Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 settembre 2021, n. 24033
Controversie di lavoro, Mancata notificazione del ricorso e
del decreto di fissazione dell’udienza, Improcedibilità dell’impugnazione
Con sentenza del 27.5.15 la corte d’appello di Palermo
ha dichiarato l’improcedibilità dell’appello avverso la sentenza del tribunale
di Sciacca del 2014 con la quale era stata respinta l’opposizione a precetto
presentata dal signor T. nei confronti dell’ente in epigrafe.
In particolare, la corte territoriale ha rilevato
che l’appellante non aveva notificato il ricorso e il decreto presidenziale di
fissazione dell’udienza nonostante la comunicazione rituale della cancelleria
della data dell’udienza ed ha ritenuto non dovuta la trasmissione del decreto da
parte della cancelleria e non possibile assegnare un nuovo termine all’udienza
per una nuova notifica.
Avverso tale sentenza ricorre il sig. T. per un
motivo, cui resiste l’Ente con controricorso.
Con unico motivo di ricorso si deduce -ex art. 360
co. 1 n. 3 c.p.c.- violazione dell’articolo 111 Cost., 6 CEDU e 415, 421 e 291
c.p.c., per non esser stata autorizzata la rinotifica dell’appello.
Il ricorso è infondato.
Le Sezioni Unite di questa Corte, nella Sentenza n.
20604 del 30/07/2008 (Rv. 604555 – 01) hanno affermato che, nel rito del
lavoro, il principio secondo il quale l’appello, pur tempestivamente proposto
nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del
decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, è applicabile al
procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro – per
identità di “ratio” di regolamentazione ed ancorchè detto
procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un
mezzo di impugnazione – sicchè, anche in tale procedimento, la mancata notifica
del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell’udienza determina
l’improcedibilità dell’opposizione e con essa l’esecutività del decreto
ingiuntivo opposto.
Il principio è stato ribadito più di recente, nella
specifica materia del lavoro, da Cass. Sez. L – , Sentenza n. 6159 del
14/03/2018 (Rv. 647533 – 01), secondo la quale nelle controversie di lavoro in
grado d’appello, la mancata notificazione del ricorso e del decreto di
fissazione dell’udienza determina l’improcedibilità dell’impugnazione, senza
possibilità per il giudice di assegnare un termine perentorio per provvedervi,
in quanto tale omissione lede la legittima aspettativa della controparte al
consolidamento, entro un termine predefinito e ragionevolmente breve, di un
provvedimento giudiziario già emesso, a differenza di quanto avviene nel
processo del lavoro di primo grado, dove la notifica del ricorso assolve
unicamente la funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio (v. pure
Sez. 1, Ordinanza n. 30968 del 27/11/2019, Rv. 656274 – 01).
Il ricorso deve dunque essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Sussistono invece i requisiti processuali per il
raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per
compensi professionali, oltre spese al 15 % ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115
del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.