Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 agosto 2021, n. 23524

Rapporto di lavoro, Sanzione disciplinare, Sospensione
dall’insegnamento per tre giorni, Organo incompetente

 

Ritenuto che

 

la Corte d’Appello di Trieste ha respinto l’appello
del MIUR e confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato
illegittima e «annullato» la sanzione disciplinare della sospensione
dall’insegnamento per tre giorni applicata ad A.F., perché emessa da organo
incompetente (id est: dal dirigente scolastico e non dall’Ufficio per i
Procedimenti Disciplinari);

a tale riguardo, la Corte territoriale ha ritenuto
che la competenza del dirigente scolastico dovesse individuarsi in relazione
alla sanzione edittale astrattamente irrogabile, sulla base della disciplina
sanzionatoria normativamente prevista e non, invece, stabilirsi sulla base di
una valutazione ex ante, rimessa al responsabile della struttura, della gravità
della violazione contestata e della sanzione in concreto irrrogabile tra il
minimo ed il massimo previsti;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso
il MIUR prospettando un motivo di ricorso, cui non ha opposto difese il
dipendente.

la proposta del relatore è stata ritualmente
comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di
consiglio.

 

Considerato che

 

con l’unico motivo di ricorso -ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- il MIUR ha dedotto
la violazione e/o la falsa applicazione del D.Lgs. nr. 165 del 2001, art. 55-bis,
nonché del D.Lgs. nr. 297 del
1994, artt. 492, 494, 495 e 498;

secondo il Ministero ricorrente, sussisterebbe, alla
stregua della disciplina di riferimento, la competenza del dirigente scolastico
a promuovere e a concludere il procedimento disciplinare in oggetto, venendo in
rilievo l’entità della sanzione applicata in concreto, in rapporto alla gravità
dell’infrazione; nello specifico, la sanzione della sospensione irrogata è
stata inferiore a «più di dieci giorni»; il motivo è infondato;

la questione qui controversa è stata affrontata e
decisa da Cass. nr. 28111 del 2019 con l’affermazione del seguente principio di
diritto: «In tema di sanzioni disciplinari nel pubblico impiego privatizzato,
al fine di stabilire la competenza dell’organo deputato a iniziare, svolgere e
concludere il procedimento, occorre avere riguardo al massimo della sanzione
disciplinare come stabilita in astratto, in relazione alla fattispecie legale,
normativa o contrattuale che viene in rilievo, essendo necessario, in base ai
principi di legalità e del giusto procedimento, che la competenza sia
determinata in modo certo, anteriore al caso concreto ed oggettivo,
prescindendo dal singolo procedimento disciplinare»;

al principio esposto ed alle argomentazioni che lo
sorreggono, condivise dal Collegio, occorre assicurare continuità in questa
sede;

diversamente opinando, l’individuazione dell’organo
competente -da cui dipende anche la determinazione delle regole procedurali
applicabili- avverrebbe sulla base di un dato meramente ipotetico, che potrebbe
anche essere smentito all’esito del procedimento medesimo;

il caso di specie riguarda il personale docente ed
educativo della scuola;

per tale categoria, a norma degli art. 492, comma 2, lett. b) e 494, comma 1, lett. a), b) e
c), è prevista la fattispecie legale della sospensione dall’insegnamento o
dall’ufficio nella misura minima «fino a un mese»;

pertanto, ai sensi dell’art. 55-bis, comma 1, primo e
secondo periodo, applicabile ratione temporis nel testo anteriore alle
modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 75 del 2017,
non trattandosi di «infrazioni di minore gravita», per le quali cioè è prevista
«l’irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla
sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci
giorni», sussiste la competenza dell’Ufficio per i Procedimenti Disciplinari
(U.P.D.) e non quella del dirigente scolastico;

sulla base delle svolte argomentazioni il ricorso va
dunque rigettato;

non si provvede in ordine alle spese, in assenza di
attività difensiva della parte intimata;

non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,
comma 1 -quater per essere soccombente una parte ammessa alla prenotazione a
debito del contributo unificato (ex plurimis, Cass. nr. 1778 del 2016).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 agosto 2021, n. 23524
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: