Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 settembre 2021, n. 24140
Tributi, Credito d’imposta per incremento dell’occupazione,
Art. 7, Legge n. 388 del 2000, Computo nuovi assunti che rientrino nel novero
delle persone con disabilità, Onere di prova, Valutazione della
documentazione contabile del datore di lavoro
Rilevato che
1. La Commissione tributaria regionale della
Sicilia, sezione distaccata di Messina, rigettava l’appello proposto da G.R.
avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Messina
(n.396/7/06), che aveva respinto il ricorso presentato dal contribuente avverso
l’avviso di recupero di un credito d’imposta per gli anni 2002 e 2004, ai sensi
dell’art. 7 della legge n. 388 del 2000, in quanto indebitamente utilizzato. Il
giudice d’appello, in particolare, evidenziava che dalle risultanze del
processo verbale di constatazione, oltre che dai dati forniti dall’anagrafe
tributaria e dal modello F24, non emergeva alcun riferimento da parte
dell’Ufficio al lavoratore portatore di handicap ma, anzi, erano indicati altri
lavoratori, con la puntuale specificazione degli elementi e dei dati che
avevano condotto al recupero del credito in contestazione.
La pretesa erroneità dei calcoli era, dunque, priva
di qualsiasi fondamento. L’avviso di accertamento era supportato da idonea
motivazione, con indicazione dei singoli elementi e dei dati emersi dall’esame
della documentazione.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per
cassazione il contribuente.
3. Resiste con controricorso l’Agenzia delle
entrate.
Considerato che
1. Con il primo motivo di impugnazione il
contribuente deduce “l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che
è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo
comma, n. 5, c.p.c., risultante a seguito della lettera b comma 1, dell’art. 54
decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012-oppure:
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa fatti controversi e
decisivi per il giudizio – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5,
c.p.c., nella formulazione antecedente l’art. 54, primo comma, lettera b, del
decreto-legge n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 2012”. In sede di
appello il contribuente ha censurato l’operato dell’Ufficio per erroneità dei
calcoli con riferimento alla dedotta mancata considerazione di un lavoratore
portatore di handicap, oltre che per difetto di motivazione dell’impugnato
provvedimento di recupero di imposta e delle relative sanzioni. Il giudice
d’appello ha, invece, fatto riferimento, nel rigettare il gravame, alle
risultanze del controllo incrociato eseguito tra processo verbale di
constatazione, anagrafe tributaria e modello F24. Da tali documenti non
emergeva alcun riferimento da parte dell’Ufficio al lavoratore portatore di
handicap ma, anzi, erano indicati altri lavoratori. In realtà, il giudice
d’appello non ha considerato la circostanza che nel processo verbale di
constatazione non si è tenuto conto della documentazione contabile del datore
di lavoro G.R., da questi consegnata al momento dell’accertamento, attestante
la presenza, all’interno della ditta, del lavoratore G.P., portatore di
handicap, e come tale rientrante nelle agevolazioni di cui all’art. 7 della
legge n. 388 del 2000 oltre che della circolare n. 1/E del 3 gennaio 2001
dell’Agenzia delle entrate. Nella specie, dal libro matricola e dal riepilogo
crediti e compensazioni depositati in atti, come da prospetto riepilogativo,
emerge che il fruito credito d’imposta riguardava tre lavoratori, segnatamente
S.M., G.I. e G.P., quest’ultimo portatore di handicap, regolarmente assunto in
data 7 gennaio 2002. I calcoli elaborati dall’Agenzia delle Entrate sono,
quindi, diversi da quelli prospettati dal datore di lavoro e corrispondenti al
credito d’imposta utilizzato, proprio perché gli accertatori hanno omesso di
inserire la posizione del lavoratore G.P. affetto da handicap, e quindi
rientrante nelle agevolazioni di cui all’art. 7 della legge n. 388 del 2000.
Pertanto, già nel processo verbale di constatazione non si è tenuto conto della
documentazione contabile del datore di lavoro.
2. Con il secondo motivo di impugnazione il
ricorrente lamenta “la violazione o falsa applicazione dell’art. 7 della legge
n. 388 del 2000, quarto e quinto comma sub b, nonché della circolare
esplicativa del 3 gennaio 2001, n.1/E, dell’Agenzia delle entrate (requisiti
soggettivi dei nuovi assunti), in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,
c.p.c.”. I verbalizzanti, nel processo verbale di constatazione, che ha dato
poi luogo all’avviso di recupero del credito d’imposta da parte dell’Agenzia
delle entrate, non hanno indicato il lavoratore G.P., il cui nominativo
risultava dalla documentazione dell’azienda loro consegnata al momento
dell’accertamento. Ciò ha comportato l’errata determinazione da parte
dell’Agenzia delle entrate del credito d’imposta, al quale aveva diritto il
datore di lavoro.
2.1. I due motivi di impugnazione, che vanno
trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono fondati.
2.2.Invero, ai sensi dell’art. 7, comma 1, della
legge 388/2000 “ai datori di lavoro, che nel periodo compreso tra il 1 ottobre
2000 e il 31 dicembre 2003 incrementano il numero dei lavoratori dipendenti con
contratto di lavoro a tempo indeterminato è concesso un credito d’imposta”.
Al comma secondo si precisa che “il credito
d’imposta è commisurato, nella misura di lire 800.000 per ciascun lavoratore
assunto e per ciascun mese, alla differenza tra il numero dei lavoratori con
contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese rispetto al
numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente
occupati nel periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000. Il
credito di imposta decade se, su base annuale, il numero complessivo dei
lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i
lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o
pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel
periodo compreso tra il 1° ottobre 1999 e il 30 settembre 2000”.
Al comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388
(incentivi per l’incremento della occupazione) si dispone che “Il credito
d’imposta, che non concorre alla formazione del reddito e del valore della
produzione rilevante ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive
né ai fini del rapporto di cui all’art. 63 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, è utilizzabile, a decorrere dal 1° gennaio 2001, esclusivamente
in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.
Inoltre, ai sensi del quinto comma dell’art. 7
citato “Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta a condizione che: a) i
nuovi assunti siano di età non inferiore a 25 anni; b) i nuovi assunti non
abbiano svolto attività di lavoro dipendente a tempo indeterminato da almeno 24
mesi o siano portatori di handicap individuati ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104; c) siano osservati i contratti collettivi nazionali anche con
riferimento ai soggetti che non hanno dato diritto al credito d’imposta;”.
3. Nella specie, il giudice d’appello ha ritenuto
che, sulla scorta dei dati rinvenibili dal processo verbale di constatazione,
dall’anagrafe tributaria e dal modello F24, non emergeva alcun riferimento al
lavoratore portatore di handicap ma erano stati indicati, invece, altri
lavoratori, con specificazione degli elementi e dei dati che avevano condotto
al recupero del credito in contestazione.
4. Tuttavia, dal ricorso per cassazione emerge che
dal libro matricola e dal riepilogo crediti e compensazioni, documenti prodotti
con il ricorso per cassazione sub numeri 3, 5 e 6, risultava che il credito
d’imposta riguardava tre lavoratori, S.M., G.I. e G.P., quest’ultimo, tra
l’altro, portatore di handicap, regolarmente assunto in data 7 gennaio 2002. Il
ricorrente ha anche precisato che il lavoratore G.P. non era stato indicato in
alcun modo nel processo verbale di constatazione, che non aveva considerato la
documentazione contabile del datore di lavoro, attestante la presenza,
all’interno della ditta, proprio del lavoratore G.P., portatore di handicap e,
quindi, rientrante nelle agevolazioni di cui all’art. 7 della legge n. 388 del
2000, esplicitate nella circolare del 3 gennaio 2001, n. 1/E dell’Agenzia delle
entrate.
V’è stato, dunque, l’omesso esame di un fatto
decisivo da parte del giudice d’appello, in quanto il lavoratore G.P., essendo
portatore di handicap, deve essere considerato tra i lavoratori assunti, per i
quali è previsto in favore del datore di lavoro un credito d’imposta.
5. La sentenza impugnata deve, quindi, essere
cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia,
sezione distaccata di Messina, in diversa composizione, che si adeguerà al
seguente principio di diritto: “In tema di imposte sui redditi, ai fini del
riconoscimento del credito di imposta per incentivi per l’incremento della
occupazione, di cui all’art. 7, primo comma, della legge n. 388 del 2000, deve
tenersi conto, ai sensi del quinto comma dello stesso articolo, anche dei nuovi
assunti che rientrino nel novero delle persone con disabilità, individuati ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con esame anche della documentazione
in possesso della società, costituita dal libro matricola e dal riepilogo
crediti e compensazioni, non essendo esaustivi i dati emergenti dal processo
verbale di constatazione, dall’anagrafe tributaria e dal modello F24” e
provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata,
con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione
distaccata di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche
sulle spese del giudizio di legittimità.