Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 agosto 2021, n. 22082

Rapporto di lavoro, Coadiutore familiare, Iscrizione alla
Gestione commercianti, Requisiti

 

Rilevato in fatto

 

che, con sentenza depositata il 5.3.2015, la Corte
d’appello di Bologna ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quanto
qui rileva, aveva dichiarato G.F. non tenuta a iscrivere alla Gestione
commercianti come coadiutore familiare il proprio figlio S.D., amministratore
unico della s.r.l. “L.”; che avverso tale pronuncia l’INPS ha
proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura,
successivamente illustrato con memoria; che G.F. ha resistito con
controricorso;

 

Considerato in diritto

 

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 1, I. n. 1397/1960, 1, I. n. 613/1966, 29, I. n. 160/1975 (per come
modificato dall’art. 1, comma
203, I. n. 662/1996), 1,
comma 202, I. n. 662/1996, e 115 c.p.c.,
per avere la Corte di merito ritenuto che, una volta acclarata l’insussistenza
dei presupposti per l’iscrizione dell’odierna controricorrente presso la
Gestione commercianti, dovesse indefettibilmente escludersi anche l’iscrizione
del di lei figlio quale coadiutore familiare; che il motivo è fondato,
essendosi chiarito che, in virtù dell’applicazione analogica dell’ambito di
operatività di cui all’art. 1,
commi 202, 203 e 206, I. n. 662/1996, l’assicurazione per gli esercenti
attività commerciali, che non opera nei confronti del socio o amministratore di
s.r.l. in difetto dei requisiti congiunti di abitualità e prevalenza
dell’attività, di cui al suddetto comma 203, può tuttavia operare nei confronti
dei coadiutori che siano familiari del suddetto socio o amministratore della
s.r.l. titolare dell’impresa in relazione alle attività gestorie agli stessi
demandabili e nel concorso degli altri requisiti di legge relativi all’impresa,
dovendo evitarsi che, grazie allo schermo societario, la loro prestazione
lavorativa venga sottratta alla contribuzione previdenziale (così Cass. nn. 31286 del 2019 e 1559 del 2020);

che, non essendosi i giudici di merito attenuti
all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa
rinviata alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla
Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, che provvederà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 02 agosto 2021, n. 22082
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