Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 agosto 2021, n. 23617

Omissioni contributive, Sussistenza di un contratto di
appalto, Responsabilità solidale del committente, Opposizione al verbale di
accertamento

 

Rilevato che

 

la questione controversa tra le parti ha per oggetto
l’opposizione al verbale di accertamento con il quale INPS ed INAIL avevano
contestato al Calzaturificio Z. s.n.c. l’obbligo solidale, ex art. 29 d.lgs. n.
276 del 2003, di versamento della contribuzione e dei relativi accessori in
conseguenza delle omissioni contributive imputabili alla ditta C.Y. con la
quale il Calzaturificio Z. s.n.c. aveva stipulato un contratto di subfornitura;

il Giudice di primo grado, valutata la sussistenza
di un contratto di appalto ed accertato che la ditta C.Y. aveva utilizzato
macchine di proprietà per la cucitura di tomaie, ha ritenuto la responsabilità
solidale del committente ed, in conformità con la propria giurisprudenza, ha
escluso l’estensibilità dell’obbligazione solidale alle sanzioni, così
accogliendo solo per questo aspetto l’opposizione al verbale di accertamento;

la Corte d’appello di Bologna, decidendo
sull’impugnativa principale proposta dall’INPS e su quella incidentale proposta
dal Calzaturificio Z. s.n.c., ha rigettato sia l’impugnazione proposta
dall’INPS nei confronti della s.n.c. e dell’INAIL che quella incidentale; ad
avviso della Corte territoriale, rigettato per priorità logica l’appello
incidentale del calzaturificio che tendeva a ribaltare la qualificazione del
contratto in applicazione dei principi espressi da Cass. n. 18186 del 2014 ( in
tema di art. 1 l. n. 192 del 1998 ) e ritenendo il contratto di sub fornitura
sostanzialmente riconducibile allo schema dell’appalto, andava rigettato anche
l’appello dell’INPS dovendo ritenersi che le sanzioni non potessero essere
pretese dall’obbligato solidale dell’impresa inadempiente;

avverso tale sentenza ricorre per cassazione, in via
principale e con un motivo, l’INPS ed in via incidentale, con quattro motivi
successivamente illustrate con memoria, il calzaturificio; l’INPS resiste con
controricorso;

la proposta del relatore ex art. 380 bis
cod.proc.civ. è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione
dell’adunanza camerale non partecipata;

 

Considerato che

 

il motivo del ricorso principale ha per oggetto la
violazione e o falsa applicazione dell’art. 29, commi 1 e 2, d.lgs. n.
276/2003, così come modificato dall’art. 6, commi 1 e 2, d.lgs. n. 251/2004,
dell’art. 29, comma 2, così come modificato dall’art. 1, comma 911, l. n.
296/2006, dell’art. 21, d.l. 5/2012, conv. nella l. n. 35/2012 e dell’art. 11,
comma 1, disp. prel. c.c.; in sostanza, si lamenta la erroneità della sentenza
laddove era stata esclusa la sussistenza dell’obbligo solidale del committente
di un appalto di servizi con riferimento alle sanzioni per omesso versamento di
contributi in epoca antecedente alla entrata in vigore della legge n. 35/2012;

tale motivo è fondato, avendo questa Corte di
cassazione già affermato che il disposto dell’art. 21 legge n. 35 del 2012, non
ha natura interpretativa né effetti retroattivi (Cass. n. 18259 del 2018; Cass.
n. 20849 del 2019; Cass. n. 6449 del 2020) sicché lo stesso non risulta
applicabile, ratione temporis, alla fattispecie concreta che riguarda omissioni
contributive verificatesi tra il 2006 ed il 2010 e ciò – evidentemente- a
prescindere dalla diversa questione dell’applicazione o meno della nuova
disciplina ai rapporti in corso; si è detto che, al fine di contrastare
l’evasione dei contributi previdenziali, l’art. 35, comma 28, del d.l. n. 223
del 2006, convertito, con modificazioni, in L. n. 248 del 2006, ha introdotto
la responsabilità solidale dell’appaltatore con il subappaltatore per le
ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e i contributi previdenziali
e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore;

la tesi secondo la quale la responsabilità per le
sanzioni della predetta condotta omissiva non sarebbe inclusa nella
responsabilità solidale trascura di considerare la natura accessoria della
sanzione, affermata da costante giurisprudenza di questa Corte, conseguenza
automatica dell’inadempimento o del ritardo, legalmente predeterminata,
introdotta nell’ordinamento al fine di rafforzare l’obbligazione contributiva e
risarcire, in misura predeterminata dalla legge, con presunzione juris et de
jure, il danno cagionato all’istituto assicuratore (cfr., ex multis, Cass.n.
30363 del 2017; Cass. n. 14475 del 2009; Cass. n. 24358 del 2008 Cass. n. 8323
del 2000; sulla funzione essenzialmente risarcitoria v. Corte Cost. n. 254 del
2014; sull’identità di natura giuridica per inferirne il medesimo regime
prescrizionale cfr. Cass. n. 8814 del 2008; Cass. n. 25906 del 2010; Cass. n.
2620 del 2012; Cass. n. 4050 del 2014 e, in precedenza, Cass. n. 9054 del 2004;
Cass. n. 194 del 1986);

anche le Sezioni unite della Corte, con la decisione
n. 5076 del 2015, intervenendo in tema di estensione al credito per sanzioni
civili degli effetti degli atti interruttivi posti in essere con riferimento al
credito contributivo, hanno precisato che: «sotto il profilo normativo, le
somme aggiuntive appartengono alla categoria delle sanzioni civili, vengono
applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi assicurativi e consistono in una somma ex lege
predeterminata il cui relativo credito sorge de iure alla scadenza del termine
legale per il pagamento del debito contributivo, in relazione al periodo di
contribuzione;

vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi
e l’omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di
dipendenza funzionale che, in quanto contrassegnato dall’automatismo della
sanzione civile rispetto all’omesso o ritardato pagamento, incide non solo
geneticamente sul rapporto dell’una rispetto all’altra ma conserva questo suo
legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione della sanzione, sì
che le vicende che attengono all’omesso o ritardato pagamento dei contributi
non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità
funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo automaticamente
alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo
rimangono a questo debito continuativamente collegate in via giuridica» (così
Cass., Sez.U., n. 5076 del 2015 cit.);

l’automaticità funzionale, legalmente
predeterminata, della sanzione civile rispetto all’obbligazione contributiva,
porta ad includere, nell’affermata responsabilità solidale, anche le sanzioni
civili; inoltre, l’obbligazione solidale sulla quale è incentrato il ricorso
all’esame ricade, ratione temporis, nell’art. 29, comma 2, d.lgs. n. 276 del
2003, nella formulazione sostituita dalla L. n. 296 del 2006, in vigore dal 1°
gennaio 2007 (ulteriormente modificato, con d.l. n. 5 del 2012, non rilevante,
in questa sede che è relativa al periodo primo Agosto 2006- 31 agosto 2010);

non risulta dunque applicabile, nella specie,
ratione temporis, l’esclusiva responsabilità, in capo all’inadempiente, sancita
dall’art. 21, comma 1, del citato d.l. n. 5 del 2012, convertito, con
modificazioni, dalla richiamata L. n. 35 del 2012 che, disciplinando nuovamente
la responsabilità solidale negli appalti ha sanzionato, per l’omissione
contributiva, solo il responsabile dell’inadempimento, escludendo le sanzioni
dal vincolo solidale, con disposizione che, e per non avere in nuce carattere
interpretativo e per la predeterminazione, per legge, del soggetto passivo
della sanzione civile, non contiene elementi per indurre l’interprete a
predicarne il valore interpretativo e, in quanto tale, retroattivo secondo i
criteri fissati dalla giurisprudenza costituzionale (sull’efficacia innovativa
e non interpretativa, si veda, per tutte, Corte Cost. nn. 271 e 257 del 2011,
209 del 2010, 24 del 2009 e 170 del 2008);

non induce, per altro, a diversa opinione
l’osservazione che assume che l’interpretazione nel senso della natura
innovativa della predetta disposizione condurrebbe all’irragionevole risultato
della responsabilità solidale, per le sanzioni civili, secondo la collocazione
temporale dell’inadempimento dell’appaltatore, dovendo pertanto dubitarsi della
legittimità costituzionale della precedente versione del d.lgs. n. 276 del
2003, art. 29, comma 2;

vale richiamare, al riguardo, i principi più volte
ribaditi dal Giudice delle leggi, e riaffermati anche con la sentenza n. 254
del 2014 che, nel ritenere infondata la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 29, comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003 come modificato dall’art. 1,
comma 911 della L. n. 296 del 2006, e nel solco della costante giurisprudenza
costituzionale, ha escluso la non conformità al principio di eguaglianza di un
trattamento differenziato applicato alle stesse fattispecie, ma in momenti
diversi nel tempo, poiché il fluire del tempo può costituire un valido elemento
di diversificazione delle situazioni giuridiche (v. Corte Cost. n. 254 del 2014
cit. e i precedenti ivi richiamati); il ricorso incidentale, articolato in quattro
motivi, appare manifestamente inammissibile in quanto tutti tali motivi,
riferiti a pretesi vizi di motivazione o a violazione degli artt. 115, 116
c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. ovvero alle disposizioni relative al contratto
d’appalto ( art. 1655 c.c.) e di sub fornitura ( legge n. 182 del 1998) non
sono rispettosi dei canoni previsti dalla vigente formulazione dell’art. 360,
primo comma, n3 e n.5) ed anche se alludono a pretese violazioni di legge, sia
sostanziale che processuale, tendono con evidenza alla formulazione di un nuovo
giudizio di merito inibito in sede di legittimità;

in particolare, in seguito alla riformulazione
dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del
2012, conv., con modif., dalla 1. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel
ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della
motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di
legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione
del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.,
individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art. 132,
comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di
“mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento
giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta
ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od
incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può
essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia
formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una
diversa soluzione della controversia.( da ultimo Cass. n. 23940/2017; n.
22598/2018; SS.UU. n. 8053/2014); peraltro, questa Corte di cassazione ( SS.UU.
n. 34476 del 2019; n. 5987 del 2021) ha affermato che è inammissibile il
ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione
o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso
esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una
rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito; in conclusione,
va accolto il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale,
la sentenza va cassata in relazione al ricorso accolto e, per essere necessario
un ulteriore esame del gravame, la causa va rinviata alla Corte di appello di
Bologna, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile
il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata quanto al ricorso accolto e
rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità alla Corte d’appello di
Bologna in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma
1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso
incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis, ove dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 31 agosto 2021, n. 23617
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