La legge di conversione ha introdotto nel Decreto Sostegni bis due nuovi bonus per incentivare le imprese ad incrementare gli investimenti nell’alta formazione dei propri dipendenti e dei più giovani.
Commento agli artt. 48-bis e 60-bis del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla L. 23 luglio 2021, n. 106.
Antonio Guidone
Mediante la conversione, con modificazioni, del c.d. Decreto Sostegni bis ad opera della L. 23 luglio 2021, n. 106, sono state previste diverse novità che hanno riguardato il mondo del lavoro. Dal punto di vista tributario, tra quelle più significative, si segnalano certamente gli artt. 48-bis e 60-bis: il primo ha introdotto un credito d’imposta per le imprese che investono in formazione professionale di alto livello a favore dei propri dipendenti, il secondo (modificando il co. 536 dell’art. 1 della L. 30 dicembre 2020, n. 178) ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese che, attraverso donazioni, effettuate negli anni 2021 e 2022, si impegnano a promuovere iniziative formative a favore di giovani neo-laureati.
Più nel dettaglio, il credito d’imposta previsto dall’art. 48-bis, nella misura pari al 25 % della spesa, è riconosciuto a tutte le imprese, qualunque sia la forma giuridica, la dimensione aziendale e il settore economico in cui operano, che sostengono costi imputabili alla formazione di alto livello dei propri dipendenti, nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 (per l’attuazione di tale credito d’imposta, sono stati stanziati 5 milioni di euro per l’anno 2021).
Per beneficiare del vantaggio fiscale, è necessario il rispetto dei seguenti limiti quantitativi e qualitativi (ferma l’emanazione di un decreto attuativo ad hoc):
- le spese sostenute non possono superare l’importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria;
- i corsi di specializzazione svolti dal dipendente, sia in Italia che all’estero, devono avere una durata minima di 6 mesi;
- i corsi devono riguardare lo sviluppo di nuove tecnologie e l’approfondimento delle conoscenze tecnologiche previste dal Piano nazionale industria 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, sicurezza cibernetica, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo-macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali.
Il credito d’imposta non concorre né alla formazione del reddito né alla base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive ed è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24.
L’art. 60-bis concede un credito d’imposta a tutte quelle imprese che sostengono l’inserimento di giovani neo-laureati nel sistema produttivo, attraverso donazioni erogate sotto forma di borse di studio e iniziative formative finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali. I corsi possono essere promossi dalle università, sia pubbliche che private, da istituti di formazione avanzata oppure da scuole di formazione manageriale, sia pubbliche che private.
L’entità del bonus varia in funzione della grandezza dell’impresa:
1. per le piccole e micro imprese è del 100 % della spesa sostenuta;
2. per le medie imprese copre fino al 90 % della spesa sostenuta;
3. per le grandi imprese copre fino all’ 80 % della spesa sostenuta.
In ogni caso, l’importo massimo delle donazioni non può superare i 100.000 euro.
Il credito d’imposta potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite il modello F24.