Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 agosto 2021, n. 22252
Lavoro, Trasferimento di ramo di azienda, Invalidità,
Accertamento, Permanente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 781/2016 la Corte di appello di
Firenze ha confermato la sentenza di primo grado che aveva accertato la
invalidità ed inefficacia del trasferimento di ramo di azienda del 30 dicembre
2013 tra la cedente S.p.A. Banca M.P.S. (da ora B.M.P.S.) e F. s.r.l. e per
l’effetto la permanente sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, a
decorrere dal 1 gennaio 2014, tra la ricorrente P. B. e la prima società che ha
condannato alla “correlata attuazione conformativa” con riammissione
di servizio della lavoratrice e “a ogni necessario adempimento
normativo”.
2. Per la cassazione della decisione hanno proposto
separati ricorsi F. s.r.l. sulla base di tre motivi e B.M.P.S. s.p.a. sulla
base di sei motivi; P. B. ha depositato controricorso nei confronti di entrambi
i ricorsi.
3. Le società ricorrenti hanno ciascuna depositato
memoria con la quale, premessa la avvenuta conciliazione della lite con la
lavoratrice, conciliazione della quale è stato depositato verbale, hanno
chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio o la cessazione della materia del
contendere
Ragioni della decisione
1. Dalla scrittura privata allegata al verbale di
conciliazione in data 20.1.2021 dinanzi alla Commissione provinciale di
Conciliazione presso l’Ispettorato Territoriale di Siena risulta che in
relazione alla presente controversia le parti hanno raggiunto un accordo
transattivo; in particolare, nell’ambito di tale accordo, BMPS e F. s.r.l. si
sono impegnate a non proseguire, limitatamente alla posizione della dipendente
B., il contenzioso di cui alla premessa e di rinunziare agli atti e all’azione
avverso la sentenza impugnata con il ricorso per cassazione. Nell’ambito del
medesimo accordo conciliativo le parti hanno definito il regolamento delle
spese di lite.
2. La definizione transattiva della lite determina
il venir meno della posizione di contrasto tra le parti per cui deve essere
dichiarata la cessazione della materia del contendere.
3. Le spese sono compensate.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere. Compensa
le spese di lite.