Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 settembre 2021, n. 23895
Infortunio sul lavoro, Concorso di colpa del lavoratore,
Accertamento, Azione di regresso dell’INAIL
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata l’11.6.2015, la Corte
d’appello di Catanzaro, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha
dichiarato M.G.R., L.M.T. e P.T., quali eredi di R.T., unitamente a D. e M.T.,
quali eredi di S.T., tenuti a pagare quanto richiesto dalI’INAIL in via di
regresso ai loro danti causa e al germano di costoro, F.T., a titolo di costo
dell’infortunio occorso a R.T., maggiorato degli interessi legali; che avverso
tale pronuncia D. e M.T., nella spiegata qualità, hanno proposto ricorso per
cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con
memoria; che l’INAIL ha resistito con controricorso, contenente ricorso
incidentale fondato su un motivo e anch’esso successivamente illustrato con
memoria; che F.T. e gli eredi di R.T. non hanno svolto in questa sede attività
difensiva; che il Pubblico ministero ha rassegnato conclusioni scritte con cui
ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l’accoglimento del ricorso
incidentale;
Considerato in diritto
che, con il primo motivo del ricorso principale, i
ricorrenti denunciano omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità e
comunque infondatezza dell’azione di regresso promossa dall’INAIL nei confronti
del loro dante causa per non essere l’infortunato R.T. lavoratore dipendente
bensì socio della s.d.f. F.lli T., nonché germano dei chiamati in regresso;
che, con il secondo motivo, i ricorrenti si dolgono
che la Corte territoriale non abbia pronunciato sulla domanda con cui essi
avevano chiesto accertarsi il concorso di colpa dell’infortunato R.T. e la
consequenziale rideterminazione dell’importo dovuto all’INAIL; che, con il
terzo motivo, i ricorrenti lamentano omessa pronuncia sulla domanda di riforma
della sentenza di prime cure nella parte in cui aveva affermato la loro
responsabilità solidale con F.T., e non parziaria siccome eredi, come peraltro
domandato dall’INAIL fin dal ricorso introduttivo del giudizio;
che, con l’unico motivo del ricorso incidentale,
l’INAIL denuncia violazione degli artt. 10 e 11, T.U. n. 1124/1965,
nonché dell’art. 1223 c.c., per avere la Corte
territoriale escluso che il credito fatto valere fosse suscettibile di
rivalutazione monetaria, ancorché costituisca credito di valore;
che il primo motivo del ricorso principale è
infondato, stabilendo l’art. 9,
T.U. n. 1124/1965, che, agli effetti dell’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, le società, anche di fatto e comunque denominate, che
siano costituite da prestatori d’opera, sono considerate “datori di
lavoro” nei confronti dei propri soci che prestino opera manuale nella
società stessa;
che, con riguardo al secondo motivo, deve
preliminarmente rilevarsi che fin dalla costituzione in primo grado gli odierni
ricorrenti ebbero a dedurre che in capo al loro dante causa il giudice penale
aveva individuato soltanto un «non rilevante grado di colpa», atteso che anche
la «parte lesa», ossia R.T., avrebbe dovuto «concorrere ad apprestare le opere
provvisionali necessarie ad evitare pericoli di caduta alle persone impegnate
nel lavoro» (così la memoria di costituzione dei ricorrenti in primo grado e la
sentenza del Pretore di Crotone sulla scorta del cui accertamento l’INAIL ha
promosso il presente giudizio, debitamente trascritte a pagg. 28-29 del ricorso
per cassazione); che, pertanto, affatto erroneamente la Corte territoriale ha
ritenuto che la questione della corresponsabilità di R.T. fosse stata per la
prima proposta in grado di appello, dichiarandola inammissibile;
che l’accoglimento del secondo motivo del ricorso
principale importa l’assorbimento del terzo e del ricorso incidentale,
riguardando entrambi questioni logicamente successive alla determinazione del
costo dell’infortunio imputabile agli odierni ricorrenti;
che la sentenza impugnata va pertanto cassata in
relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d’appello di Reggio
Calabria, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo del ricorso principale,
rigettato il primo e assorbiti il terzo e il ricorso incidentale.
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo
accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Reggio Calabria, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.