Il co.co.co. versa all’Inps i contributi omessi dal datore di lavoro.

Nota a 30 aprile 2021, n. 11430

Flavia Durval

Per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione separata dell’Inps (art. 2, co. 26 e ss. L. n. 335/1995), il recupero dei contributi previdenziali non versati da parte del committente è oneroso, non essendo applicabile il principio di automaticità delle prestazioni (art. 2116, co.1, c.c.) previdenziali vigente per il lavoro subordinato.

Secondo la sentenza della Corte di Cassazione 30 aprile 2021, n. 11430, “nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato il lavoratore è affatto estraneo al rapporto contributivo, che si costituisce esclusivamente tra il datore di lavoro e l’ente previdenziale”.  Del tutto diversa è, invece, la disciplina applicabile ai lavoratori autonomi titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, poiché “nel rapporto tra lavoratore autonomo ed ente previdenziale l’obbligazione contributiva grava sullo stesso lavoratore al quale compete il diritto alle prestazioni”.

Ne consegue che il collaboratore, per il quale non sono stati versati i contributi da parte del committente, deve versare all’Inps tutti i contributi previdenziali, non solo quelli a suo carico, per poi recuperare le quote a carico del committente con un’azione collaterale di risarcimento danni.

Collaboratori, recupero dei contributi oneroso
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