Una normativa nazionale che limiti l’accesso al concorso notarile ai soli candidati di età inferiore ai 50 anni costituisce una discriminazione fondata sull’età.

Nota a CGUE 3 giugno 2021, C-914/19

Sonia Gioia

In materia di discriminazioni, l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e l’art. 6 della Direttiva 2000/78/CE (recante disposizioni “Per la parità di trattamento in materia di accesso all’occupazione, sia privata sia pubblica”, recepita nel nostro ordinamento con D.LGS. 9 luglio 2003, n. 216) “ostano a una normativa nazionale che fissa a 50 anni il limite di età per poter partecipare al concorso per l’accesso alla professione di notaio, in quanto tale normativa non appare perseguire gli obiettivi di garantire la stabilità dell’esercizio di tale professione per un lasso temporale significativo prima del pensionamento, di proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili e di agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, eccede quanto necessario per raggiungere tali obiettivi, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare”.

Lo ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (3 giugno 2021, C-914/19), investita della questione dal Consiglio di Stato, nell’ambito di una controversia tra il Ministero della Giustizia e una candidata al concorso per l’accesso alla professione notarile che lamentava il carattere discriminatorio della normativa nazionale (art. 1, L. 6 agosto 1926, n. 1365 concernente “Norme per il conferimento di posti notarili”) che fissa a 50 anni il limite di età per la partecipazione.

Al riguardo, per quanto concerne le condizioni di impiego e lavoro, è vietata qualsiasi forma di discriminazione, diretta o indiretta, fondata sull’età, salvo che la diversità di trattamento sia “oggettivamente e ragionevolmente” giustificata, nell’ambito del diritto nazionale, “da una finalità legittima, compresi giustificati obiettivi di politica del lavoro, di mercato del lavoro e di formazione professionale” e a condizione che i mezzi per il conseguimento di tale scopo siano “appropriati e necessari”, ex  artt. 1 e 6, Dir. cit.  e art. 21 Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione Europea (v. CGUE 2 aprile 2020, C- 670/18, annotata in q. sito da F. DURVAL; CGUE 7 febbraio 2019, C-49/18; CGUE 12 ottobre 2010, C-499/08; CGUE 12 gennaio 2010, C-229/08).

Nel caso di specie, secondo la Corte, la normativa nazionale introduce una disparità di trattamento fondata sul criterio anagrafico, poiché prevede che i soli candidati di età inferiore ai 50 anni alla data del bando di concorso possano partecipare alla selezione pubblica per l’accesso alla professione notarile.

Tale differenza di trattamento costituisce una violazione della normativa antidiscriminatoria in quanto la disciplina nazionale “non appare perseguire” gli obiettivi, di per sé legittimi ai sensi dell’art. 6, Dir. cit.,  indicati dal Ministero della Giustizia, e, cioè, “garantire la stabilità dell’esercizio della professione notarile per un lasso di tempo significativo prima del pensionamento, in modo da salvaguardare la sostenibilità del regime previdenziale, proteggere il buon funzionamento delle prerogative notarili, connotate da un elevato grado di professionalità, e agevolare il ricambio generazionale e il ringiovanimento del notariato e, in ogni caso, sembra eccedere quanto necessario per raggiungere tali finalità, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare”.

Con riguardo al primo obiettivo, infatti, le condizioni poste dalla Cassa Nazionale del Notariato per preservare la sostenibilità del regime previdenziale risultano del tutto indipendenti dal limite dei 50 anni dal momento che il professionista matura il diritto alla pensione al compimento del settantacinquesimo anno di età e a condizione che abbia esercitato la professione per almeno un ventennio (art. 7, L. n. 1365 cit.).

Il criterio anagrafico non appare neppure idoneo a garantire la formazione richiesta per l’esercizio della professione, in quanto l’aspirante notaio deve essere in possesso di una laurea  in giurisprudenza e deve aver svolto un periodo di pratica notarile di 18 mesi, e, in ogni caso, sembra eccedere quanto necessario per perseguire tale obiettivo dal momento che, dopo il superamento del concorso, il candidato è ritenuto idoneo ad esercitare le funzioni notarili al termine dell’espletamento di un periodo di tirocinio obbligatorio di 120 giorni.

Il limite dei 50 anni di età, poi, non sembra destinato a favorire l’accesso dei giovani giuristi alla professione e appare andare oltre quanto necessario per agevolare il ricambio generazionale considerato che, al termine delle prove del concorso notarile oggetto della controversia, erano risultati vincitori solo 419 candidati, benché fossero stati banditi 500 posti che erano riservati a persone infracinquantenni, con la conseguenza che giovani candidati non avevano avuto accesso alla professione mentre aspiranti di età superiore ai 50 anni erano stati privati della possibilità di far valere le loro competenze mediante la partecipazione a tale selezione pubblica.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha ritenuto che la limitazione dell’accesso al concorso notarile ai soli candidati che non abbiano ancora compiuto il cinquantesimo anno di età alla data del bando costituisce una violazione del principio di parità di trattamento, in quanto la normativa nazionale non appare perseguire gli obiettivi individuati dal Ministero della Giustizia, e, in ogni caso, sembra eccedere quanto necessario alla loro realizzazione,  “circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare”.

Concorso per notaio: discriminatorio il limite dei 50 anni di età per la partecipazione
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