Gli obblighi di comunicazione e la registrazione sul LUL non si applicano a quei rapporti (farmacista svolgente una prestazione professionale coordinata e continuativa) che, pur rientrando in via astratta nella nozione della c.d. parasubordinazione, non comportino un rischio effettivo di abuso ed elusione della normativa inderogabile in materia di lavoro.
Nota Cass. 7 settembre 2021, n. 24082
Alfonso Tagliamonte
Sulla collaborazione resa in forma coordinata e continuativa grava sul committente, ai sensi del combinato disposto dell’art. 4 bis, D.LGS. n. 181/2000 e dell’art. 9 bis, co. 2, D.L. n. 510/1996, conv. con mod. dalla L. n. 608/1996, l’obbligo, tra gli altri, di dare comunicazione dell’instaurazione di tale tipo di rapporto, entro il giorno antecedente all’inizio dello stesso, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro.
Il co.1, dell’art.39, D.L. n. 112/2008, conv. con mod. nella L. n. 133/2008, statuisce poi che: “1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo…”.
Nella fattispecie, la Corte di appello di Sassari, con la pronuncia n. 469 del 2014, aveva confermato la pronuncia di prime cure, rilevando che: a) il lavoratore aveva svolto, quale farmacista, attività lavorativa presso la farmacia destinataria del ricorso; b) che aveva una propria partita IVA; nel medesimo periodo aveva prestato attività lavorativa subordinata part-time presso altra farmacia; aveva svolto le proprie ferie, previo avviso alla titolare ed aveva le chiavi della farmacia; c) nello specifico aveva svolto una prestazione professionale coordinata e continuativa in relazione alla quale sussisteva l’obbligo di comunicazione ex art. 4 bis, co. 2 D.LGS. n. 181/2000.
Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la Corte di Cassazione (7 settembre 2021, n, 24082) ha osservato che “i suddetti obblighi di comunicazione non possono trovare applicazione a quei rapporti che, pur rientrando in via astratta nella nozione della c.d. parasubordinazione, non comportino un rischio effettivo di abuso ed elusione della normativa inderogabile in materia di lavoro, tutelati dalla normativa citata”.
Tra queste attività lavorative vanno ascritte, a parere del Collegio, quelle inerenti alle professioni intellettuali, il cui esercizio è condizionato ad una previa iscrizione ad appositi albi o elenchi ai sensi dell’art. 2229 c.c. e che si sostanziano in una prestazione intellettuale.
Secondo i giudici, il fondamento di tale esclusione si ravvisa in un duplice ordine di ragioni: a) per quanto concerne le attività rientranti nell’esercizio di una professione intellettuale risulta “notevolmente mitigato il rischio di condotte elusive e in violazione delle normative a tutela dei lavoratori”; b) per le suddette attività, non è invocabile la ratio principale sottesa all’articolato sistema di comunicazioni delineato dal legislatore. “Infatti, la finalità normativa di costruire un apparato di monitoraggio e valutazione della domanda e dell’offerta di lavoro mediante la previsione di precisi obblighi di comunicazione non può ritenersi sussistente nell’ipotesi di attività professionali, il cui esercizio è già condizionato ad un’iscrizione ad apposito albo o elenco”; iscrizione che assicura in modo adeguato il perseguimento dei fini di monitoraggio delle politiche del lavoro e di tutela dei lavoratori, svolgendo una funzione informativa sia per i terzi, che intendano avvalersi dell’opera professionale di uno degli iscritti, sia di ogni altro soggetto che abbia interesse a prendere conoscenza dei dati ivi contenuti.
La Cassazione ha pertanto ritenuto insussistenti le violazioni contestate alla ricorrente (riferibili ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), iscritta nell’apposito albo dei farmacisti ex art. 2229 c.c., titolare di una propria partita IVA e che, peraltro, risultava incontestabilmente prestare, nel medesimo periodo, già attività lavorativa subordinata part-time presso altra farmacia.