Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 agosto 2021, n. 23530

Attività libero professionale, Avvocato, Obbligo di
iscrizione alla Gestione separata, Reddito, Prova a supporto della natura
abituale dell’attività

 

Rilevato che

 

1. La Corte d’appello di Bari ha respinto l’appello
dell’INPS, confermando la pronuncia di primo grado con cui era stata accolta la
domanda dell’avv. I.P. e dichiarata l’insussistenza dell’obbligo di iscrizione
alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, in
relazione all’attività libero professionale svolta nell’anno 2010 quale
avvocato iscritto all’Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella
misura utile per l’insorgenza del relativo obbligo.

2. La Corte territoriale ha ritenuto che il dato
contabile della percezione, negli anni oggetto di causa, di redditi di importo
inferiore ai 5.000,00 euro costituisse “un chiaro indice della natura
occasionale (rectius, non abituale) dell’attività, tanto più che l’INPS, su cui
incombeva l’onere di provare il fondamento della domanda di pagamento, non
(aveva) offerto alcun concreto elemento di prova a supporto della natura
abituale dell’attività”.

3. Avverso tale sentenza l’INPS ha proposto ricorso
per cassazione, affidato ad un unico motivo, illustrato da memoria; l’avv. P.
ha resistito con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle
parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi
dell’art. 380 bis c.p.c.

 

Considerato che

 

5. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha dedotto
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, commi 26 -31, della legge n.
335/1995, dell’art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla
legge n. 111/2011, dell’art. 21, comma 8, della legge n. 247/2012, dell’art.
44, comma 2, d.l. 269/2003, conv. con mod. dalla I. 326/2003, in relazione
all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

6. Ha ribadito l’obbligo di iscrizione alla gestione
separata per gli avvocati (per i quali non sorga l’obbligo di iscrizione alla
cassa forense) che svolgono in modo abituale l’attività professionale, in base
al disposto dell’art. 2, comma 26, I. 335 del 1995 cit., come interpretato
autenticamente dall’art. 18, comma 12, d.l. 98 del 2011 cit., non venendo in
considerazione l’art. 44, comma 2, d.l. 269 del 2003 cit., che disciplina la
diversa ipotesi del lavoro occasionale.

7. Ha sostenuto che nel caso di specie, in base al
dato pacifico secondo cui l’attuale contiroricorrente svolgeva la professione
di avvocato e in mancanza di contestazione sul requisito di abitualità, la
Corte di merito avrebbe dovuto affermare il diritto dell’Istituto alla
contribuzione pretesa.

8. Il ricorso non può trovare accoglimento.

9. Questa Corte ha affermato che l’obbligatorietà
dell’iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto
ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di
una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da
parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla
soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche
un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione
presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora
ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri
dell’abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021).

10. Dirimente, ai fini dell’obbligo di iscrizione
alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il
modo in cui è svolta l’attività libero-professionale, se in forma abituale o
meno; con la precisazione che nell’accertamento in fatto del requisito di
abitualità possono rilevare “le presunzioni ricavabili, ad es.,
dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o
dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della
sua attività” oppure, in senso contrario, “la percezione da parte del
libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro
5.000,00”, senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi
all’interprete come univocamente significativo.

11. Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha
valorizzato, quale indice negativo di abitualità, la percezione da parte
dell’avvocato nei singoli anni in contestazione di un reddito inferiore al
limite dei 5.000,00 euro, nonché l’assenza di elementi probatori di segno
diverso della cui deduzione era onerato l’INPS.

12. Il motivo di ricorso dell’INPS, che fa leva sul
dato pacifico dell’esercizio della professione di avvocato della controparte e
sulla mancata contestazione del requisito di abitualità, risulta anzitutto
inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo trascritto il
contenuto degli atti processuali da cui dovrebbe desumersi l’operare del
meccanismo di non contestazione.

13. Non solo, ma lo stesso principio di non
contestazione appare invocato in modo improprio, cioè come mancata
contestazione della insussistenza del requisito di abitualità. In sostanza
l’INPS pretende di considerare pacifico il requisito di abitualità
dell’esercizio della professione di avvocato per effetto della allegazione in
tal senso fatta dal medesimo Istituto nella memoria di costituzione in primo
grado e della omessa contestazione sul punto da parte del ricorrente
originario.

Un simile risultato non è perseguibile in base alla
corretta applicazione delle norme processuali invocate.

14. Inoltre, l’onere di contestazione concerne le
sole allegazioni in punto di fatto, cioè i fatti affermati dall’attore a
fondamento della domanda, e non si estende alle circostanze che implicano
un’attività di giudizio (Cass. n. 11108/07; Sez. 6 n. 6606 del 2016).

15. Il requisito di abitualità, elemento costitutivo
della pretesa avanzata dall’INPS nel caso di specie, non ha una dimensione
meramente fattuale ma implica un’attività di valutazione e, come tale, si
sottrae all’operare del principio di non contestazione.

16. Il motivo di ricorso dell’INPS è infine
inammissibile anche perché denuncia un errore di diritto, con specifico
riferimento alle disposizioni che disciplinano l’obbligo di iscrizione alla
Gestione separata, là dove l’accertamento della abitualità pone una questione
di fatto, veicolabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod.proc.civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del
2014).

17. Le considerazioni esposte conducono alla
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

18. La novità della questione oggetto di causa,
affrontata solo di recente dalla giurisprudenza di legittimità, giustifica la
compensazione delle spese di lite.

19. Si dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n.
115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma
1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.

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