Legittime le indagini preliminari del datore di lavoro attuate prima della contestazione dell’addebito e del successivo licenziamento.
Nota a Cass. 5 agosto 2021, n. 22367
Flavia Durval
“In tema di licenziamenti (come di altre sanzioni) disciplinari, non sono illegittime le indagini preliminari del datore di lavoro – volte ad acquisire elementi di giudizio necessari per verificare la configurabilità (o meno) di un illecito disciplinare e per identificarne il responsabile – purché all’esito delle stesse il datore proceda (ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, della legge n. 300 del 1970) alla rituale contestazione dell’addebito, con possibilità per il lavoratore di difendersi anche con l’assistenza dei rappresentanti sindacali”.
Il principio è ribadito dalla Corte di Cassazione (5 agosto 2021, n. 22367, conf. ad App. Roma 31 gennaio 2019, analogamente, v. Cass. n. 30679/2018).
In particolare, la Corte, in linea con la giurisprudenza consolidata, precisa che, qualora il datore di lavoro riceva, nel corso delle indagini preliminari dirette ad accertare la commissione di un illecito disciplinare, la confessione spontanea da parte del lavoratore, non si configura alcuna violazione dell’art. 7 Stat. Lav. in ordine alla preventiva contestazione dell’addebito. Ciò, in quanto tale atto presuppone la conoscenza dei fatti e l’individuazione del soggetto cui attribuirli e, dunque, non può, precedere, “ma solo, eventualmente, seguire, il compimento e la valutazione degli accertamenti preliminari”. Di conseguenza, va escluso che l’avvio delle indagini preliminari, durante le quali venga convocato il lavoratore, integri anche l’inizio del procedimento disciplinare a carico del medesimo (v. Cass. n. 11100/2006 e Cass. n. 772/2003).
La fattispecie riguarda il recesso, intimato da un Istituto di credito, dovuto ad una serie di operazioni di prelevamento di contanti poste in essere dal lavoratore e da quest’ultimo contabilizzate falsificando la firma di un cliente. La Corte di appello aveva confermato il giudizio del Tribunale di Latina, il quale aveva ritenuto: a) legittime, in tema di licenziamenti o di altre sanzioni, le indagini preliminari svolte per acquisire elementi di giudizio necessari per verificare la possibilità di configurare un illecito disciplinare ed identificarne il responsabile, finalizzate alla rituale contestazione dell’addebito; b) e ammissibile acquisire, nel corso di indagini preliminari dirette ad accertare la commissione di un illecito disciplinare, una confessione spontanea da parte del lavoratore in mancanza di preventiva contestazione dell’addebito.