Con la Circolare n. 8 del 2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce i primi chiarimenti in merito alle disposizioni, introdotte dal c.d. Decreto Rilancio, sul regime di restituzione “al netto” delle ritenute delle somme indebitamente erogate ai lavoratori dai sostituti d’imposta.

Nota a AdE, Circ. 14 luglio 2021, n. 8

Marialuisa De Vita

Con la circolare n. 8 del 14 luglio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti sull’ambito applicativo delle recenti disposizioni che disciplinano le modalità di restituzione al sostituto di imposta di somme, indebitamente percepite, assoggettate a tassazione in anni precedenti.

Come noto, l’art. 150 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”) ha introdotto, nell’art. 10 del TUIR, il comma 2-bis con il quale è stata espressamente prevista la modalità di restituzione “al netto”, in aggiunta a quella “al lordo” (che resta possibile), della ritenuta subita, già prevista dalla lettera d-bis del medesimo articolo.

La nuova disposizione recepisce l’orientamento, affermatosi nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la restituzione de quo deve riguardare solo le somme entrate nella concreta disponibilità del percettore (cfr. Cass. n. 19735/2018; Cass. nn. 15755/2019), sicché, nelle ipotesi di somme assoggettate a ritenuta, la relativa restituzione deve avvenire al “netto” della stessa ritenuta subita.

Ciò premesso, con la circolare in esame l’Agenzia delle Entrate ha chiarito, da un lato, le condizioni di operatività della restituzione “al netto” e, dall’altro, le modalità di calcolo e recupero del credito di imposta riconosciuto al sostituto d’imposta dal co. 2 dell’art. 150 del Decreto.

Quanto al primo profilo, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che la restituzione delle somme “al netto” della ritenuta si applica nell’ipotesi in cui le somme da restituire siano state assoggettate a qualsiasi titolo a ritenuta alla fonte e, dunque, sia a titolo di imposta, sia a titolo di acconto, nonostante la rubrica dell’art. 150 richiami solo la ritenuta a titolo di acconto.

Nell’ipotesi in cui l’indebito sia relativo ad una parte della somma complessivamente erogata in anni precedenti, nel silenzio della legge, la circolare ha chiarito che il sostituto dovrà sottrarre dall’importo lordo che il contribuente è tenuto a corrispondere, la quota parte delle ritenute operate ai fini IRPEF, proporzionalmente riferibili all’indebito.

Quanto al secondo profilo, l’art. 150 ha riconosciuto al sostituto di imposta un credito di imposta pari al 30% delle somme restituite al netto delle ritenute, al fine di consentirgli il recupero delle ritenute operate e versate all’Erario. Tale credito deve essere calcolato sull’importo netto restituito e, laddove la restituzione abbia ad oggetto somme che sono state tassate solo in parte, il credito di imposta deve essere calcolato sulle somme restituite al netto di quelle che non erano state tassate al momento dell’erogazione.

L’Amministrazione finanziaria ha poi chiarito che il diritto al credito di imposta sorge «quando non può più essere eccepita la legittimità della pretesa alla restituzione», ovverosia in presenza di una sentenza passata in giudicato o di accordo concluso tra le parti e, quindi, a prescindere dall’effettiva restituzione, nonché dall’eventuale rateizzazione.

In caso di effettiva restituzione, il credito sarà utilizzabile dal sostituto nel periodo d’imposta in cui è avvenuta la restituzione, di cui dovrà essere data evidenza nella Certificazione Unica e nel modello 770.

Il diritto al credito di imposta non spetta nell’ipotesi in cui il sostituto è un’Amministrazione dello Stato. In questo caso, data la coincidenza tra il sostituto d’imposta e il soggetto creditore del tributo si realizza una sorta di compensazione che lo Stato opera attraverso una ritenuta diretta tra il credito fiscale ed il controcredito del contribuente.

Infine, la Circolare ha chiarito che la restituzione “al netto” opera con riferimento alle somme restituite dal 1º gennaio 2020, facendo così salvi i rapporti già definiti alla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”, ovverosia alla data del 19 maggio 2020.

Restituzione delle somme tassate in anni precedenti: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
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