. Fermo restando quanto previsto al
comma 13-ter, resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità
dell’immobile oggetto di intervento
»;

al comma 4, le parole: «e, dal comma 3, pari a di»
sono sostituite dalle seguenti: «, e dal comma 3, pari a» e le parole:
«lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)».

 

Alla parte II, titolo I, capo VII, dopo l’articolo
33 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 33-bis (Ulteriori misure in materia di
incentivi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34).

– 1. All’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del
cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in
deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per
gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e al presente articolo”;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

“5-bis. Le violazioni meramente formali che
non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo non comportano
la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla irregolarità od
omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito
dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini
dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica
limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od
omissione”; 

c) dopo il comma 10-bis, introdotto dall’articolo
33 del presente decreto, sono inseriti i seguenti:

 “10-ter. Nel caso di acquisto di immobili
sottoposti ad uno o più interventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il
termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a) della nota II-bis)
all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data
di stipulazione dell’atto di compravendita. 

10-quater. Al primo periodo del comma 1-septies
dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: “entro diciotto
mesì sono sostituite dalle seguenti: “‘entro trenta mesì”; 

d) dopo il comma 13-quater, introdotto
dall’articolo 33 del presente decreto, è inserito il seguente:

 “13-quinquies. In caso di opere già
classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa
regionale, nella CILA è richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso
di varianti in corso d’opera,  queste
sono comunicate alla fine dei lavori e costituiscono integrazione della CILA
presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione
certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”. 

 

Art. 33-ter (Riforma del sistema di riscossione
degli oneri generali di sistema).

– 1. Su proposta dell’Autorità di regolazione per
energia, reti e ambiente, con decreto dei Ministri dell’economia e delle
finanze e della transizione ecologica, sono rideterminate le modalità di
riscossione degli oneri generali di sistema, prevedendo che, anche avvalendosi
di un soggetto terzo che possegga caratteristiche di terzietà e indipendenza,
le partite finanziarie relative agli oneri possano essere destinate alla Cassa
per i servizi energetici e ambientali senza entrare nella disponibilità dei
venditori.

 2.
All’attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica».

 

All’articolo 35:

 

al comma 1: alla lettera b):

al numero 2), dopo la parola: «intendendosi» è
inserita la seguente: «tali»;

 dopo il
numero 2) è inserito il seguente: 
«2-bis) al comma 1, lettera f), le parole: “, fino al 31 dicembre
2022,” sono soppresse»; 

al numero 3), capoverso 4-bis, le parole: «decreto
legislativo del» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo»; 

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) all’articolo 188, comma 5, il primo periodo è
sostituito dal seguente: “Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti
autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento, quali il raggruppamento,
il ricondizionamento e il deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15
dell’allegato B alla parte quarta del presente decreto, la responsabilità per
il corretto smaltimento dei rifiuti è attribuita al soggetto che effettua dette
operazioni
“»;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

 «d-bis)
all’articolo 190, comma 4, le parole: “i documenti contabili, con analoghe
funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative” sono sostituite dalle
seguenti: “analoghe evidenze documentali o gestionali“»;

dopo la lettera e) è inserita la seguente: 

«e-bis) all’articolo 230, il comma 5 è sostituito
dal seguente:

“5. I rifiuti provenienti dalle attività di
pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche
che asservite ad edifici privati, compresi le fosse settiche e manufatti
analoghi nonché i sistemi individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i
bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto che svolge l’attività di
pulizia manutentiva. La raccolta e il trasporto sono accompagnati da un unico
documento di trasporto per automezzo e percorso di raccolta, il cui modello è
adottato con deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Tali
rifiuti possono essere conferiti direttamente a impianti di smaltimento o di
recupero o, in alternativa, essere raggruppati temporaneamente presso la sede o
unità locale del soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva, nel
rispetto delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb). Il
soggetto che svolge l’attività di pulizia manutentiva è comunque tenuto
all’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali, ai sensi dell’articolo
212, comma 5, del presente decreto, per lo svolgimento delle attività di
raccolta e di trasporto di rifiuti, e all’iscrizione all’Albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui all’articolo 1 della legge 6
giugno 1974, n. 298″»; 

alla lettera g), numero 4), le parole: «4) al comma
6, primo periodo, le parole “235,” sono soppresse» sono sostituite
dalle seguenti:

 «g-bis)
all’articolo 206-bis, comma 6, primo periodo, la parola: “, 235,” è
sostituita dalla seguente: “e”»;

 dopo il
numero 4) della lettera g), rinumerato come lettera g-bis), è inserita la
seguente lettera:

 «g-ter)
all’articolo 208, comma 15, secondo periodo, le parole: “almeno sessanta
giorni” sono sostituite dalle seguenti: “almeno venti giorni”»;

alla lettera i), capoverso Art. 216-ter:  al comma 4, al primo periodo, le parole: «oli
usati» sono sostituite dalle seguenti: «olii usati» e, al secondo
periodo, le parole: «della decisione di esecuzione 2019/1004 (UE) del 7 giugno
2019»  sono sostituite dalle seguenti: «alla
decisione di esecuzione (UE) 2019/ 1004 della Commissione, del 7 giugno 2019»;

 

al comma 5, le parole: «corredati da» sono
sostituite dalle seguenti: «corredati di» e le parole: «nonché da» sono
sostituite dalle seguenti: «nonché di»;

 

al comma 6, le parole: «inerenti la gestione dei
rifiuti,» sono sostituite dalle seguenti: «inerenti alla gestione dei
rifiuti»; 

dopo la lettera i) è inserita la seguente:

 «i-bis)
all’articolo 219-bis:

 1) al
comma 1, le parole: “Conformemente alla gerarchia dei rifiuti di cui
all’articolo 179, gli operatori economici adottano misure volte ad assicurare
l’aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato
anche attraverso l’utilizzo di sistemi di restituzione con cauzione nonché dei
sistemi per il riutilizzo degli imballaggi” sono sostituite dalle
seguenti: “Al fine di aumentare la percentuale degli imballaggi
riutilizzabili immessi sul mercato per contribuire alla transizione verso
un’economia circolare, gli operatori economici, in forma individuale o in forma
collettiva, adottano sistemi di restituzione con cauzione nonché sistemi per il
riutilizzo degli imballaggi”;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. I sistemi di cui al comma 1 si
applicano agli imballaggi in plastica, in vetro e in metallo utilizzati per
acqua e per altre bevande”;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Con regolamento adottato mediante
decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro
dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione, previa consultazione delle associazioni delle
imprese maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono stabiliti i
tempi e le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 del presente
articolo. Con il medesimo regolamento sono, inoltre, previsti:

a) gli obiettivi annuali qualitativi e
quantitativi da raggiungere;

b) i valori cauzionali per ogni singola tipologia
di imballaggio fissati in modo da evitare ostacoli al commercio o distorsioni
della concorrenza; 

c) i termini di pagamento e le modalità di
restituzione della cauzione da versare al consumatore che restituisce l’imballaggio; 

d) le premialità e gli incentivi economici da
riconoscere agli esercenti che adottano sistemi di restituzione con
cauzione; 

e) l’eventuale estensione delle disposizioni del
presente articolo ad altre tipologie di imballaggio;

 f) la percentuale
minima di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato ogni anno per ciascun
flusso di imballaggi;

 g) la
promozione di campagne di sensibilizzazione rivolte ai consumatori”»
;

alla lettera l), capoverso 6, le parole:
«successivo, sono» sono sostituite dalle seguenti: «successivo sono»;

dopo la lettera l) è inserita la seguente: 

 «l-bis)
alla lettera zb) del punto 7 dell’allegato IV alla parte seconda sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: “, ad esclusione degli impianti mobili volti
al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di
costruzione e demolizione, qualora la campagna di attività abbia una durata
inferiore a novanta giorni, e degli altri impianti mobili di trattamento dei
rifiuti non pericolosi, qualora la campagna di attività abbia una durata
inferiore a trenta giorni. Le eventuali successive campagne di attività sul
medesimo sito sono sottoposte alla procedura di verifica di assoggettabilità a
VIA qualora le quantità siano superiori a 1.000 metri cubi al giorno”»; 

alla lettera m), la parola: «sostituto» è sostituita
dalla seguente: «sostituito»;

al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:
«L’autorità competente» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;

dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

 «3-bis. Il
comma 14 dell’articolo 52 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito
dal seguente:

 “14.
Per finalità di tutela ambientale, le amministrazioni dello Stato, delle
regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di
pubblica utilità, pubblici e privati, nell’acquisto di pneumatici di ricambio
per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali,
riservano all’acquisto di pneumatici ricostruiti una quota almeno pari al 30
per cento del totale. Se alla procedura di acquisto di due o più pneumatici di
ricambio di cui al primo periodo non è riservata una quota di pneumatici
ricostruiti che rappresenti almeno il 30 per cento del numero complessivo degli
pneumatici da acquistare, la procedura è annullata per la parte riservata
all’acquisto di pneumatici ricostruiti. Le disposizioni del presente comma non
si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i
veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia”.

 3-ter.
All’articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è
aggiunta, in fine, la seguente lettera:

 “r-quater) l’analisi dei flussi derivanti
da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti contenenti amianto,
idonee modalità di gestione e smaltimento nell’ambito regionale, allo scopo di
evitare rischi sanitari e ambientali connessi all’abbandono incontrollato di
tali rifiuti”». 

 

Dopo l’articolo 35 è inserito il seguente:

«Art. 35-bis (Misure di semplificazione e di
promozione dell’economia circolare nella filiera foresta-legno).

– 1. Al fine di introdurre misure di
semplificazione e di promozione dell’economia circolare nella filiera
foresta-legno, attese la specificità e la multifunzionalità della filiera
nonché l’opportunità di un suo rilancio, dopo il comma 4-quinquies
dell’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, sono inseriti i seguenti: 

“4-quinquies.1. E’ promossa la stipulazione
di accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo
di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici
pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale nonché per la
conservazione e per l’erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

 4-quinquies.2. Gli accordi di foresta di cui
al comma 4-quinquies.1 sono stipulati tra due o più soggetti, singoli o
associati, di cui almeno la metà deve essere titolare del diritto di proprietà
o di un altro diritto reale o personale di godimento su beni
agro-silvo-pastorali o almeno un contraente deve rappresentare, in forma
consortile o associativa o ad altro titolo, soggetti titolari  dei diritti di proprietà o di un altro
diritto reale o personale di godimento su beni agro-silvo-pastorali. 

4-quinquies.3. Gli accordi di foresta, allo scopo
di valorizzare superfici private e pubbliche a vocazione agro-silvo-pastorale
nonché di assicurare la conservazione e l’erogazione dei servizi ecosistemici,
nel rispetto della biodiversità e dei paesaggi forestali, possono: 

a) individuare e mettere in atto le migliori
soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e
sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi; 

b) promuovere la gestione associata e sostenibile
delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo
delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate, nonché dei
terreni di cui alle lettere g) e h) del comma 2 dell’articolo 3 del testo unico
in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3
aprile 2018, n. 34; 

c) prevedere la realizzazione di interventi volti
alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio
boschivo; 

d) prevedere la realizzazione di interventi e di
progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione
ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano; 

e) promuovere sinergie tra coloro che operano
nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti
reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di
esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo,
sportivo, ricreativo, turistico o culturale. A tale fine i soggetti di cui al
comma 4-sexies stipulano contratti di rete secondo le disposizioni del comma
4-quater. 

4-quinquies.4. Fatto salvo quanto previsto dai
commi

4-quinquies.1 e 4-quinquies.2, gli accordi di
foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole. Le regioni promuovono
ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e
attuazione”». 

 

All’articolo 36:

 

al comma 3, alinea, le parole: «decreto legislativo
2018 n. 34,» sono sostituite dalle seguenti: «testo unico di cui al decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34,»;

 

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Si considerano compresi tra gli
interventi di cui alla lettera A.15) dell’allegato A annesso al regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, anche i
cavi interrati per il trasporto dell’energia elettrica facenti parte della rete
di trasmissione nazionale alle medesime condizioni previste per le reti di
distribuzione locale. 

3-ter. All’articolo 57, comma 2-octies, ultimo
periodo, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, le parole: “Con
decreto del Ministro dell’economia e delle finanze” sono sostituite dalle
seguenti: “Con decreto del Ministro per gli affari regionali e le
autonomie, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa
intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base dei dati relativi al gettito del
sovracanone di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, forniti
dal Ministero della transizione ecologica,”».

 

Dopo l’articolo 36 sono inseriti i seguenti:

«Art. 36-bis (Prevenzione e mitigazione del
rischio idrogeologico e idraulico in Calabria). – 1. Per sostenere gli
interventi per spese in conto capitale della regione Calabria volti a prevenire
e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico in relazione al contenimento
dei danni causati da tali fenomeni, le somme iscritte nello stato di previsione
del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 3 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, sono incrementate di 20 milioni di euro per
l’anno 2021, di 50 milioni di euro per l’anno 2022 e di 10 milioni di euro per
l’anno 2023.

 2. Agli
oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 20 milioni di euro
per l’anno 2021, a 50 milioni di euro per l’anno 2022 e a 10 milioni di euro
per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo
sviluppo e la coesione – programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma
177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.  

 

Art. 36-ter (Misure di semplificazione e
accelerazione per il contrasto del dissesto idrogeologico). – 1. I commissari
straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto
idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati, di cui
all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, all’articolo 7, comma 2,
del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, al decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano nazionale per la
mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa
ambientale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 13 aprile 2019, e
all’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, di
seguito denominati: “commissari di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico” o “commissari di Governo”, esercitano le
competenze sugli interventi relativi al contrasto del dissesto idrogeologico
indipendentemente dalla fonte di finanziamento. 
2. Gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio
idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e al decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le  linee di azione sulla tutela del territorio
nell’ambito del PNRR costituiscono interventi di preminente interesse
nazionale.

3. I commissari di Governo per il contrasto del
dissesto  idrogeologico promuovono e
adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione
degli interventi di preminente interesse nazionale di cui al comma 2,
indirizzando le rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione
dell’iter approvativo e autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e
contrasto del dissesto idrogeologico, anche in coerenza con i criteri di
priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di alluvioni e dei
piani di assetto idrologico. Le strutture regionali preposte al rilascio di
pareri e nulla osta, anche ambientali, per gli interventi di prevenzione e
mitigazione del dissesto idrogeologico assumono le attività indicate dai
commissari di Governo come prioritarie, se opportuno anche aggiornando il
sistema di misurazione della performance con le modalità di cui all’articolo 7,
comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 

4. Il Ministro della transizione ecologica
trasmette una relazione annuale al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno,
contenente l’indicazione degli interventi di competenza dei commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico e il loro stato di attuazione. 

5. All’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116,
sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 1: 

1) al primo periodo, dopo le parole:
“Presidenti delle regioni” sono inserite le seguenti: “, di
seguito denominati commissari di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico,”; 

2) al secondo periodo, le parole:
“Presidenti delle regioni” sono sostituite dalle seguenti:
“commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: 

“2. Al commissario di Governo per il
contrasto del dissesto idrogeologico non è dovuto alcun compenso. In caso di
dimissioni o di impedimento del predetto commissario, il Ministro della
transizione ecologica nomina un commissario ad acta, fino all’insediamento del
nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di
impedimento”;

 c) ai
commi 4 e 5, le parole: “Presidente della regione”, ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “commissario di
Governo”. 

6. All’articolo 4, comma 4, del decreto-legge 18
aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019,
n. 55, le parole: “Commissari straordinari per il dissesto
idrogeologico” sono sostituite dalle seguenti: “commissari di Governo
per il contrasto del dissesto idrogeologico”.

 7.
All’articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono
apportate le seguenti modificazioni: 

a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti
dal seguente:

“Gli interventi di mitigazione del rischio
idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono individuati con decreto del
Ministro della transizione ecologica previa intesa con il Presidente di
ciascuna regione territorialmente competente”;

 b)
all’ultimo periodo le parole: “Presidente della Regione in qualità di
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico” sono sostituite
dalle seguenti: “commissario di Governo per il contrasto del dissesto
idrogeologico”;

 c) dopo
l’ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: “In caso di mancato rispetto
dei termini indicati nei cronoprogrammi con riferimento all’attuazione di uno o
più interventi, laddove il ritardo sia grave e non imputabile a cause
indipendenti dalla responsabilità del commissario, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica,
può essere revocato il commissario in carica e nominato un altro soggetto
avente specifiche competenze in materia di dissesto idrogeologico, che subentra
nelle medesime funzioni ed assume i medesimi poteri del commissario revocato.
Al commissario nominato ai sensi del precedente periodo si applicano tutte le
disposizioni dettate per i commissari con funzioni di prevenzione e mitigazione
del rischio idrogeologico e non sono corrisposti gettoni, compensi,  rimborsi di spese o altri emolumenti,
comunque denominati”. 

8. All’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, le parole: “Presidenti delle Regioni” sono sostituite
dalle seguenti: “commissari di Governo”.

 9. Il
commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico, anche attraverso i
contratti di fiume, in collaborazione con le autorità di distretto e le
amministrazioni comunali territorialmente competenti, può attuare, nel limite
delle risorse allo scopo destinate, interventi di manutenzione idraulica
sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici che mirino al
mantenimento delle caratteristiche naturali dell’alveo, alla corretta
manutenzione delle foci e della sezione fluviale anche al fine di ripristinare,
in tratti di particolare pericolosità per abitati e infrastrutture, adeguate
sezioni idrauliche per il deflusso delle acque.

 10. Fermi
restando i poteri già conferiti in materia di espropriazioni da norme di legge
ai commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico, le
disposizioni di cui ai commi 11, 12 e 13 si applicano alle procedure relative
agli interventi  finalizzati
all’eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto
idrogeologico nel territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo della
salvaguardia della vita umana. 

11. I termini previsti dal testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, sono ridotti
alla metà, ad eccezione del termine di cinque anni del vincolo preordinato
all’esproprio, di cui all’articolo 9 del citato testo unico, e dei termini
previsti dall’articolo 11, comma 2, dall’articolo 13, comma 5, dall’articolo
14, comma 3, lettera a), dall’articolo 20, commi 1, 8, 10 e 14, dall’articolo
22, commi 3 e 5, dall’articolo 22-bis, comma 4, dall’articolo 23, comma 5,
dall’articolo 24, dall’articolo 25, comma 4, dall’articolo 26, comma 10,
dall’articolo 27, comma 2, dall’articolo 42-bis, commi 4 e 7, dall’articolo 46
e dall’articolo 48, comma 3, del medesimo testo unico.

 12. In
caso di emissione di decreto di occupazione d’urgenza preordinata
all’espropriazione delle aree occorrenti per l’esecuzione  degli interventi di cui al comma 1, alla redazione
dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso si procede,
omesso ogni altro adempimento e in deroga all’articolo 24, comma 3, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli altri
enti territoriali interessati. 

13. Per le occupazioni d’urgenza e per le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l’esecuzione delle opere e
degli interventi di cui al comma 1, l’autorità procedente, qualora lo ritenga
necessario, convoca la conferenza di servizi di cui all’articolo 14 della legge
7 agosto 1990, n. 241. Il termine massimo per il rilascio dei pareri in sede di
conferenza di servizi è di trenta giorni.

14. Il comma 3-bis dell’articolo 54 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge
11 settembre 2020, n. 120, e il comma 5 dell’articolo 7 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2014, n. 164, sono abrogati. Il secondo, terzo e quarto periodo del comma 6
dell’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono soppressi. 

15. Al fine di razionalizzare i differenti
sistemi informativi correlati al finanziamento e alla rendicontazione degli
interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli
previsti nel PNRR, il Ministero della transizione ecologica, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, provvede alla ricognizione e omogeneizzazione dei propri sistemi
informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche avvalendosi
delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze,
al fine di assicurare un flusso informativo ordinato, omogeneo a livello
nazionale e coerente tra i diversi sistemi.

16. L’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (ISPRA), d’intesa con il Ministero della transizione
ecologica, all’esito della ricognizione di cui al comma 15, elabora uno studio
per l’attuazione dei processi di interoperabilità tra i sistemi informativi per
il monitoraggio delle gare, dei progetti, delle opere pubbliche e degli
investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto
idrogeologico e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza
per l’attuazione del conseguente programma sulla base di apposita convenzione.

17. L’ISPRA svolge le predette attività sentite
le competenti strutture del Ministero dell’economia e delle finanze e del

Dipartimento per la programmazione e il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei
ministri nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali titolari di
competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica,
al fine di rendere più integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di
monitoraggio e di rendicontazione dei progetti, garantendo un’adeguata
informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari.

18. Al fine di consentire un più rapido ed
efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti
da ammettere a finanziamento, l’ISPRA, in coordinamento con le competenti
strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione
delle funzionalità della piattaforma del Repertorio nazionale degli interventi
per la difesa del suolo (ReNDiS) che necessitano di aggiornamento, adeguamento
e potenziamento. A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l’ISPRA
operano d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il
Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica
della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché in raccordo con il
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri e con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di
interventi di difesa del suolo e dissesto idrogeologico, al fine di rendere più
integrato, efficace, veloce ed efficiente il sistema di monitoraggio e
rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità
agli enti legittimati o destinatari. L’alimentazione del sistema ReNDiS avviene
assicurando il principio di unicità dell’invio previsto dall’articolo 3, comma
1, lettera ggggg-bis), del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, e garantendo l’interoperabilità con la banca dati di cui all’articolo 13
della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

19. Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle
attività dell’ISPRA di cui ai commi da 15 a 18, pari a 165.000 euro per l’anno
2021 e a 235.000 euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui 
all’articolo 1, comma 752, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 

20. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 del
presente articolo non si applicano agli interventi finalizzati al superamento
delle emergenze di rilievo nazionale deliberate ai sensi dell’articolo 24 del
codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 

21. Al fine di accelerare e semplificare gli
interventi infrastrutturali anche connessi alle esigenze di contrastare il
dissesto idrogeologico, all’articolo 1-bis, comma 1, del decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101,
le parole: “limitatamente a quelli indicati all’articolo 1” sono
sostituite dalle seguenti: “inclusi quelli indicati all’articolo 1″».

 

All’articolo 37:

 

al comma 1:

la lettera a) è soppressa;

alla lettera b):

dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:

«3-bis) dopo il comma 13-bis è aggiunto il
seguente: “13-ter.

Qualora la procedura interessi un sito in cui,
per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate
superino le CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 al
titolo V della parte quarta, il proponente può presentare all’ARPA
territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo
da assumere. Tale piano, condiviso con l’ARPA territorialmente competente, è
realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la
medesima ARPA, entro sessanta giorni dalla data di presentazione dello stesso.
Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati
dall’ARPA territorialmente competente relativi all’area oggetto di indagine.
Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati
disponibili per l’area oggetto di indagine, l’ARPA territorialmente competente
definisce i valori di fondo. E’ fatta comunque salva la facoltà dell’ARPA
territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle CSC
rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del
contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate
nel sito sono ricondotte ai valori di fondo”»; 

alla lettera c), numero 5), capoverso comma 4-bis,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «E’ fatta comunque salva la
facoltà dell’ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità
delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e
antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le
CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo»;

alla lettera d), numero 2), dopo le parole: «messa
in sicurezza» è inserito il seguente segno d’interpunzione: «,»;

 dopo la
lettera f) è inserita la seguente:

 «f-bis)
all’articolo 250, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “entro il termine di novanta giorni dalla mancata individuazione
del soggetto responsabile della contaminazione o dall’accertato inadempimento
da parte dello stesso”»;

alla lettera h):

al numero 3), le parole: «Sistema nazionale a rete
per la protezione dell’ambiente», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle
seguenti: «Ministero della transizione ecologica» e le parole: «Sistema
nazionale» sono sostituite dalla seguente: «Ministero»; 

al numero 7), le parole: «atti di assensi» sono
sostituite dalle seguenti: «atti di assenso»;

 al numero 9),
capoverso 8-bis, secondo periodo, le parole:

«Sistema nazionale a rete per la protezione
dell’ambiente» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della transizione
ecologica»; 

al numero 10), capoverso 9-quinquies, le parole: «è
sottoposto» sono sostituite dalle seguenti: «è sottoposta»;

 

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All’articolo 3 del decreto-legge 25
gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al
comma 2, le parole: “ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere
rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del
test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente
in materia di bonifica dei siti contaminati” sono sostituite dalle
seguenti: “ai fini delle metodiche e dei limiti da utilizzare per
escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e devono inoltre
rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica
dei siti contaminati”;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le matrici materiali di riporto che non
siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono gestite
nell’ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli, utilizzando le
migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di
utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la
salute e per l’ambiente”».

 

Alla parte II, titolo I, capo VIII, dopo l’articolo
37 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 37-bis (Misure per la prevenzione
dell’inquinamento del suolo). – 1. Al fine di prevenire la contaminazione del
suolo dovuta all’utilizzo di alcuni tipi di correttivi nell’agricoltura,
all’allegato 3, tabella 2.1 “Correttivi calcici e magnesiaci”,
colonna 3 “Modo di preparazione e componenti essenziali”, del decreto
legislativo 29 aprile 2010, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 21 “Gesso di defecazione”,
dopo le parole: “solfato di calcio” sono aggiunte le seguenti:
“. Non sono ammessi fanghi di depurazione”;

b) al numero 22 “Carbonato di calcio di
defecazione”, dopo le parole: “anidride carbonica” sono aggiunte
le seguenti: “. Non sono ammessi fanghi di depurazione”.

 

Art. 37-ter (Sostegno agli investimenti pubblici
degli enti locali). – 1. Ai fini della stipula delle convenzioni di cui
all’articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
27 settembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre
2018, la condizione prevista dal comma 2, lettera d), del medesimo articolo 2,
si intende soddisfatta anche qualora i beni siano concessi in locazione o in
comodato d’uso agli enti attuatori.

 

Art. 37-quater (Fondo per gli interventi di messa
in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi).

– 1. Al fine di assicurare la tempestiva
realizzazione degli interventi per la messa in sicurezza e il risanamento dei
siti con presenza di rifiuti radioattivi, all’articolo 1, comma 536, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, dopo le parole: “rifiuti radioattivi”
è inserita la seguente: “anche”». 

 

All’articolo 38:

 

al comma 2:

alla lettera a), al numero 1) è premesso il
seguente: 

«01) al comma 1-bis, dopo la parola:
“eleggere” sono inserite le seguenti: “o modificare”»;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) all’articolo 64-bis, comma 1-ter, dopo le
parole: “servizi in rete” sono inserite le seguenti: “, nel
rispetto del principio di neutralità tecnologica,”»;

alla lettera c), capoverso Art. 64-ter:

al comma 6, le parole: «in capo» sono sostituite
dalla seguente: «spettanti»;

 al comma 7,
primo periodo, la parola: «sentita» è sostituita dalla seguente: «sentiti»
e la parola: «definite» è sostituita
dalla seguente: «definiti»;

 

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Il comma 2-bis dell’articolo 24 del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:

 “2-bis. Il malfunzionamento del portale
del processo penale è attestato dal Direttore generale per i servizi
informativi

automatizzati, con provvedimento pubblicato nel
Portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione
del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito
degli atti di cui ai commi 1 e 2 è prorogato di diritto fino al giorno
successivo al ripristino della funzionalità del Portale”. 

3-ter. Il comma 2-ter dell’articolo 24 del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 dicembre 2020, n. 176, è sostituito dal seguente:

 “2-ter. L’autorità giudiziaria può
autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per
ragioni specifiche”». 

 

Dopo l’articolo 38 sono inseriti i seguenti:

«Art. 38-bis (Semplificazioni in materia di
procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali con
le  pubbliche amministrazioni). – 1. Al
testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.
361, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a)
all’articolo 15, il terzo comma è sostituito dal seguente:   “Il contrassegno deve essere depositato
a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea”;

b) all’articolo 25:

1) al primo comma, secondo periodo, le parole:
“entro il venerdì precedente l’elezione,” sono sostituite dalle
seguenti:

“entro il giovedì precedente l’elezione,
anche mediante posta elettronica certificata,”;

 2) dopo il
primo comma è inserito il seguente:

 “Le
autenticazioni di cui al primo periodo del primo comma del presente articolo
non sono necessarie nel caso in cui gli atti siano firmati digitalmente o con
un altro tipo di firma elettronica qualificata da uno dei delegati di cui
all’articolo 20, ottavo comma, o dalle persone da essi autorizzate con atto
firmato digitalmente o con un altro tipo di firma elettronica qualificata e i
documenti siano trasmessi mediante posta elettronica certificata”.

 2. Al
testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a)
all’articolo 28, sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
“Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice
esemplare in forma cartacea”;

b) all’articolo 32, settimo comma:

1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

“1) un modello di contrassegno depositato a
mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea”;

 2) al
numero 4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “.

L’autenticazione non è necessaria nel caso in cui
l’atto sia stato firmato digitalmente dai delegati e il documento sia trasmesso
mediante posta elettronica certificata”;

c) all’articolo 35, secondo comma, le parole:
“venerdì precedente l’elezione al segretario del Comune,” sono
sostituite dalle seguenti: “giovedì precedente l’elezione, anche mediante
posta elettronica certificata, al segretario del Comune,”.

 3. Il
certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati anagrafici
dell’elettore e il suo numero di iscrizione alle liste elettorali, necessario
per la sottoscrizione di liste di candidati per le elezioni politiche, dei
membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e amministrative, di proposte
di referendum e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto anche
in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, dal segretario, dal
presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o
da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum o
dell’iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato, mediante domanda
presentata all’ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di
identità del richiedente. In caso di richiesta tramite posta elettronica
certificata, è allegata alla domanda l’eventuale delega, firmata digitalmente,
del segretario, del presidente o del rappresentante legale del partito o del
movimento politico o di uno dei soggetti promotori del referendum o dell’iniziativa
legislativa popolare.

4. Qualora la domanda presentata tramite posta
elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato
qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l’ufficio
elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica
certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di
ventiquattro ore dalla domanda. Qualora la domanda presentata tramite posta
elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato
qualificato sia riferita a sottoscrizioni di proposte di referendum popolare,
l’ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta
elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile
di quarantotto ore dalla domanda.

 5. I
certificati rilasciati ai sensi del comma 4 costituiscono ad ogni effetto di
legge copie conformi all’originale e possono essere utilizzati per le finalità
di cui al comma 3 nel formato in cui sono stati trasmessi dall’amministrazione.

 6. La
conformità all’originale delle copie analogiche dei certificati rilasciati in
formato digitale ai sensi del comma 4 è attestata dal soggetto che ne ha fatto
richiesta o da un suo delegato con dichiarazione autografa autenticata resa in
calce alla copia analogica dei certificati medesimi. Sono competenti a eseguire
le autenticazioni previste dal primo periodo del presente comma i soggetti di
cui all’articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. 

7. All’articolo 1 della legge 9 gennaio 2019, n.
3, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14 è sostituito dal seguente:

“14. Entro il quattordicesimo giorno
antecedente la data delle elezioni politiche, dei membri del Parlamento europeo
spettanti all’Italia, regionali e amministrative, escluse quelle relative a
comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici
nonché le liste di cui al primo periodo del comma 11 hanno l’obbligo di
pubblicare, nel proprio sito internet ovvero, per le liste di cui al citato
primo periodo del comma 11, nel sito internet del partito o del movimento
politico sotto il cui contrassegno si sono presentate nella competizione
elettorale, il curriculum vitae di ciascun candidato, fornito dal candidato
medesimo, e il relativo certificato del casellario giudiziale di cui
all’articolo 24 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi
carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313, rilasciato non oltre novanta giorni prima della data fissata per
l’elezione. I rappresentanti legali dei partiti e dei movimenti politici nonché
delle liste di cui al citato primo periodo del comma 11, o persone da loro
delegate, possono richiedere, anche mediante posta elettronica certificata, i
certificati del casellario giudiziale dei candidati, compreso il candidato alla
carica di sindaco, per i quali sussiste l’obbligo di pubblicazione ai sensi del
primo periodo del presente comma, previo consenso e su delega dell’interessato,
da sottoscrivere all’atto dell’accettazione della candidatura. Il tribunale
deve rendere disponibili al richiedente i certificati entro il termine di
cinque giorni dalla richiesta. Ai fini dell’ottemperanza agli obblighi di
pubblicazione nel sito internet di cui al presente comma non è richiesto il
consenso espresso degli interessati. Nel caso in cui il certificato del
casellario giudiziale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle
elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi
elettorali, ed essi dichiarino contestualmente sotto la propria responsabilità,
ai sensi dell’articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la richiesta di
tale certificato è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in
occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa,
imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà”;

 b) al
comma 15, primo periodo, le parole: “certificato penale” sono
sostituite dalle seguenti: “certificato del casellario giudiziale di cui
all’articolo 24 del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313,” e le parole: “dal casellario
giudiziale” sono soppresse. 

8. I commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 21
marzo 1990, n. 53, sono sostituiti dai seguenti:

 “1.
Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite
esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n.
29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme
per la elezione della Camera dei 
deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo
1957, n. 361, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal
decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e dalla legge 25
maggio 1970, n. 352, nonché per le elezioni previste dalla legge 7 aprile 2014,
n. 56, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle
cancellerie delle corti d’appello e dei tribunali, i segretari delle procure
della Repubblica, i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, i
presidenti delle province, i sindaci metropolitani, i sindaci, gli assessori
comunali e provinciali, i componenti della conferenza metropolitana, i
presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice
presidenti dei consigli circoscrizionali, i consiglieri provinciali, i
consiglieri metropolitani e i consiglieri comunali, i segretari comunali e
provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della
provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al
presente comma gli avvocati iscritti all’albo che hanno comunicato la propria
disponibilità all’ordine di appartenenza, i cui nominativi sono tempestivamente
pubblicati nel sito internet istituzionale dell’ordine. 

2. L’autenticazione deve essere compiuta con le
modalità di cui all’articolo 21, comma 2, del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445″. 

9. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della legge 7
agosto 2018, n. 99, sono inseriti i seguenti:

 “3-bis. I rappresentanti dei partiti,
delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono
alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i),
possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le
liste delle candidature provvisorie per le elezioni dei membri del Parlamento
europeo spettanti all’Italia, nonché per le elezioni politiche nazionali,
regionali, comunali e circoscrizionali entro settantacinque giorni dallo
svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di
eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di
autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle proposte di
candidature provvisorie. Con un regolamento interno adottato dalla stessa
Commissione sono disciplinate le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature
ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:

 a) il
regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le
disposizioni del codice di autoregolamentazione;

 b) la
riservatezza sull’esito del controllo concernente le liste provvisorie di
candidati;

 c) la
celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie di
candidati siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti,
alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l’effettiva
possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei
termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione
elettorale.

3-ter. In sede di prima applicazione delle
disposizioni del comma 3-bis, le candidature possono essere trasmesse alla
Commissione entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione”.

10. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) al comma 627, dopo le parole:
“politiche” sono inserite le seguenti: “, regionali,
amministrative”;

 b) al
comma 628 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni del
decreto di cui al primo periodo si applicano anche alle elezioni regionali e
amministrative, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31
ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale
dell’anno 2022”.

11. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alla relativa
attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.

 

Art. 38-ter (Misure per la diffusione delle
comunicazioni digitali).

– 1. Al fine di incentivare l’utilizzo delle
comunicazioni digitali e di semplificare le procedure di invio e ricezione di
comunicazioni tra imprese e utenti, all’articolo 1, comma 291, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero
mediante posta elettronica certificata al domicilio digitale del destinatario
ai sensi dell’articolo 6 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

 

Art. 38-quater (Misure di semplificazione per la
raccolta di firme digitali tramite piattaforma o strumentazione elettronica ai
fini degli adempimenti di cui agli articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970,
n. 352).

– 1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al
comma 341, le parole: “di raccolta delle firme digitali da utilizzare per
gli adempimenti di cui all’articolo 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352”
sono sostituite dalle seguenti: “per la raccolta delle firme degli
elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132 e 138
della Costituzione nonché per i progetti di legge previsti dall’articolo 71,
secondo comma, della Costituzione, anche mediante la modalità prevista
dall’articolo 65, comma 1, lettera b), del codice dell’amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La piattaforma
mette a disposizione del sottoscrittore, a seconda delle finalità della
raccolta delle firme, le specifiche indicazioni prescritte, rispettivamente,
dagli articoli 4, 27 e 49 della legge 25 maggio 1970, n. 352. La piattaforma
acquisisce, inoltre, il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita del
sottoscrittore e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i
cittadini italiani residenti all’estero, la loro iscrizione nelle liste
elettorali dell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero. Gli obblighi
previsti dall’articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del 1970
sono assolti mediante il caricamento nella piattaforma, da parte dei promotori
della raccolta, successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell’annuncio di cui  all’articolo 7,
secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, della proposta recante, a
seconda delle finalità della raccolta delle firme, le specifiche indicazioni
previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49 della citata legge n. 352
del 1970. La piattaforma, acquisita la proposta, le attribuisce data certa
mediante uno strumento di validazione temporale elettronica qualificata di cui
all’articolo 42 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, e, entro due giorni, rende disponibile alla
sottoscrizione la proposta di referendum anche ai fini del decorso del termine
di cui all’articolo 28 della legge n. 352 del 1970”;

b) al comma 343 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: “e, con proprio decreto adottato di concerto con il
Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
definisce le caratteristiche tecniche, l’architettura generale, i requisiti di
sicurezza, le modalità di funzionamento della stessa piattaforma, i casi di
malfunzionamento nonché le modalità con le quali il gestore della piattaforma
attesta il suo malfunzionamento e comunica il ripristino delle sue
funzionalità. Con il medesimo decreto, inoltre, sono individuate le modalità di
accesso alla piattaforma di cui al comma 341, le tipologie di dati oggetto di
trattamento, le categorie di interessati e, in generale, le modalità e le
procedure per assicurare il rispetto dell’articolo 5 del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, nonché le
modalità con cui i promotori mettono a disposizione dell’Ufficio centrale per
il referendum presso la Corte di cassazione, nella stessa data in cui
effettuano il deposito di eventuali firme autografe raccolte per il medesimo
referendum, le firme raccolte elettronicamente. L’Ufficio centrale per il
referendum presso la Corte di cassazione verifica la validità delle firme
raccolte elettronicamente anche mediante l’accesso alla piattaforma”; 

c) il comma 344 è sostituito dal seguente:  “344. A decorrere dal 1° luglio 2021 e
fino alla data di operatività della piattaforma di cui al comma 341, le firme
degli elettori necessarie per i referendum previsti dagli articoli 75, 132  e 138 della Costituzione nonché per i
progetti di legge previsti dall’articolo 71, secondo comma, della Costituzione
possono essere raccolte anche mediante documento informatico, sottoscritto con
firma elettronica qualificata, a cui è associato un riferimento temporale
validamente opponibile ai terzi. I promotori della raccolta predispongono un
documento informatico che, a seconda delle finalità della raccolta, reca le
specifiche indicazioni previste, rispettivamente, dagli articoli 4, 27 e 49
della legge 25 maggio 1970, n. 352, e consente l’acquisizione del nome, del
cognome, del luogo e della data di nascita del sottoscrittore e il comune nelle
cui liste elettorali è iscritto ovvero, per i cittadini italiani residenti
all’estero, la loro iscrizione nelle liste elettorali dell’Anagrafe degli
italiani residenti all’estero. Le firme elettroniche qualificate raccolte non
sono soggette all’autenticazione prevista dalla legge n. 352 del 1970. Gli
obblighi previsti dall’articolo 7, commi terzo e quarto, della legge n. 352 del
1970 sono assolti mediante la messa a disposizione da parte dei promotori,
successivamente alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’annuncio di
cui all’articolo 7, secondo comma, della stessa legge n. 352 del 1970, del
documento informatico di cui al secondo periodo, da sottoscrivere con firma
elettronica qualificata. I promotori del referendum depositano le firme
raccolte elettronicamente nella stessa data in cui effettuano il deposito di
eventuali firme autografe raccolte per il medesimo referendum. Le firme
raccolte elettronicamente possono essere depositate presso l’Ufficio centrale
per il referendum presso la Corte di cassazione, come duplicato informatico ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera i-quinquies), del codice
dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, ovvero come copia analogica di documento informatico se dotate del
contrassegno a stampa di cui all’articolo 23, comma 2-bis, del medesimo
codice”. 

2. All’articolo 8, sesto comma, della legge 25
maggio 1970, n. 352, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I
certificati elettorali rilasciati mediante posta elettronica certificata o un
servizio elettronico di recapito certificato qualificato, possono essere
depositati, unitamente alla richiesta di referendum e al messaggio a cui sono
acclusi, come duplicato informatico ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera
i-quinquies), del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero come copia analogica di documento
informatico se dotati del contrassegno a stampa di cui all’articolo 23, comma
2-bis, del medesimo codice”».

 

All’articolo 39:

 

al comma 1, lettera d), capoverso 6-bis, le parole:
«d’intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»;

 

al comma 2:

all’alinea, le parole: «per cittadini» sono
sostituite dalle seguenti: «per i cittadini»;

alla lettera b):

al numero 2), le parole: «le basi dati» sono
sostituite dalle seguenti: «le basi di dati»;

dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: “Il decreto di cui al presente comma è comunicato alle
Commissioni parlamentari competenti”»;

alla lettera d), le parole: «sono aggiunte le
seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «è inserita la seguente»;

 al comma 3,
le parole: «delle lettera» sono sostituite dalle seguenti: «della lettera»;

 

dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. Al fine di contenere i costi di
amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle
amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle
autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti
istituzionali nazionali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la
Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e l’Istituto nazionale di statistica, sono individuati gli
adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che
si intendono assolti a seguito dell’invio dei bilanci alla banca dati delle
amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 della legge 31 dicembre 2009,
n. 196».

 

Dopo l’articolo 39 sono inseriti i seguenti:

«Art. 39-bis (Ulteriore proroga del termine per
la raccolta di sottoscrizioni a fini referendari). – 1. Al comma 1-bis
dell’articolo 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti
modificazioni:

 a) le
parole: “15 maggio” sono sostituite dalle seguenti: “15
giugno”;

 b) è
aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I termini previsti dagli articoli
32 e 33, commi primo e quarto, della citata legge n. 352 del 1970 sono
differiti di un mese”.

 

Art. 39-ter (Semplificazione della richiesta di
occupazione del suolo pubblico per attività politica).

– 1. Al comma 67 dell’articolo 3 della legge 28
dicembre 1995, n. 549, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le
richieste devono pervenire almeno dieci giorni prima della data prevista per lo
svolgimento della manifestazione o dell’iniziativa, salvo che i regolamenti
comunali dispongano termini più brevi”.

 

 Art.
39-quater (Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari
obbligatori all’autorità di pubblica sicurezza).

– 1. All’articolo 6 del decreto legislativo 26
ottobre 2010, n. 204, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al
comma 2, le parole: “uffici delle Forze dell’ordine” sono sostituite
dalle seguenti: “uffici e comandi delle Forze di polizia”; 

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

 “2-bis. Con il decreto di cui al comma 2
sono altresì stabilite le modalità informatiche e telematiche con le quali il
sindaco, in qualità di autorità sanitaria, comunica agli uffici e comandi delle
Forze di polizia l’adozione di misure o trattamenti sanitari obbligatori
connessi a patologie che possono determinare il venire meno dei requisiti
psico-fisici per l’idoneità all’acquisizione, alla detenzione e al rilascio di
qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al rilascio del nulla osta di cui
all’articolo 35, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di
cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo sostituito
dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del presente decreto”. 

2. Fermo restando quanto previsto dal decreto di
cui all’articolo 6, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 2010,
n. 204, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, il
sindaco, quale autorità sanitaria, comunica al prefetto i nominativi dei
soggetti nei cui confronti ha adottato trattamenti sanitari obbligatori per
patologie suscettibili di determinare il venire meno dei requisiti psico-fisici
per l’idoneità all’acquisizione e alla detenzione di armi, munizioni e materie
esplodenti e al rilascio di qualsiasi licenza di porto di armi, nonché al
rilascio del nulla osta di cui all’articolo 35, comma 7, del testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Il prefetto, quando accerti, per il tramite
dell’ufficio o comando delle Forze di polizia competente, che il soggetto
interessato detiene, a qualsiasi titolo, armi, munizioni e materie esplodenti o
è titolare di una licenza di porto di armi, adotta le misure previste
dall’articolo 39 del citato testo unico di cui al regio decreto n. 773 del
1931. Resta ferma la possibilità per l’ufficio o comando delle Forze di polizia
di disporre il ritiro cautelare delle armi, munizioni e materie esplodenti ai
sensi del medesimo articolo 39, secondo comma.

 

Art. 39-quinquies (Introduzione degli articoli
62-quater e 62-quinquies del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82, e altre norme in materia di istituzione dell’Anagrafe nazionale
dell’istruzione e dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore). – 1. Al
capo V, sezione II, del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunti, in fine, i seguenti articoli:

 “Art.
62-quater (Anagrafe nazionale dell’istruzione). – 1. Per rafforzare gli
interventi nel settore dell’istruzione, accelerare il processo di automazione
amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e per le pubbliche
amministrazioni, è istituita, nell’ambito di un apposito sistema informativo
denominato hubscuola, realizzato dal Ministero dell’istruzione, l’Anagrafe
nazionale dell’istruzione (ANIST).

 2.
L’ANIST, realizzata dal Ministero dell’istruzione, subentra, per  tutte le finalità previste dalla normativa
vigente, alle anagrafi e alle banche di dati degli studenti, dei docenti, del
personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), delle istituzioni
scolastiche e degli edifici scolastici, anche istituite a livello regionale,
provinciale e locale per le medesime finalità, che mantengono la titolarità dei
dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento.

 3. L’ANIST
assicura alle regioni, ai comuni e alle istituzioni scolastiche la
disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di
propria competenza, garantisce l’accesso ai dati in essa contenuti da parte
delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali e mette
a disposizione del Ministero dell’interno le informazioni relative ai titoli di
studio per il loro inserimento nell’ANPR. 

4. Anche ai fini del comma 5 dell’articolo 62,
l’ANIST è costantemente allineata con l’ANPR per quanto riguarda i dati degli
studenti e delle loro famiglie, dei docenti e del personale ATA. L’ANIST è
costantemente alimentata con i dati relativi al rendimento scolastico degli
studenti attraverso l’interoperabilità con i registri scolastici di cui
all’articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. L’ANIST, con riferimento
alla codifica e al georiferimento dei numeri civici in essa contenuti, è
costantemente aggiornata attraverso l’allineamento con le risultanze dell’Archivio
nazionale dei numeri civici delle strade urbane, di cui all’articolo 3 del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221.

 5. I
cittadini, per consultare i propri dati e ottenere il rilascio di
certificazioni, possono accedere all’ANIST con le modalità di cui  al comma 2-quater dell’articolo 64 ovvero
tramite il punto di accesso di cui all’articolo 64-bis. L’ANIST rende
disponibili i dati necessari per automatizzare le procedure di iscrizione on
line alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, di cui all’articolo
7, comma 28, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

6. Con decreto del Ministro dell’istruzione, di
concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione
digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro
il 30 settembre 2021, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, acquisito il
parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabiliti: 

a) i dati che devono essere contenuti nell’ANIST,
con riferimento alle tre componenti degli studenti, dei docenti e personale ATA
e delle istituzioni scolastiche ed edifici scolastici;

b) le garanzie e le misure di sicurezza da
adottare, le modalità  di cooperazione
dell’ANIST con banche di dati istituite a livello regionale, provinciale e
locale per le medesime finalità, nonché le modalità di alimentazione da parte
dei registri scolastici di cui all’articolo 7, comma 31, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95,  convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel rispetto della normativa
in materia di protezione dei dati personali e delle regole tecniche del sistema
pubblico di connettività. L’allineamento dell’ANIST con le altre banche di dati
di rilevanza nazionale, regionale, provinciale e locale avviene in conformità
alle linee guida adottate dall’AgID in materia di interoperabilità. 

Art. 62-quinquies (Anagrafe nazionale
dell’istruzione superiore). –

1. Per rafforzare gli interventi nel settore
dell’università e della ricerca, accelerare il processo di automazione
amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche
amministrazioni, è istituita, a cura del Ministero dell’università e della
ricerca, l’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore (ANIS).

 2. L’ANIS
è alimentata, con le modalità individuate con il decreto di cui al comma 5,
dalle istituzioni della formazione superiore, che mantengono la titolarità dei
dati di propria competenza e ne assicurano l’aggiornamento, nonché tramite
l’Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli
istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, di
cui all’articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170. L’ANIS assicura alla singola
istituzione la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento
delle funzioni di propria competenza e garantisce l’accesso ai dati in essa
contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità
istituzionali. L’ANIS rende disponibili i dati necessari per automatizzare le
procedure di iscrizione on line alle istituzioni della formazione superiore e
assicura l’interoperabilità con le altre banche di dati di rilevanza nazionale
che sono di interesse del Ministero dell’università e della ricerca per le
relative finalità istituzionali. 

3. Ai sensi del comma 5 dell’articolo 62 del
presente codice, l’ANIS è costantemente allineata con l’ANPR per quanto
riguarda i dati degli studenti e dei laureati. 

4. I cittadini, per consultare i propri dati e
ottenere il rilascio di certificazioni, possono accedere all’ANIS mediante le
modalità di cui al comma 2-quater dell’articolo 64 ovvero tramite il punto di
accesso di cui all’articolo 64-bis.

5. Con decreto del Ministro dell’università e
della ricerca, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da
adottare entro il 31 dicembre 2021, acquisito il parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sono stabiliti:

 a) i
contenuti dell’ANIS, tra i quali i dati relativi alle iscrizioni degli
studenti, all’istituzione di appartenenza e al relativo  corso di studi, i titoli conseguiti e gli
ulteriori dati relativi presenti nelle altre banche di dati di rilevanza
nazionale di interesse del Ministero dell’università e della ricerca cui lo
stesso può accedere per le relative finalità istituzionali;

 b) le
garanzie e le misure di sicurezza da adottare nonché le modalità di
alimentazione da parte delle istituzioni della formazione superiore nonché
tramite l’Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli
istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, nel
rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e delle
regole tecniche del sistema pubblico di connettività. L’allineamento dell’ANIS
con l’Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli
istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore, con
l’ANPR e con le altre anagrafi di interesse del Ministero dell’università e
della ricerca per le relative finalità istituzionali avviene in conformità alle
linee guida adottate dall’AgID in materia di interoperabilità”.

 

 Art.
39-sexies (Modifica dell’articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77). – 1.
L’articolo 234 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è sostituito dal seguente:

 “Art.
234 (Misure per il sistema informativo per il supporto all’istruzione
scolastica). – 1. Al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il
supporto alle decisioni nel settore dell’istruzione scolastica, per la
raccolta, la sistematizzazione e l’analisi multidimensionale dei relativi dati,
per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico,
nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto
personale anche attraverso le tecnologie dell’intelligenza artificiale e per la
didattica a distanza nonché per l’organizzazione e il funzionamento delle
strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero dell’istruzione si
avvale della società di cui all’articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sulla base di specifica convenzione di durata pluriennale.

 2. La
società di cui al comma 1 assicura le finalità di cui al medesimo comma in via
diretta nonché avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le
attività di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonché di esperti.

 3.
All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica”.

 

Art. 39-septies (Disposizioni in materia di
start-up innovative e PMI innovative).

– 1. Gli atti costitutivi, gli statuti e le loro
successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all’articolo
25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, costituite in forma di
società a responsabilità limitata, anche semplificata, depositati presso l’ufficio
del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’atto
pubblico ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio
2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, e
secondo le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo
economico 17 febbraio 2016, pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 56 dell’8 marzo 2016, restano validi ed efficaci e
conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle
imprese.

 2. Fino
all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi
digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e
dello statuto deliberate dalle società di cui al comma 1 dopo la data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica
la disciplina di cui all’articolo 2480 del codice civile.

 3. Il
compenso per l’attività notarile concernente gli atti deliberati ai sensi del
comma 2 è determinato in misura non superiore a quella minima prevista dalla
lettera B) della tabella D – Notai del regolamento di cui al decreto del
Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140». 

 

All’articolo 40:

 

al comma 1:

all’alinea, le parole: «All’articolo 86,» sono
sostituite dalle seguenti: «All’articolo 86»;

 alla lettera
a), dopo le parole: «comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,»;

 dopo la
lettera a) è inserita la seguente: 

«a-bis) al comma 1, lettera a), dopo le parole:
“proprietà pubbliche e private” sono inserite le seguenti: “,
compresi i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di
protezione esterna dei parchi,”»;

 alla
lettera b), le parole: «articoli 87 e 88″;» sono sostituite dalle
seguenti: «articoli 87 e 88 del presente codice”.»;

 

al comma 2:

alla lettera a), le parole: «e, sono aggiunti» sono
sostituite dalle seguenti: «e sono aggiunti»;

alla lettera b):

al capoverso 8, le parole: «ad eccezione del
termine» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei termini» e
dopo le parole: «comma 9» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»; 

al capoverso 9:

al primo periodo, le parole: «della relativa
domanda,» sono sostituite dalle seguenti: «della relativa domanda»;

al secondo periodo, le parole: «7 agosto 1990 n.
241» sono sostituite dalle seguenti: «7 agosto 1990, n. 241»;

al quinto periodo, la parola: «espressi.» è
sostituita dalla seguente: «espressi“.»;

 

al comma 3:

alla lettera b), capoverso 5, le parole: «ad
eccezione del termine» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei
termini»,
dopo le parole: «comma 7» sono inserite le seguenti: «del
presente articolo»
e dopo le parole: «comma 9» sono inserite le seguenti: «del
presente articolo
»;

dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) dopo il comma 9 è inserito il
seguente: 

“9-bis. Per i progetti già autorizzati ai
sensi del presente articolo, sia in presenza di un provvedimento espresso, sia
in caso di accoglimento dell’istanza per decorrenza dei termini previsti dal
comma 7 e dal comma 9, per i quali siano necessarie varianti in corso d’opera
fino al dieci per cento delle infrastrutture e degli elementi accessori
previsti nell’istanza unica, l’operatore comunica la variazione
all’amministrazione procedente che ha ricevuto l’istanza originaria e a tutte
le amministrazioni e gli enti coinvolti, con un preavviso di almeno quindici
giorni, allegando una documentazione cartografica dell’opera che dia conto
delle modifiche. L’operatore avvia il lavoro se, entro quindici giorni dalla
data di comunicazione della variazione, i soggetti e gli enti coinvolti non
abbiano comunicato un provvedimento negativo. Gli enti locali possono prevedere
termini più brevi per la conclusione dei relativi procedimenti ovvero ulteriori
forme di semplificazione amministrativa nel rispetto delle disposizioni
stabilite dal presente articolo”»; 

 

al comma 4:

dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Resta
ferma, in ogni caso, l’applicazione dell’ulteriore semplificazione di cui
all’articolo 20 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21»;  

al terzo periodo, dopo le parole: «con un preavviso
di almeno quindici giorni» sono inserite le seguenti: «e di otto giorni per
i lavori di scavo di lunghezza inferiore a duecento metri»; 

al quarto periodo, la parola: «proposte» è
sostituita dalla seguente: «stabilite»;

 

al comma 5, le parole: «1 agosto 2003, n. 259,» sono
sostituite dalle seguenti: «1° agosto 2003, n. 259, e gli interventi di
modifica previsti dal punto A.24 dell’allegato A annesso al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31,
» e le
parole: «2 gennaio 2004, n. 42, purché comportino aumenti delle altezze non
superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5
metri quadrati» sono sostituite dalle 
seguenti: «22 gennaio 2004, n. 42, purché non comportino aumenti
delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di sagoma
superiori a 1,5 metri quadrati»; 

 

dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Dopo il comma 2 dell’articolo 91 del
codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, è inserito il seguente:

 “2-bis. Il proprietario o l’inquilino, in
qualità di utente finale di un servizio di comunicazione elettronica, deve
consentire all’operatore di comunicazione di effettuare gli interventi di
adeguamento tecnologico della rete di accesso, volti al miglioramento della
connessione e dell’efficienza energetica. Tale adeguamento non si configura
come attività avente carattere commerciale e non costituisce modifica delle
condizioni contrattuali per l’utente finale, purché consenta a quest’ultimo di
continuare a fruire di servizi funzionalmente equivalenti, alle medesime
condizioni economiche già previste dal contratto in essere”. 

5-ter. Dopo il comma 831 dell’articolo 1 della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:

 “831-bis. Gli operatori che forniscono i
servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione
elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al
decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella
previsione di cui al comma 831 sono soggetti a un canone pari a 800 euro per
ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è
modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro
tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di
qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai
sensi dell’articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi
importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al
consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente. Il versamento del canone
è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso
la piattaforma di cui all’articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82″». 

 

All’articolo 41:

 

al comma 1:

all’alinea, le parole: «Piano nazionale di ripresa o
di resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «Piano nazionale di ripresa e
resilienza»; 

al capoverso Art. 18-bis:

al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «degli
obblighi previsti dagli articoli 5,» sono inserite le seguenti: «7, comma 3,
41, commi 2 e 2-bis, 43, comma 1-bis,»;

al comma 6, le parole: «, ricevuta la segnalazione»
sono sostituite dalle seguenti: «che, ricevuta la segnalazione» e le
parole: «articoli 117, comma 5, e 120, comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma»; 

 

al comma 2, lettera b), alinea, la parola:
«4-quater,» è sostituita dalla seguente: «4-quater».

 

All’articolo 42:

 

al comma 1, dopo le parole: «2021, n. 52,» sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87,»;

 

al comma 2, le parole: «decreto-legge 22 n. 52 del
2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge n. 52 del 2021»; 

 

al comma 4, dopo le parole: «la spesa di 3.318.400
euro,» sono inserite le seguenti: «da gestire nell’ambito della vigente
convenzione tra il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l’implementazione
del Sistema tessera sanitaria,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A
tal fine le risorse di cui al primo periodo sono iscritte sull’apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della vigente
convenzione».

 

Dopo l’articolo 42 è inserito il seguente:

«Art. 42-bis (Disposizioni in materia sanitaria).
– 1. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le
seguenti modificazioni:

 a) al
comma 577, le parole: “30 aprile” sono sostituite dalle seguenti:
“31 luglio”;

 b) al
comma 583, le parole: “31 dicembre 2021”, ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”. 

 2.
All’articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, sono apportate le seguenti
modificazioni:

 a) al
comma 4, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti:
“dodici mesi”;

 b) al
comma 5:  1) al primo periodo, le parole:
“o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già
conclusi” sono soppresse;  2) al
secondo periodo, le parole: “o di mancata approvazione dei bilanci
relativi agli esercizi già conclusi” sono soppresse;   c) al comma 6:

 1) il
terzo periodo è soppresso;

 2) al
quarto periodo, le parole: “o di decadenza” sono soppresse.

 3.
All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 491 è
inserito il seguente:

 “491-bis. Negli anni 2021 e 2022, qualora
in fase di attuazione delle disposizioni del comma 491 non siano disponibili i
dati di produzione riferiti all’anno precedente a quello oggetto di riparto, si
procede sulla base dei valori e delle ultime evidenze disponibili”.

 4.
L’articolo 11-duodevicies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è abrogato».

 

All’articolo 43:

 

al comma 1, le parole: «delle infrastrutture e delle
mobilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e della
mobilità»;

 

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

 «2-bis.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili,
adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sentiti il Ministro dell’interno e il Ministro per l’innovazione
tecnologica e la transizione digitale, si provvede all’aggiornamento delle
modalità attuative e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale
della rete stradale nazionale (Smart Road), di cui all’articolo 1, comma 72,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, fissando i requisiti funzionali minimi a
cui devono attenersi gli operatori di settore e i concessionari di reti
stradali e autostradali. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo, si
provvede altresì all’adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su
strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla
disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto su strada
pubblica a guida autonoma e connessa, non omologati o non omologabili secondo l’attuale
normativa di settore. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, l’Osservatorio tecnico di supporto per le Smart Road e per i
veicoli e mezzi innovativi di trasporto su strada a guida connessa e
automatica, con il compito di analizzare e promuovere l’adozione di strumenti
metodologici e operativi per monitorare, con idonee analisi preventive e
successive, gli impatti del processo di digitalizzazione delle infrastrutture
viarie e della sperimentazione su strada di veicoli a guida autonoma, di
esprimere pareri in merito alle richieste di autorizzazione per la
sperimentazione di veicoli a guida autonoma, di verificare l’avanzamento del
processo di trasformazione digitale verso le Smart Road, nonché di effettuare
studi e formulare proposte per l’aggiornamento della disciplina tecnica in
materia di veicoli a guida autonoma.

2-ter. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato di concerto con il
Ministro dell’interno e con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la
transizione digitale, è definita la composizione ed è disciplinato il
funzionamento dell’Osservatorio di cui al comma 2-bis. Per la partecipazione alle
attività dell’Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti,
indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

2-quater. Al fine di semplificare i procedimenti
per il conseguimento o il rinnovo delle patenti nautiche, le visite mediche per
l’accertamento dei requisiti di idoneità fisica e psichica sono svolte:

 a) presso
le strutture pubbliche di cui all’articolo 36, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n.
146; 

b) presso i gabinetti medici dove si accertano i
requisiti di idoneità per le patenti di guida, nonché presso le scuole guida,
le scuole nautiche, i consorzi per l’attività di scuola nautica e le sedi dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264, che rispettino idonei
requisiti igienico-sanitari e siano accessibili e fruibili dalle persone con
disabilità, a condizione che le visite siano svolte da medici in possesso del
codice identificativo per il rilascio delle patenti di guida, ai sensi del decreto
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2011, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 16 febbraio 2011. 

2-quinquies. Al comma 1 dell’articolo 59 del
decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, la lettera i) è sostituita dalla
seguente:

“i) disciplina dei requisiti soggettivi,
fisici, psichici e morali per il conseguimento, la convalida e la revisione
delle patenti nautiche, anche a favore di persone con disabilità fisica,
psichica o sensoriale, ovvero con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA),
nonché delle modalità di accertamento e di certificazione dei predetti
requisiti;”».

 

All’articolo 44:

 

al comma 1:

al secondo periodo, le parole: «progetto di
fattibilità tecnico – economica» sono sostituite dalle seguenti: «progetto
di fattibilità tecnica ed economica»; 

al quarto periodo, le parole: «trenta giorni» sono
sostituite dalle seguenti: «quarantacinque giorni»;

 

dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. In relazione agli interventi di cui al
comma 1 del presente articolo per i quali, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, è stato richiesto ovvero acquisito il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici ai sensi dell’articolo 215 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, tale
parere tiene luogo di quello previsto dal medesimo comma 1, ferma restando
l’applicazione dei commi 5 e 6 del presente articolo, in caso di approvazione
del progetto da parte della conferenza di servizi sulla base delle posizioni
prevalenti ovvero qualora siano stati espressi dissensi qualificati ai sensi
dell’articolo 14-quinquies, commi 1 e 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241,
nonché dei commi 7 e 8 del presente articolo, relativamente agli effetti della
verifica del progetto effettuata ai sensi dell’articolo 26, comma 6, del citato
codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, agli obblighi di
comunicazione in capo alla stazione appaltante e ai termini di indizione delle
procedure di aggiudicazione, anche ai fini dell’esercizio dell’intervento
sostitutivo di cui all’articolo 12 del presente decreto. Qualora il parere di
cui al primo periodo del presente comma sia stato espresso sul progetto
definitivo, le disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano in relazione a
quest’ultimo, in quanto compatibili. Ai fini dell’applicazione delle
disposizioni del secondo periodo del comma 8 del presente articolo e fuori
delle ipotesi di cui ai commi 5 e 6, terzo e quinto periodo, del medesimo
articolo, la stazione appaltante comunica alla Cabina di regia di cui
all’articolo 2, per il tramite della Segreteria tecnica di cui all’articolo 4,
e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l’avvenuta
approvazione del livello progettuale da mettere a gara e il termine di novanta
giorni comincia a decorrere dalla data di tale approvazione. 

1-ter. Al fine di accelerare la realizzazione
degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale a impianti
fissi e, in particolare, di quelli finanziati in tutto o in parte con le
risorse del PNRR, in deroga all’articolo 215, comma 3, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il parere del Consiglio superiore
dei lavori pubblici è obbligatorio esclusivamente con riguardo agli interventi
il cui valore, limitatamente alla componente “opere civili”, è pari o
superiore a 100 milioni di euro. In relazione agli investimenti di cui al primo
periodo del presente comma di importo pari o inferiore a 100 milioni di euro,
si prescinde dall’acquisizione del parere previsto dal citato articolo 215,
comma 3, del codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Al fine di
ridurre i tempi di espressione del parere di cui al presente comma, la
Direzione generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili competente in materia di trasporto pubblico locale a impianti fissi
provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo
svolgimento dell’attività istruttoria e alla formulazione di una proposta di
parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si pronuncia nei
successivi trenta giorni. Decorso tale termine, il parere si intende reso in
senso favorevole»;  al comma 2, la
parola: «relativi» è sostituita dalla seguente: «relativo»;

 

al comma 3:

al primo periodo, le parole: «3 agosto 2006, n.
152», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «3 aprile 2006, n.
152»;
   è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Le procedure di valutazione di impatto ambientale degli
interventi di cui all’Allegato IV del presente decreto sono svolte con le
modalità e nei tempi previsti per i progetti di cui al comma 2-bis
dell’articolo 8 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006»

 

al comma 4, la parola: «articolo47» è sostituita
dalle seguenti: «articolo 46 del presente decreto»;

 

al comma 6: 

al secondo periodo, le parole: «progetto di
fattibilità tecnico – economica» sono sostituite dalle seguenti: «progetto
di fattibilità tecnica ed economica»;

 al quinto
periodo, le parole: «conferenza dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «conferenza
di servizi»
e alla fine del periodo è aggiunto il seguente segno
d’interpunzione: «.»

 

al comma 7, le parole: «progetto esecutivo direttamente» sono sostituite dalle seguenti: «progetto
esecutivo
»;

 

al comma 8, la parola: «articolo12» è sostituita
dalle seguenti: «articolo 12»;

 

dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

«8-bis. Il quinto periodo del comma 290
dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal
seguente: “Alla società possono essere affidate le attività di
realizzazione e di gestione, comprese quelle di manutenzione ordinaria e
straordinaria, di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel
territorio della regione Veneto nonché, previa intesa tra le regioni interessate,
nel territorio delle regioni limitrofe, nei limiti e secondo le modalità
previsti dal comma 8-ter dell’articolo 178 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

 8-ter. Al
comma 7-bis dell’articolo 206 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole:
“30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
2021”.

 8-quater.
All’articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Le tratte diverse da quelle
previste dal secondo periodo sono assegnate, all’esito del procedimento di
revisione della concessione di cui al terzo periodo, alla società ANAS Spa che
provvede altresì alla realizzazione dell’intervento viario Tarquinia-San Pietro
in Palazzi, anche attraverso l’adeguamento della strada statale n. 1 – Aurelia,
nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell’ambito
del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle
mobilità sostenibili e la società ANAS Spa relativo al periodo 2021-2025. Per
la progettazione ed esecuzione dell’intervento viario di cui al precedente periodo,
a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto di programma relativo al
periodo 2021-2025 e fino al completamento dei lavori, l’amministratore delegato
pro tempore della società ANAS Spa è nominato commissario straordinario, con i
poteri e le funzioni di cui all’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n.
32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Al
commissario straordinario non spettano compensi, gettoni di presenza e
indennità comunque denominate”. 

8-quinquies. Al fine di consentire l’ultimazione
delle procedure espropriative e dei contenziosi pendenti nonché dei collaudi
tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo svolgimento dei XX
Giochi olimpici invernali e dei IX Giochi 
paralimpici invernali svoltisi a Torino nel 2006 e delle opere previste
e finanziate dalla legge 8 maggio 2012, n. 65, il termine di  cui all’articolo 3, comma 7, della legge 9
ottobre 2000, n. 285, come prorogato dall’articolo 2, comma 5-octies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2023».

 

All’articolo 45:

 

al comma 3, le parole: «somma omnicomprensiva» sono
sostituite dalla seguente: «somma»;

 al comma 5,
le parole: «1.381.490per l’anno 2021 e in euro 2.762.979per» sono sostituite
dalle seguenti: «1.381.490 per l’anno 2021 e in euro 2.762.979 per». 

 

All’articolo 46:

 

al comma 1:

al secondo periodo, la parola: «trenta» è sostituita
dalla seguente: «quarantacinque» e le parole: «previsti dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «previsti
dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
»;

 al terzo
periodo, le parole: «sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «sito
internet istituzionale
»;

 al sesto
periodo, le parole: «dibattito pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «dibattito
pubblico
»;

 al settimo
periodo, le parole: «22,5 mila euro per l’anno 2021 e a 45 mila euro» sono
sostituite dalle seguenti: «22.500 euro per l’anno 2021 e a 45.000 euro». 

 

All’articolo 47:

 

al comma 1, dopo le parole: «e di genere» sono
inserite le seguenti: «e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone
disabili» e le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti
agli
»;

 

dopo il comma 3 è inserito il seguente: 

 «3-bis.
Gli operatori economici di cui al comma 3 sono, altresì, tenuti a consegnare,
nel termine previsto dal medesimo comma, alla stazione appaltante la
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una
relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e
alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio
antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte. La relazione di
cui al presente comma è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali»;

 

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «dell’offerta, criteri»
sono sostituite dalle seguenti: «dell’offerta, di criteri» e dopo le
parole: «l’imprenditoria giovanile,» sono inserite le seguenti:

«l’inclusione lavorativa delle persone
disabili,»; 

al secondo periodo, dopo le parole: «occupazione
femminile e giovanile» sono inserite le seguenti: «e di tasso di occupazione
delle persone disabili»;

al terzo periodo, la parola: «comma7» è sostituita
dalle seguenti: «comma 7», dopo le parole: «è requisito necessario
dell’offerta» sono inserite le seguenti: «l’aver assolto, al momento della
presentazione dell’offerta stessa, agli obblighi di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, e»
, dopo le parole: «di assicurare» sono inserite le seguenti:
«, in caso di aggiudicazione del contratto,» e le parole: «all’occupazione
giovanile e femminile» sono sostituite dalle seguenti: «sia all’occupazione
giovanile sia all’occupazione femminile»;

 

al comma 5:

alla lettera a), le parole: «quelle di cui
all’articolo», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo»
e le parole: «quelle di cui agli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «degli
articoli
»;

alla lettera c), dopo le parole: «requisito di
partecipazione,» sono inserite le seguenti: «persone disabili,»;

dopo la lettera d) è inserita la seguente:

 «d-bis)
abbia, nell’ultimo triennio, rispettato gli obblighi di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68;»;

 

al comma 6:

al primo periodo, le parole: «al comma 3 ovvero del
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3, al comma 3-bis ovvero
al comma 4»;

 al secondo
periodo, le parole: «afferenti gli» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti
agli
»;

 

al comma 7, le parole: «delle previsioni» sono
sostituite dalle seguenti: «dei requisiti di partecipazione»;

 

al comma 8, le parole: «e del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le disabilità»
,
le parole: «possono essere definite» sono sostituite dalle seguenti: «sono
definiti» e la parola: «differenziate» è sostituita dalla seguente:
«differenziati»;

 

al comma 9, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»; 

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Pari
opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel
PNC». 

 

Dopo l’articolo 47 sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-bis (Composizione degli organismi
pubblici istituiti dal presente decreto). – 1. Salvo quanto espressamente
stabilito dal presente decreto, la composizione degli organismi pubblici
istituiti dal medesimo decreto, i cui membri non siano individuati
esclusivamente tra i titolari di incarichi di Governo e di altre cariche
istituzionali, nonché delle relative strutture amministrative di supporto, è
definita nel rispetto del principio di parità di genere, fermo restando il
numero di componenti previsto alla data di entrata in vigore del presente
decreto. 

 

Art. 47-ter (Disposizioni urgenti in materia di
affidamenti dei concessionari). – 1. All’articolo 177, comma 2, primo periodo,
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle
seguenti: “31 dicembre 2022”.

 

Art. 47-quater (Misure urgenti in materia di
tutela della concorrenza nei contratti pubblici finanziati con le risorse del
PNRR e del PNC). – 1. Ai fini della tutela della libera concorrenza e di
garantire il pluralismo degli operatori nel mercato, le procedure afferenti
agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse
previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, nonché dal PNC, possono prevedere, nel
bando di gara, nell’avviso o nell’invito, criteri premiali atti ad agevolare le
piccole e medie imprese nella valutazione dell’offerta.

 2. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano compatibilmente con il
diritto dell’Unione europea e con i principi di parità di trattamento, non
discriminazione, trasparenza e proporzionalità».

 

All’articolo 48:

 

al comma 1, le parole: «afferenti gli» sono
sostituite dalle seguenti: «afferenti agli»;

 

al comma 2, le parole: «decreto legislativo n. 50
del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50»;

 

al comma 4, le parole: «relative ai lavori di cui al
comma 7, primo periodo,» sono soppresse;

 

al comma 7, le parole: «della presente
disposizione», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «del
presente decreto».

 

All’articolo 49:

 

al comma 1, lettera a), le parole: «pertanto abrogato»
sono sostituite dalla seguente: «soppresso»;

 

al comma 2, dopo la lettera b) è inserita la
seguente:

«b-bis) al comma 7, secondo periodo, le parole
da: “la certificazione attestante” fino alla fine del periodo sono
sostituite dalle seguenti: “la dichiarazione del subappaltatore attestante
l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 e il possesso dei
requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante
verifica la dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite
la Banca dati nazionale di cui all’articolo 81″»;

 

al comma 3, lettera a), le parole: «articolo 54»
sono sostituite dalle seguenti: «articolo 53».

 

All’articolo 50:

 

al comma 2, le parole: «delle determinazione» sono
sostituite dalle seguenti: «delle determinazioni».

 

All’articolo 51:

 

al comma 1:

alla lettera a), numero 2.1, capoverso a), le
parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «fermi restando»
e dopo le parole: «18 aprile 2016, n. 50» sono aggiunte le seguenti: «, e
l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e  documentate esperienze analoghe a quelle
oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in
elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del
principio di rotazione
»;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) all’articolo 2-ter:

1) al comma 1, lettera a), le parole: “31
dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;

2) al comma 1, lettera b), le parole: “31
dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”
e dopo le parole: “legati alla stessa funzione,” è inserita la
seguente: “anche”
»;

alla lettera c), dopo il numero 2) è aggiunto il
seguente:

«2-bis) al comma 3, dopo le parole: “esiti
delle interrogazioni” sono inserite le seguenti: “, anche demandate
al gruppo interforze  tramite il ‘Sistema
di indaginé gestito dal Centro elaborazione dati del Dipartimento della
pubblica sicurezza del Ministero dell’interno,”
»;

alla lettera e):

al numero 3), le parole: «della collegio» sono
sostituite dalle seguenti: «del collegio»;

al numero 5), capoverso 8-bis, primo periodo, la
parola: «deflattivi» è sostituita dalla seguente: «deflativi»;

dopo la lettera f) è inserita la seguente:

«f-bis) all’articolo 10, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:

“2-bis. In deroga alle disposizioni del
decreto del Ministro per la sanità 5 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 190 del 18 luglio 1975, con riferimento agli immobili di interesse
culturale, sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:

a) l’altezza minima interna utile dei locali
adibiti ad abitazione è fissata in 2,4 metri, riducibili a 2,2 metri per i
corridoi, i disimpegni in genere, i bagni, i gabinetti e i ripostigli;

b) per ciascun locale adibito ad abitazione,
l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un
valore di  fattore luce diurna medio non
inferiore all’1 per cento e, comunque, la superficie finestrata apribile non
deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento;

c) ai fini della presentazione e del rilascio dei
titoli abilitativi per il recupero e per la qualificazione edilizia degli
immobili di cui al presente comma e della segnalazione certificata della loro
agibilità, si fa riferimento alle dimensioni legittimamente preesistenti anche
nel caso di interventi di ristrutturazione e di modifica di destinazione
d’uso”
»;

 

al comma 3, le parole: «n. 76 del 2020,» sono
sostituite dalle seguenti: «n. 76 del 2020».

 

All’articolo 52:

 

al comma 1: alla lettera a):

al numero 1.2, le parole: «afferenti gli» sono
sostituite dalle seguenti: «afferenti agli» e le parole: «capoluogo di
province.» sono sostituite dalle seguenti: «capoluogo di provincia”;»;

al numero 6), le parole: «Consiglio superiori» sono
sostituite dalle seguenti: «Consiglio superiore»;

dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:

«a-bis) all’articolo 4, comma 1, le parole:
“30 giugno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre
2021”
»;

 

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. In caso di comprovate necessità correlate
alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all’emergenza sanitaria,
le misure di semplificazione procedurale di cui all’articolo 44 del presente
decreto si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale, di cui
all’articolo 233, comma 1, lettere a), i), m), o) e r), del codice
dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
individuate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della difesa, sentito il Ministro delle infrastrutture e della
mobilità sostenibili
».

 

All’articolo 53:

 

al comma 1, le parole: «decreto legislativo n. 50
del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50
» e le parole: «decreto-legge n. 76 del 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
»; 

 

al comma 4, le parole: «alla tempistica» sono
sostituite dalle seguenti: «ai tempi»;

 

al comma 5: alla lettera a):

al numero 2), capoverso 2, le parole: «inerenti gli»
sono sostituite dalle seguenti: «inerenti agli»;

al numero 5), capoverso 4-bis, le parole:
«”L’interscambio» sono sostituite dalle seguenti: «L’interscambio»;

alla lettera d):

al numero 2), capoverso 2, secondo periodo, le
parole: «con-le» sono sostituite dalle seguenti: «con le»;

al numero 5), capoverso 4-bis, le parole: «e agli
operatori economici» sono sostituite dalle seguenti: «, agli operatori
economici e agli organismi di attestazione di cui all’articolo 84, commi 1 e
seguenti
»;

dopo la lettera e) è inserita la seguente: 

«e-bis) all’articolo 111:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: “con
particolare riferimento alle” sono sostituite dalla seguente:
“mediante”;

 1.2) al
secondo periodo, la parola: “decreto” è sostituita dalla seguente:
“regolamento”;

 2) al
comma 2, secondo periodo, dopo la parola: “semplificazione” sono
aggiunte le seguenti: “, mediante metodologie e strumentazioni
elettroniche”;

 3) dopo il
comma 2 è aggiunto il seguente:

 “2-bis. Le metodologie e strumentazioni
elettroniche di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo garantiscono il collegamento
con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all’articolo 213,
comma 8, per l’invio delle informazioni richieste dall’ANAC ai sensi del citato
articolo 213, comma 9”
».

 

All’articolo 54:

 

al comma 2, le parole: «n. 148 del 2017,» sono
sostituite dalle seguenti: «n. 148 del 2017»;

 

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

«2-bis. Al fine di accelerare il processo di
ricostruzione dei territori abruzzesi interessati dal sisma del 6 aprile 2009,
al comma 9 dell’articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: “Le amministrazioni assegnatarie delle
risorse individuate nei piani annuali possono delegare per l’attuazione delle
opere e tramite stipula di un accordo ai sensi dell’articolo 15 della legge 7
agosto 1990, n. 241, l’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente
competente, che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione, eserciterà
il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già finanziati o in
corso di programmazione, nell’ambito delle risorse umane disponibili a
legislazione vigente”.

2-ter. Al fine di favorire il più celere
svolgimento delle procedure connesse all’affidamento e all’esecuzione dei
contratti pubblici, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi
di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009
può individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che rivestono
un’importanza essenziale ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal
sisma del 6 aprile 2009. Tali interventi possono essere realizzati secondo le
disposizioni dell’articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Nel rispetto dei  principi di trasparenza, concorrenza e
rotazione, l’invito, contenente l’indicazione dei criteri di aggiudicazione
dell’appalto, è rivolto ad almeno cinque operatori economici iscritti
nell’Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall’articolo 30, comma 6, del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 dicembre 2016, n. 229. In mancanza di un numero sufficiente di
operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l’invito è rivolto ad
almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture –
uffici territoriali del Governo ai sensi dell’articolo 1, comma 52, della legge
6 novembre 2012, n. 190, che abbiano presentato domanda di iscrizione nella predetta
Anagrafe. Si applicano le disposizioni del citato articolo 30, comma 6, del
decreto-legge n. 189 del 2016. I lavori sono affidati sulla base della
valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita
secondo le modalità stabilite dall’articolo 216, comma 12, del codice di cui al
decreto legislativo n. 50 del 2016
». 

 

All’articolo 55:

 

al comma 1:

alla lettera a), numero 3), dopo le parole:
«articolo 7-ter» sono inserite le seguenti: «, comma 1, alinea,»;

alla lettera b), numero 2), le parole:
«decreto-legge n. 76 del 2020» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge
16 luglio 2020,  n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120
».

 

Dopo l’articolo 55 sono inseriti i seguenti:

«Art. 55-bis (Regime transitorio di accesso alla
professione di perito industriale).

– 1. All’articolo 1-septies, comma 2, del  decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole:
“per un periodo di cinque anni dalla medesima data. Per il medesimo
periodo,” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024.
Fino alla medesima data”.

 

Art. 55-ter (Semplificazione in materia di
incasso degli assegni). – 1. All’articolo 66 del regio decreto 21 dicembre
1933, n. 1736, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“Il girante per l’incasso può attestare la
conformità della copia informatica dell’assegno all’originale cartaceo mediante
l’utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca
negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati. 

La banca negoziatrice delegante assicura il
rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi
dell’articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011,
n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
nonché la conformità della copia informatica all’originale cartaceo.

Il girante per l’incasso invia alla banca
negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con
modalità che assicurano l’autenticazione del mittente e del destinatario, la
riservatezza, l’integrità e l’inalterabilità dei dati e danno  certezza del momento dell’invio e della
ricezione del titolo”
». 

 

All’articolo 56:

 

al comma 1, dopo le parole: «6 giugno 2001, n. 380,»
sono inserite le seguenti: «nonché per il programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico, di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
limitatamente al periodo di attuazione del PNRR,
»; 

 

al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «e al programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all’articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67
».

 

Alla parte II, titolo IV, dopo l’articolo 56 sono
aggiunti i seguenti:

«Art. 56-bis (Iniziative di elevata utilità
sociale nel campo dell’edilizia sanitaria valutabili dall’INAIL). – 1. In
relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di
ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all’emergenza
epidemiologica da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del Ministro
della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
possono essere individuate iniziative di investimento immobiliare di elevata
utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle
di cui all’articolo 25-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8. 

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono valutate
dall’INAIL nell’ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere
sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell’articolo 8, comma 15, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122.
 

 

Art. 56-ter (Misure di semplificazione in materia
di agricoltura e pesca). – 1. Al fine di accelerare l’esecuzione degli
interventi in materia di agricoltura e pesca compresi nel PNRR e garantirne
l’organicità, sono adottate le seguenti misure di semplificazione:   a) all’articolo 1, comma 195, della legge 27
dicembre 2019, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente:
“Relativamente al settore agricolo la perizia tecnica di cui al precedente
periodo può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale, da un
agrotecnico laureato o da un perito agrario”;  b) all’articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, dopo il primo periodo è inserito il seguente:
“L’accertamento eseguito da una regione ha efficacia in tutto il
territorio nazionale”
;

 

Art. 56-quater (Modifiche al codice della proprietà
industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30). – 1. Al
codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a) dopo l’articolo 70 è inserito il seguente:

“Art. 70-bis (Licenza obbligatoria in caso
di emergenza nazionale sanitaria). – 1. Nel caso di dichiarazione di stato di
emergenza nazionale motivato da ragioni sanitarie, per fare fronte a comprovate
difficoltà nell’approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici
ritenuti essenziali, possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi
internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l’uso, non esclusivo, non
alienabile e diretto prevalentemente all’approvvigionamento del mercato
interno, dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata
al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla
cessazione dello stesso.

2. La licenza obbligatoria per i medicinali di
cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, previo parere dell’Agenzia italiana
del farmaco in merito all’essenzialità e alla disponibilità dei farmaci
rispetto all’emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà
intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l’adeguata
remunerazione a favore di quest’ultimo, determinata tenendo conto del valore
economico dell’autorizzazione.

3. La licenza obbligatoria per i dispositivi
medici di cui al comma 1 è concessa con decreto del Ministro della salute, di
concerto con  il Ministro dello sviluppo
economico, previo parere dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali in merito all’essenzialità e alla disponibilità dei dispositivi
rispetto all’emergenza sanitaria in corso e sentito il titolare dei diritti di
proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l’adeguata
remunerazione a favore di quest’ultimo, determinata tenendo conto del valore
economico dell’autorizzazione”; 

b) all’articolo 72: 

1) al comma 1, le parole: “articoli 70 e
71” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 70, 70-bis e 71”;

2) al comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “Nei casi di cui all’articolo 70-bis, il decreto di cui al presente
comma è adottato in conformità ai commi 2 e 3 del medesimo articolo”
». 

 

All’articolo 57:

 

al comma 1: alla lettera a):

dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:

«1-bis) al comma 6, dopo il terzo periodo è
inserito il seguente: “Nel caso in cui tali porti rientrino nella
competenza territoriale di più Autorità di sistema portuale, al Comitato
partecipano i Presidenti di ciascuna Autorità di sistema portuale”; 

1-ter) al comma 6, sesto periodo, le parole:
“dell’Autorità di sistema portuale” sono sostituite dalle seguenti:
“di ciascuna Autorità di sistema portuale”
»; 

al numero 3), le parole: «è sostituto» sono
sostituite dalle seguenti: «è sostituito», le parole: «comma 1 a-quater»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera a-quater)» e le parole
da: «, con oneri a carico» fino a: «per l’anno 2023» sono sostituite dalle
seguenti: «. A tale fine è autorizzata la spesa di 4,4 milioni di euro per
l’anno 2021 e di 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034
»;

alla lettera c), capoverso Art. 5-bis:

al comma 5, le parole: «autorizzazione unica,» sono
sostituite dalle seguenti: «autorizzazione unica»;

al comma 6, le parole: «prevista di» sono sostituite
dalle seguenti: «prevista dai»; 

 

al comma 2, le parole: «l’efficacia del comma 1»
sono sostituite dalle seguenti: «l’efficacia delle disposizioni di cui al
comma 1
»;

 

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di
cui al comma 1, lettera a), numero 3), pari a 4,4 milioni di euro per l’anno
2021 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, si
provvede, quanto a 4,4 milioni di euro per l’anno 2021, a 8,8 milioni di euro
per l’anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l’anno 2023, a carico del Programma
operativo complementare al Programma nazionale Governance e capacità
istituzionale 2014-2020 e, quanto a 4,4 milioni di euro per l’anno 2023 e a 8,8
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034, mediante
corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della
legge 23 dicembre 2014, n. 190
»;

 

al comma 4, le parole: «programmazione periodo di
programmazione» sono sostituite dalle seguenti: «- periodo di programmazione».  

 

All’articolo 58:

 

al comma 1, capoverso 15, le parole:
«programma-quadro» sono sostituite dalle seguenti: «programma quadro» e
le parole: «che si avvale dell’Agenzia per la coesione territoriale,» sono
sostituite dalle seguenti: «, che si avvale dell’Agenzia per la coesione
territoriale
».

 

L’articolo 59 è sostituito dal seguente:

 

«Art. 59 (Proroga del termine per la perequazione
infrastrutturale).

– 1. Nelle more di una ridefinizione,  semplificazione e razionalizzazione del
procedimento finalizzato alla perequazione infrastrutturale di cui all’articolo
22 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il termine del 30 giugno 2021 previsto
all’articolo 1, comma 815, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato al
31 dicembre 2021
».

 

Alla parte II, titolo V, dopo l’articolo 60 è
aggiunto il seguente:

«Art. 60-bis (Accelerazione dei procedimenti
relativi ai beni confiscati alle mafie). – 1. Al fine di accelerare il
procedimento di destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata,
anche allo scopo di garantire il tempestivo svolgimento delle attività connesse
all’attuazione degli interventi di valorizzazione dei predetti beni, previsti
dal PNRR, all’articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, lettera c), settimo periodo, dopo
le parole:

“finalità sociali” sono aggiunte le
seguenti: “ovvero per il sostenimento delle spese di manutenzione
straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime
finalità”; 

b) al comma 13 è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: “La notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili
agli enti di cui al comma 3, lettere c), primo periodo, e d), perfeziona il
trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell’ente destinatario, che
ne effettua la trascrizione entro i successivi dieci giorni”;

 c) dopo il
comma 15-quater è aggiunto il seguente: 

 “15-quinquies. In caso di revoca della
destinazione, il bene  rientra nella
disponibilità dell’Agenzia, che ne verifica, entro sessanta giorni, la
possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale
verifica dia esito negativo, il bene è mantenuto al patrimonio dello Stato con
provvedimento dell’Agenzia stessa. La relativa gestione è affidata all’Agenzia
del demanio. L’Agenzia del demanio provvede alla regolarizzazione del bene
confiscato avvalendosi della facoltà prevista dall’articolo 51, comma 3-ter,
nonché alla rifunzionalizzazione e valorizzazione dello stesso, mediante
l’utilizzo delle risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni
appartenenti al patrimonio dello Stato, anche per la successiva assegnazione, a
titolo gratuito, agli enti e ai soggetti di cui al comma 3, lettera c), del
presente articolo per le finalità ivi previste”
».

 

All’articolo 62:

 

al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: «dell’art.»
sono sostituite dalle seguenti: «dell’articolo».

 

All’articolo 63:

 

al comma 1, dopo le parole: «comma 1» sono inserite
le seguenti: «e comma 2-bis».

 

Alla parte II, titolo VI, dopo l’articolo 63 è
aggiunto il seguente:

«Art. 63-bis (Modifiche all’articolo 3 della
legge 20 novembre 2017, n. 168, in materia di trasferimenti di diritti di uso
civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico).

1. All’articolo 3 della legge 20 novembre 2017,
n. 168, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

“8-bis. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico
e permute  aventi a oggetto terreni a uso
civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile
trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

a) abbiano irreversibilmente perso la
conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o
pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore
della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state
autorizzate dall’amministrazione comunale; 

b) siano stati utilizzati in conformità ai
vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

c) non siano stati trasformati in assenza
dell’autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa.

8-ter. I trasferimenti di diritti di uso civico e
le permute di cui al comma 8-bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore
ambientale equivalenti che appartengono al patrimonio disponibile dei comuni,
delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. I trasferimenti
dei diritti e le permute comportano la demanializzazione dei terreni di cui al
periodo precedente e a essi si applica l’articolo 142, comma 1, lettera h), del
codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42.

8-quater. I terreni dai quali sono trasferiti i
diritti di uso civico ai sensi di quanto disposto dai commi 8-bis e 8-ter sono
sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico”. 

2. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica
».

 

All’articolo 64:

 

al comma 2, capoverso Art. 21: al comma 1, secondo
periodo, le parole da: «tra i quali dieci componenti» fino alla fine del
periodo sono sostituite dalle seguenti: «tra i quali tre componenti sono
scelti dal Ministro dell’università e della ricerca e gli altri dodici sono
designati, due ciascuno e nel rispetto del principio della parità di genere,
dal Consiglio universitario nazionale, dalla Conferenza dei rettori delle
università italiane, dalla Consulta dei presidenti degli enti pubblici di
ricerca, dall’European Research Council e dall’Accademia nazionale dei Lincei
e, uno ciascuno, dalla European Science Foundation e dal Consiglio nazionale
dei ricercatori e dei tecnologi
»;

 

al comma 2, lettera a), le parole: «cui l’Italia è
parte» sono sostituite dalle seguenti: «di cui l’Italia è parte»; 

 

al comma 5, la parola: «soppressa» è sostituita
dalla seguente: «abrogata»;

 

al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «di 20
milioni di euro» è inserita la seguente: «annui» e, al terzo periodo, le
parole: «e di 20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a 20
milioni di euro annui
»;

 

dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Anche al fine di supportare l’attività
del Comitato nazionale per la valutazione della ricerca di cui all’articolo 21
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Ministero dell’università e della
ricerca è autorizzato ad assumere, nei limiti della dotazione organica e in
aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore al 1°
gennaio 2022, attraverso le procedure concorsuali pubbliche e con le modalità
di cui all’articolo 1, comma 938, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
sessantanove unità di personale da inquadrare nell’Area III, posizione F1, del
comparto Funzioni centrali, con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
in esito alla prova scritta di cui al quarto periodo dell’articolo 1, comma
939, della legge n. 178 del 2020. Per l’espletamento delle procedure
concorsuali previste dal presente comma è autorizzata, per l’anno 2021, la
spesa di euro 100.000. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma,
pari a euro 100.000 per l’anno 2021 e a euro 2.760.845 annui a decorrere
dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di  riserva e speciali” della missione
“Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università e della
ricerca. 

6-ter. Nel quadro delle esigenze connesse anche
alle misure di cui al presente decreto, la dotazione complessiva del
contingente previsto dall’articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, è
incrementata, nei limiti della dotazione organica del Ministero dell’università
e della ricerca, di quindici unità di personale per ciascuno degli anni dal
2021 al 2027. Per i medesimi anni di cui al primo periodo, in aggiunta al
contingente di cui al citato articolo 9, comma 1, del regolamento di cui al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 165 del 2020, presso
l’Ufficio di Gabinetto del Ministro dell’università e della ricerca è istituito
un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette
dipendenze del Capo di Gabinetto. Per le finalità di cui al presente comma la
dotazione finanziaria inerente alle risorse disponibili per gli uffici di
diretta collaborazione del Ministero dell’università e della ricerca, di cui
all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementata di 30.000
euro per l’anno 2021 e di 90.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al
2027. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a
118.476,61 euro per l’anno 2021 e a 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal
2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2021-2023, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali”
della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del
Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’università
e della ricerca. 

6-quater. Per le finalità di sviluppo,
sperimentazione e messa a regime dei sistemi e delle nuove funzionalità
strumentali di gestione amministrativa e contabile finalizzate a rendere più
efficiente ed efficace l’azione amministrativa e per potenziare le attività a
supporto degli uffici scolastici regionali e degli uffici centrali, nonché al
fine di avviare tempestivamente le procedure di attuazione e monitoraggio degli
interventi del PNRR e di supportare gli enti locali nell’attuazione degli
interventi di edilizia scolastica, il Ministero dell’istruzione è autorizzato
ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà
assunzionali, un contingente di alta professionalità pari a cinquanta unità, da
inquadrare nell’Area III, posizione economica F3. Per il reclutamento del
suddetto contingente di personale, il Ministero dell’istruzione è autorizzato a
bandire, senza il previo svolgimento delle previste procedure di mobilità,
apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esame orale per
l’accesso alle quali è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio
previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della
lingua inglese, anche di dottorato di ricerca pertinente al profilo
professionale richiesto. I bandi di selezione stabiliscono i titoli da valutare
e i punteggi attribuibili, lo svolgimento di un esame orale da parte del
candidato, anche finalizzato ad accertare la conoscenza della lingua inglese
nonché dell’eventuale altra lingua straniera tra quelle ufficiali dell’Unione
europea a scelta del candidato, in un grado non inferiore al livello di competenza
B2 di cui al “Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle
lingue (CEFR)”, svolto nelle sedi e secondo le modalità indicate
dall’amministrazione anche con l’utilizzo di strumenti informatici e digitali,
nel rispetto dei principi inerenti allo svolgimento in modalità decentrata e
telematica delle procedure concorsuali, garantendo l’identificazione dei
partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro  tracciabilità e le modalità di composizione
delle commissioni esaminatrici. Per l’espletamento delle procedure concorsuali
previste dal presente comma è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa di euro
100.000.

 6-quinquies. Ai fini dell’attuazione del comma
6-quater è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l’anno 2021 e di euro 2.236.523
annui a decorrere dall’anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte
corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito del
programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da
ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle
finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento
relativo al Ministero dell’istruzione. Il Ministro dell’economia e delle
finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. 

6-sexies. Per garantire la funzionalità degli
uffici del Ministero dell’istruzione, con regolamento emanato ai sensi
dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede
all’adeguamento della struttura organizzativa del medesimo Ministero,
apportando modifiche ai regolamenti di organizzazione vigenti e prevedendo
l’istituzione di tre posizioni dirigenziali di livello generale. Conseguentemente,
la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia è corrispondentemente
incrementata. Per le medesime finalità la dotazione finanziaria per gli uffici
di diretta collaborazione è incrementata di 300.000 euro per l’anno 2021 e di
800.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022. Ai fini dell’attuazione del
presente comma, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 547.400 per
l’anno 2021 e di euro 1.542.200 annui a decorrere dall’anno 2022, cui si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023,
nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della
missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.

 6-septies.
Il contributo di cui all’articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28
dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione “I Lincei per la
scuola” presso l’Accademia nazionale dei Lincei è prorogato per l’anno
2021. Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro per l’anno 2021, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di
parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell’ambito
del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi
da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e
delle finanze per l’anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio
»;

 

al comma 7, le parole: «alta formazione, artistica»
sono  sostituite dalle seguenti: «alta
formazione artistica
»;

al comma 7, capoverso: all’alinea, le parole: «Agli
oneri previsti dalla presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «7-bis.
Agli oneri derivanti dal comma 7
»;

al primo trattino, le parole: «- quanto a 8 milioni»
sono sostituite dalle seguenti: «a) quanto a 8 milioni» e le parole:
«131, legge» sono sostituite dalle seguenti: «131, della legge»; 

al secondo trattino, le parole: «- quanto a 4
milioni» sono sostituite dalle seguenti: «b) quanto a 4 milioni» e le
parole: «131, legge» sono sostituite dalle seguenti: «131, della legge». 

 

Dopo l’articolo 64 sono inseriti i seguenti:

«Art. 64-bis (Misure di semplificazione nonché
prime misure attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica,
musicale e coreutica).

– 1. Al fine di accelerare l’esecuzione degli
interventi in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica  previsti nel PNRR, si applicano le
disposizioni di cui al presente articolo.

2. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 102 è sostituito dal seguente:  “102. Al fine di valorizzare il sistema
dell’alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al
fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il
possesso nonché per l’accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle
università, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni
facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e
musicale di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti
alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo
2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6
luglio 2007: 

a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli
istituti superiori per le industrie artistiche;

b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da
istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a)”;

b) al comma 104, dopo le parole: “o di
specializzazione” sono inserite le seguenti: “nonché a borse di
studio, ad  assegni di ricerca e ad ogni
altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento”.

3. Nelle more della piena attuazione del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n. 143, le
istituzioni di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, possono
reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale
amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata
professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi
dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

4. Nelle more della piena attuazione del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2019, n.
143, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali di cui
all’articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, pari al 100 per
cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico
precedente ai sensi dell’articolo 1, comma 654, della legge 27 dicembre 2017,
n. 205, sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze. 

5. Il reclutamento di docenti nelle accademie di
belle arti, accreditate ai sensi dell’articolo 29, comma 9, del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, anche a valere su graduatorie nazionali o di istituto, per gli insegnamenti
ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28 di cui al decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 luglio 2009, n. 89, nonché
per gli insegnamenti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76 di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 30 dicembre 2010,
n. 302, è subordinato al possesso dei requisiti del corpo docente individuati
ai sensi del citato articolo 29, comma 9, del codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004, nonché all’inserimento nell’elenco dei restauratori
di beni culturali previsto dall’articolo 182 del medesimo codice di cui al
decreto legislativo n. 42 del 2004, in uno o più settori di competenza coerenti
con il settore artistico-disciplinare a cui afferisce l’insegnamento. 

6. Al primo periodo del comma 1 dell’articolo
3-quater del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«ad esclusione delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 5, del medesimo
regolamento, che si applicano a decorrere dall’anno accademico 2021/
2022». 

7. Gli organi delle istituzioni dell’alta
formazione e specializzazione artistica e musicale previsti dall’articolo 4 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003,
n. 132, possono essere rimossi, con decreto del Ministro dell’università e
della ricerca, previa diffida, nei seguenti casi: a) per gravi o persistenti
violazioni di legge; b) quando non possa essere assicurato il normale
funzionamento degli organi o dei servizi indispensabili dell’istituzione; c) in
caso di dissesto finanziario, quando la situazione economica dell’istituzione
non consenta il regolare svolgimento dei servizi indispensabili ovvero quando
l’istituzione non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei
confronti dei terzi. Con il decreto di cui al presente comma si provvede alla
nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni dell’organo o degli
organi rimossi nonché gli ulteriori eventuali compiti finalizzati al ripristino
dell’ordinata gestione dell’istituzione.

8. Nelle more dell’emanazione del regolamento di
cui all’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508,
con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previo parere
favorevole dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e
della ricerca, può essere autorizzata l’istituzione di corsi di studio delle
istituzioni statali di cui all’articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 508
del 1999 in sedi diverse dalla loro sede legale, senza oneri a carico del
bilancio dello Stato. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell’università e della ricerca, su proposta
dell’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della
ricerca, sono definiti le procedure per l’autorizzazione dei corsi di cui al
primo periodo del presente comma e i requisiti di idoneità delle strutture, di
sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie nonché di conformità
dei servizi che sono assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando
le dotazioni organiche dell’istituzione. Entro dodici mesi dalla data di
adozione del decreto di cui al secondo periodo del presente comma, le
istituzioni statali di cui al citato articolo 2, comma 1, della legge n. 508
del 1999 che hanno già attivato corsi in sedi decentrate richiedono
l’autorizzazione di cui al presente comma, ove non già autorizzati sulla base
di specifiche disposizioni normative. Dopo il termine di cui al terzo periodo
del presente comma, in assenza di autorizzazione, le istituzioni assicurano
agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime
istituzioni ovvero presso un’altra istituzione, con applicazione di quanto
previsto dall’articolo 6, comma 5, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e i titoli di studio
rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale. 

9. Il comma 655 dell’articolo 1 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, si interpreta nel senso che le procedure di cui al
medesimo comma sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate
a coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici di
insegnamento, nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica
e musicale statali italiane. 

10. Al comma 107-bis dell’articolo 1 della legge
24 dicembre 2012, n. 228, le parole: “di validità” sono sostituite
dalle seguenti: “di conseguimento” e le parole: “31 dicembre
2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022”.

 

Art. 64-ter (Proroga degli organi degli Enti
parco nazionali).

– 1. Al fine di agevolare la programmazione degli
interventi del PNRR nelle aree protette, la durata in carica del presidente e
del consiglio direttivo di ciascun Ente parco nazionale, ove il rispettivo
mandato non risulti scaduto alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, è prorogata fino alla scadenza dell’organo
nominato in data più recente.
 

 

Art. 64-quater (Fruizione delle aree naturali
protette).

– 1. Al fine di consentire una migliore
allocazione delle risorse a essi attribuite dal PNRR, gli enti di gestione
delle aree naturali protette possono regolamentare l’accesso a specifiche aree
o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando
il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di
procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e
prevedendo la corresponsione di un contributo all’ente di gestione da parte dei
visitatori.
 

 

Art. 64-quinquies (Misure di semplificazione in
materia di ricerca clinica).

– 1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a)
all’articolo 16, comma 1, primo periodo, dopo le parole: “l’attività
ambulatoriale” sono inserite le seguenti: “, la ricerca clinica, la
comunicazione al paziente”; 

b) all’articolo 16-bis, comma 1, ultimo periodo,
dopo le parole:  “alla medicina di
genere e all’età pediatrica” sono inserite le seguenti: “nonché alla
comunicazione tra il medico e il paziente”. 

2. All’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica
». 

 

All’articolo 65:

 

al comma 1, lettera c), capoverso 5-bis, le parole:
«della mobilità sostenibile» sono sostituite dalle seguenti: «della mobilità
sostenibili
».

 

Dopo l’articolo 65 è inserito il seguente:

«Art. 65-bis (Proroga della concessione di
esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno).

– 1. Al fine di assicurare la continuità del
servizio pubblico di trasporto di interesse nazionale costituito dalla ferrovia
internazionale Domodossola-Locarno, come disciplinato dalla Convenzione
internazionale resa esecutiva dalla legge 16 dicembre 1923, n. 3195, all’articolo
3, comma 9, della legge 18 giugno 1998, n. 194, le parole: “31 agosto
2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto 2031”.
All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell’ambito
delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
». 

 

All’articolo 66:

 

al comma 1 sono premessi i seguenti:

«01. All’articolo 4, comma 3, del codice del
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sono
apportate le seguenti modificazioni:

 a) al
primo periodo, dopo le parole: “delle attività di cui all’articolo
5,” sono inserite le seguenti: “nonché delle eventuali attività
diverse di cui all’articolo 6”; 

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
“I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel
regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni
contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti
religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio
destinato. Gli altri creditori dell’ente religioso civilmente riconosciuto non
possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento
delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6”.

02. All’articolo 32, comma 4, del codice del
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è aggiunto,
in fine, il seguente periodo: “Ai fini del calcolo della quota percentuale
di cui al comma 2 non sono computati i gruppi comunali, intercomunali e provinciali
di protezione civile”
»;

 

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All’articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 3 luglio 2017, n. 112, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:
“I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel
regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni
contratte in relazione alle attività di cui all’articolo 2, gli enti religiosi
civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli
altri creditori dell’ente religioso civilmente riconosciuto non possono far
valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività
di cui al citato articolo 2”
»;

 

al comma 2, le parole: «consente ai soggetti
erogatori di beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l’accesso,
su richiesta dell’interessato,» sono sostituite dalle seguenti:

«consente alle pubbliche amministrazioni, agli
enti territoriali e alle associazioni di tutela delle persone con disabilità
maggiormente rappresentative e capillarmente diffuse a livello territoriale,
che erogano beni o servizi in favore delle persone con disabilità, l’accesso,
temporaneo e limitato al solo disbrigo delle 
pratiche connesse all’erogazione di detti beni o servizi, su richiesta
dell’interessato,
» e le parole: «invalidante di cui alla legge 15 ottobre
1990, n. 295» sono sostituite dalle seguenti: «di invalidità o disabilità in
tutti i casi stabiliti dalla legge
»; 

alla rubrica, dopo le parole: «in materia» è
inserita la seguente: «di».

 

Dopo l’articolo 66 sono inseriti i seguenti:

«Art. 66-bis (Modifiche a disposizioni
legislative).

– 1. Al primo periodo del comma 2 dell’articolo 5
della legge 15 dicembre 1990, n. 395, le parole: “individuate con decreto
del Ministro” sono soppresse.

 2. Al
secondo periodo del comma 1-bis dell’articolo 56 del decreto legislativo 30
ottobre 1992, n. 443, le parole da: “Con decreto del Ministro della
giustizia” fino a: “che assicurano” sono sostituite dalle
seguenti: “E’ assicurata”.

 3. Il
comma 3-bis dell’articolo 64 del codice dell’amministrazione digitale, di cui
al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è abrogato. 

4. Al comma 4-octies dell’articolo 241-bis del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: “, secondo le
modalità definite con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” sono
soppresse.

5. Il comma 343 dell’articolo 1 della legge 23
dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

6. All’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, il quarto periodo del comma 38 è soppresso e il comma 937 è
abrogato. 

7. Il comma 4 dell’articolo 19 della legge 28
luglio 2016, n. 154, è abrogato.

8. Il comma 2 dell’articolo 17 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 151, è abrogato.

9. La lettera a) del comma 4 dell’articolo 3 del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, è abrogata. 

10. Il comma 3 dell’articolo 78 del codice del
Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è abrogato.

11. Il comma 3 dell’articolo 20 del decreto
legislativo 21 maggio 2018, n. 74, è abrogato.

12. Il comma 20-ter dell’articolo 83 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 aprile 2020, n. 27, è abrogato. 

13. Il comma 13 dell’articolo 19 del decreto
legislativo 7 settembre 2018, n. 114, è abrogato.

14. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo
15 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con  modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018,
n. 130, è soppresso.

15. Il numero 1) della lettera c) del comma 1
dell’articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, è abrogato.

16. Il secondo periodo del comma 373
dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è soppresso.

 

Art. 66-ter (Misure di semplificazione per
l’erogazione dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare).

– 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2002, n. 288, è inserito il seguente:

 “4-bis. Nelle more dell’adozione del
decreto annuale di cui al comma 4, le amministrazioni preposte continuano a
erogare l’assegno di cui al comma 2 sulla base del decreto emanato nell’anno
precedente a quello di riferimento, fermo restando quanto previsto
dall’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196”

 

Art. 66-quater (Semplificazione delle
segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità).

– 1. All’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre
2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) al
comma 152, dopo le parole: “sospette di falsità,” sono inserite le
seguenti: “non oltre il quindicesimo giorno lavorativo successivo
all’individuazione delle stesse,”; 

b) al comma 153, le parole: “fino ad euro
5.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 300 a euro 5.000
secondo la gravità della violazione”.

 

Art. 66-quinquies (Destinazione di parte dei
proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice
della strada all’acquisto di mezzi per finalità di protezione civile). –

1. All’articolo 208, comma 5-bis, del codice
della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, o all’acquisto di automezzi,
mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile di competenza dell’ente
interessato”.

 

Art. 66-sexies (Clausola di salvaguardia).

– 1. Le disposizioni del presente decreto si
applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento
e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le
relative norme di attuazione
». 

 

All’allegato I:

nell’intestazione, le parole: «(Articolo 17)» sono
sostituite dalle seguenti: «(Articoli 17, comma 1, lettera a), e 18, comma
1, lettera b))
»;

 alla voce
1.4.1, lettera b, la parola: «conFuel» è sostituita dalle seguenti: «con
Fuel
».

 

All’allegato II:

alla tabella A, voce 5, seconda colonna, le parole:
«250 kW» sono sostituite dalle seguenti: «300 kW».

 

Provvedimento pubblicato nella G.U. suppl ord. 30 luglio 2021,
n.181.

Legislazione – LEGGE 29 luglio 2021, n. 108
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: