Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2021, n. 23892

Infortunio sul lavoro, Rendita per inabilità permanente,
Consulenza tecnica d’ufficio, Valutazione della perdita dell’attitudine al
lavoro

 

Rilevato che

 

La Corte d’appello di Roma, con sentenza n.
5523/2014, ha accolto in parte l’impugnazione proposta da R.C. nei confronti
dell’Inail, avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda
dello stesso C.. tesa ad ottenere il riconoscimento del diritto ad una rendita
per inabilità permanente a seguito di infortunio sul lavoro occorso in data
19.7.1996 e consistente nella rapina a mano armata subita mentre prestava
servizio presso la filiale di Maratea del Banco di Napoli;

ad avviso della Corte territoriale, la consulenza tecnica
d’ufficio, espletata in grado d’appello, aveva accertato, con valutazione
pienamente condivisibile, che il C.. era affetto da un serio disturbo
neuropsichico post traumatico i postumi dell’infortunio si erano stabilizzati
nella misura del 12%;

poiché la consulenza aveva messo in evidenza che la
malattia derivante dall’infortunio si era palesata dopo un considerevole lasso
di tempo e quindi dopo l’anno 2000, doveva farsi applicazione del disposto
dell’art. 13 d.lgs. n. 38/2000
con il riconoscimento del solo indennizzo per danno biologico non essendo stato
raggiunto il 16%;

avverso tale sentenza, ricorre per cassazione
l’Inail sulla base dei motivi: violazione e o falsa applicazione del D.Lgs. n. 38 del 2000, art. 13, n.
2 e del Decreto ministeriale di approvazione delle tabelle di menomazione
pubblicato il 25 luglio 2000, in ragione del fatto che nonostante l’infortunio
fosse avvenuto il 19.7.1996 ed il consulente avesse valutato i postumi
applicando i criteri ratione temporis, riferibili alla fattispecie e cioè
quelli previsti dal D.P.R. n.
1124 del 1965 all’art. 74, la sentenza aveva applicato la disciplina
indennitaria di cui al citato art.
13 d.lgs. n. 38/2000;

l’errore sopra indicato aveva comportato – secondo
motivo – la conseguenza della liquidazione del danno biologico in luogo della
valutazione della perdita dell’attitudine al lavoro e di ciò dava contezza
chiaramente la relazione di consulenza tecnica d’ufficio;

R.C. resiste con controricorso;

 

Considerato che

 

il primo motivo è fondato;

la questione prospettata è relativa alla disciplina
applicabile nell’ipotesi in cui da infortunio avvenuto anteriormente alla data
di entrata in vigore del sistema indennitario regolato dall’art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000
derivino postumi che si evidenzino successivamente a tale data; l’art. 13, al comma 2, prevede che in
ipotesi di danni conseguenti ad infortuni sul lavoro verificatisi, nonchè a
malattie professionali  denunciate, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al
comma 3, l’INAIL, in luogo della prestazione di cui al testo unico n. 1124 del 1965,
art. 66, comma 1, n. 2), eroga l’indennizzo previsto e regolato dalle
disposizioni dettate in seguito dalla stesso articolo ed includenti, come è
noto, anche il danno biologico nell’ipotesi in cui la percentuale di
menomazione superi il 16 per cento nonchè il solo danno biologico, in capitale,
tra il 6 ed il 15 per cento di menomazione;

le menomazioni in oggetto, conseguenti alle lesioni
dell’integrità psicofisica di cui all’art.
13 cit., comma 1 sono valutate in base a specifica “tabella delle
menomazioni”, comprensiva degli aspetti dinamico-relazionali ed ai sensi
del comma 3, i relativi criteri applicativi e i successivi adeguamenti sono
approvati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su
delibera del consiglio di amministrazione dell’INAIL. In sede di prima attuazione
il decreto ministeriale è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo;

questa Corte di cassazione (Cassazione 4 febbraio
2015, n. 1998; Cass. n. 9956 del 2011) ha affermato che il nuovo regime
introdotto dal D.Lgs. n. 38 del
2000, art. 13 si applica unicamente ai danni conseguenti ad infortuni sul
lavoro e a malattie professionali verificatisi o denunciati successivamente
all’entrata in vigore del D.M. 12 luglio 2000,
recante le tabelle valutative del danno biologico. Ne consegue che, in caso di
malattia (od infortunio) denunciata dall’interessato prima del 9 agosto 2000,
la stessa deve essere valutata in termini d’incidenza sull’attitudine al lavoro
del richiedente, ai sensi del D.P.R.
n. 1124 del 1965, art. 74, e può dar luogo ad una rendita per inabilità
permanente solo in caso di riduzione di tale attitudine in misura superiore al
10 per cento;

il D.Lgs.
23 febbraio 2000, n. 38, art. 13 ha introdotto un nuovo sistema di
liquidazione del danno conseguente agli infortuni sul lavoro e alle  malattie professionali, prevedendo, per la
prima volta, la liquidazione del danno biologico (pertanto indipendentemente da
una riduzione della  capacità di
produzione di un reddito da parte del lavoratore colpito), in capitale, in caso
di menomazioni di grado pari a 6% e inferiore a 16% e mediante una rendita, per
le menomazioni di grado superiore ed aggiungendo in quest’ultimo caso una
ulteriore quota di rendita per le conseguenze patrimoniali, commisurata al
grado di menomazione, alla retribuzione dell’assicurato e sulla base di una
apposita nuova tabella dei coefficienti;

in precedenza, la disciplina relativa alla materia
degli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, stabilita dal D.P.R. n. 1124 del 1965, prevedeva viceversa un
indennizzo dei postumi permanenti rappresentati da una riduzione della capacità
lavorativa del dipendente  oltre la
soglia del 10%, secondo quanto stabilito dall’art. 74 D.P.R. citato,
superata anche in caso di aggravamento successivo dipendente dal medesimo
infortunio o malattia professionale (D.P.R. n. 1124 del 1965, art. 83,
comma 8); tale diversità di disciplina giustifica la disposizione della L. n. 38 del 2000, art. 13 secondo
la quale il nuovo sistema è applicabile unicamente per “i danni
conseguenti ad infortuni sul lavoro e a malattie professionali verificatisi o
denunciati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale
di cui al comma 5”, (poi emanato il 12 luglio 2000), laddove la locuzione
“verificatisi o denunciati” si riferisce chiaramente agli infortuni e
alle malattie professionali, che sono oggetto della denuncia di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 52
e 53 e non ai danni che superino la soglia indicata dalla legge,
accertabili unicamente a posteriori anche quanto alla decorrenza degli stessi
(diversamente, del resto, ne deriverebbe l’impossibilità di stabilire a priori
i criteri con cui operare la valutazione in un caso, come quello in esame, di
manifestazione successiva dei danni da infortunio occorso e denunciata prima
della nuova disciplina), (cfr. ord. sez. lav. n. 9956/2011);

poiché nel caso in esame l’infortunio dal quale sono
derivati i postumi dei quali si afferma l’aggravamento si è verificato il 19
luglio 1996, i relativi postumi permanenti vanno valutati in termini di
incidenza sulla attitudine al lavoro;

in base a tali considerazioni, ai fini
dell’individuazione della disciplina applicabile, non può farsi riferimento,
come invece ha fatto la sentenza impugnata, alla disciplina vigente al momento
di manifestazione della accertata invalidità permanente del 12% ma occorre avere
riguardo esclusivamente alla data dell’infortunio lavorativo, pacificamente
verificatosi il 19 luglio 1996; la sentenza impugnata ha quindi errato nel
ritenere applicabile la disciplina di cui al D.Lgs.
n. 38 del 2000, in luogo del previgente regime di cui al D.P.R. n. 1124 del 1965;

secondo tale regime, l’indennizzo a carico
dell’INAIL si riferisce esclusivamente alla riduzione della capacità lavorativa
e, anche in base all’interpretazione della Corte costituzionale (sentenze n.
319 del 1989, n. 356 e n. 485 del 1991), non comprende una quota volta a
risarcire il danno biologico, atteso che la configurabilità concettuale della
duplice conseguenza (patrimoniale e non patrimoniale) del danno alla persona
non significa che il diritto positivo prevedesse un “danno biologico
previdenziale patrimoniale”, sicché va escluso che parte del danno
biologico risulti coperto dalla rendita corrisposta dall’INAIL per la riduzione
della capacità di lavoro generica, giacché le indennità erogate dall’Istituto
assicuratore sono collegate e commisurate esclusivamente ai riflessi che la
menomazione psico-fisica ha sull’attitudine al lavoro dell’assicurato, mentre
nessun rilievo assumono gli svantaggi, le privazioni e gli ostacoli che la
menomazione comporta con riferimento agli ambiti diversi da quelli
riconducibili all’attitudine al lavoro, benché in tali ambiti resti compresa la
stessa capacità di lavoro, ma in relazione a considerazioni ed effetti
assolutamente differenti (Cassazione n. 26165 del
2015);

il secondo profilo di censura, che riguarda le
conseguenze derivate dall’erronea ricostruzione della disciplina
sull’accertamento del denunciato aggravamento, resta assorbito e formerà
oggetto del giudizio di rinvio;

accolto il primo motivo, assorbito il secondo, la
sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in
diversa composizione affinché accerti, facendo applicazione della disciplina di
cui al D.P.R. n. 1124 del 1965, se le
condizioni di salute di R. C.., relative ai postumi derivati dall’infortunio
occorso il 19 luglio 1996, abbiano comportato una diminuzione della sua
attitudine al lavoro ed in quale percentuale di inabilità;

il giudice del rinvio regolerà anche le spese del
presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il
secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio
di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2021, n. 23892
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