Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 settembre 2021, n. 24480
Rapporti di lavoro irregolari, Omissioni contributive,
Verbale di accertamento, Dichiarazioni dei lavoratori, Prova
Rilevato che
1. con sentenza n.297 del 2014, la Corte di Appello
di Genova ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado e ridotto il
credito di cui al verbale di accertamento e alla cartella di pagamento, opposti
dall’attuale ricorrente, per omissioni contributive, sanzioni e somme
aggiuntive in riferimento ai numerosi rapporti di lavoro irregolari;
2. la Corte di merito, disattesa l’eccezione di
inammissibilità del gravame per difetto di specificità, valorizzava le
dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori verbalizzanti nel corso
dell’accertamento, confermate dalle deposizioni raccolte dal primo giudice e
dalle risultanze dei tabulati S., dimostrativi soltanto della presenza dei
lavoratori nell’area di F., non fornendo indicazioni sull’orario di lavoro, ed
escludeva, pertanto, la prova del lavoro straordinario; riteneva subordinato il
rapporto intercorso con L., svoltosi con le stesse modalità nonostante le
molteplici tipologie contrattuali adottate, analogamente al rapporto intercorso
con il lavoratore A.; riteneva non provata la subordinazione per la lavoratrice
M., la quale non percepiva alcun compenso per le prestazioni rese trattandosi
di attività per conto di associazioni di volontariato; i restanti addebiti,
riferiti ad altri lavoratori, compiutamente specificati nel verbale ispettivo,
erano rimasti attinti non già da specifici motivi di opposizione ma solo dalla
generica deduzione in ordine all’impossibilità di dedurre i dati relativi alle
presenze dei lavoratori dai tabulati S.;
3. avverso tale sentenza C.S. ha proposto ricorso,
affidato a due motivi, avverso il quale l’INPS, anche quale procuratore
speciale della S.C.C.I. s.p.a., ha conferito solo delega in calce alla copia
notificata del ricorso;
E.N. è rimasta intimata;
Considerato che
4. con i motivi di ricorso si deduce violazione
dell’art. 132, n. 4 cod.proc.civ. per avere la
Corte di merito respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame con
motivazione meramente apparente ed insiste per l’inammissibilità del gravame,
per difetto di specificità, per plurimi profili;
5. il motivo è da rigettare perché la Corte di
merito ha motivato sul rigetto dell’eccepita inammissibilità del gravame e la
motivazione non è meramente apparente;
6. costituisce orientamento consolidato di questa
Corte quello secondo cui affinché sia integrato il vizio di mancanza o
apparenza della motivazione – agli effetti di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. – occorre che la
motivazione della sentenza manchi del tutto, vuoi nel senso grafico vuoi nel senso
logico ovvero allorché la motivazione, pur formalmente esistente, sia talmente
contraddittoria da non permettere di riconoscerla come giustificazione del
decisum (v., fra tante, Cass., Sez. Un., n. 8053
del 2014) mentre il vizio non ricorre quando vi sia difformità rispetto
alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul
significato attribuiti, dal giudice di merito, agli elementi delibati (v. Cass.
nn. 14633 e 26003 del 2020);
7. con gli ulteriori profili di censura, pur
illustrando un preteso difetto di specificità, non si devolve il vizio secondo
il paradigma dell’error in procedendo, ma si illustra ulteriormente la
complessiva doglianza per motivazione apparente;
8. con il secondo motivo, deducendo violazione degli
artt 2697 e 2729
cod.civ. e 116 cod.proc.civ., si censura la
sentenza per avere fondato l’accertata subordinazione del rapporto intercorso
con L. sulle sole dichiarazioni da questi rese agli ispettori verbalizzanti con
la conseguenza che l’onere probatorio a carico dell’INPS non poteva ritenersi
assolto sulla base delle predette dichiarazioni del lavoratore interessato
all’accertamento e analoghe considerazioni vengono svolte in riferimento al
lavoratore A.;
9. il motivo è da rigettare;
10. la Corte di merito ha valutato complessivamente
il compendio istruttorio, e non esclusivamente l’esito delle dichiarazioni rese
agli ispettori verbalizzanti, e ha rimarcato l’identica modalità esecutiva
nonostante le molteplici forme contrattuali adottate nel tempo; la stessa
stipulazione dei due contratti solo pochi mesi prima, pendente l’accertamento
ispettivo, nel tentativo di regolarizzare la posizione; le dichiarazioni non
smentite, adeguatamente, dal testimoniale acquisito che aveva, anzi, messo in
risalto il ruolo svolto di capo officina, capo cantiere, coordinatore degli
altri lavoratori; del pari per A., le cui dichiarazioni, rese agli ispettori
verbalizzanti, avevano trovato adeguati riscontri nelle dichiarazioni degli
altri dipendenti;
11. per il resto le censure si risolvono in
un’inammissibile richiesta di un più appagante apprezzamento delle risultanze
istruttorie e in un’inammissibile pretesa di riesame del merito;
12. non si provvede alla regolazione delle spese per
non avere la parte intimata svolto attività difensiva;
13. ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater,
d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a
carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater,
d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a
carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,co. 1, se dovuto.