Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 settembre 2021, n. 34110
Infortunio sul lavoro, Difetto di diligenza nella scelta
dell’impresa affidataria del trasporto, Omessa verifica dei requisiti tecnici
professionali, Attività ispettiva
Ritenuto in fatto e considerato
in diritto
1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di
L’Aquila condannava N. T. alla pena di euro 9.000 di ammenda, perché ritenuto
responsabile, nella veste di legale rappresentate della T. A. S. Italia s.p.a.,
del reato di cui all’art. 157, comma 1, lett. b), in relazione all’art. 90,
comma 9, lett. a), d.lgs. n. 81 del 2008, perché, durante l’attività ispettiva
effettuata a seguito di infortunio sul lavoro, si accertava che la committenza
non aveva verificato l’idoneità della ditta F. s.p.a. in merito alla capacità
organizzativa, alla disponibilità di forza lavoro, macchine e attrezzature, in
quanto la ditta F. s.p.a. effettuava i lavori utilizzando anche un dipendente
non proprio, ma della ditta Italica soc. coop. In L’Aquila, l’11 marzo 2015. Il
Tribunale, inoltre, mandava assolto l’imputato dal reato di cui all’art. 55,
comma 5, lett. d), in relazione all’art. 26, comma 3, d.lgs. n. 81 del 2008,
perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, a mezzo
del difensore di fiducia, ha proposto “atto di appello”, affidato a
sei motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce errata
applicazione degli artt. 89 e 90, comma 9, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008.
Premette il ricorrente che la vicenda riguardava l’esecuzione di un contratto
di fornitura, spedizione e trasporto di un forno speciale per la cottura di
lavorati spaziali, prodotto dalla ditta A. s.p.a., presso il cui stabilimento
era stato ritirato dalla ditta F. s.p.a., azienda di trasporto che aveva il
compito di consegnarlo alla T.A.S. s.p.a., cui era legata da un contratto
quadro di trasporto. Orbene, secondo il difensore, il Tribunale ha errato nel
ritenere che l’art. 90 d.lgs. n. 81 del 2008 sia applicabile nel caso in esame,
e ciò in quanto non si sarebbe in presenza né di un cantiere temporaneo (o
mobile), secondo la definizione di cui all’art. 89, comma 1, lett. a) d.lgs. 81
del 2008, e nemmeno di un contratto relativo al settore impiantistico, posto
che la ditta F. non era stata incaricata anche del montaggio del forno, e
considerando che la circolare del Ministero del Lavoro n. 30 del 5 marzo 1998
esclude gli impianti dal campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. n. n.
494 del 1996, il cui contenuto è stato recepito dal Titolo IV del d.lgs. n. 81
del 2008. Nel caso in esame, pertanto, troverebbero applicazioni le
disposizioni di cui all’art. 26 d.lgs. n. 81 di 2008.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta l’erronea
applicazione dell’art. 90, comma 9, lett. a) d.lgs. n. 81 del 2008. Evidenzia
il difensore che la T.A.S. aveva regolarmente proceduto alla verifica
dell’idoneità tecnico professionale con riferimento sia alla F. s.p.a., sia
alla subappaltatrice I. Soc. Coop., con risulta dalla documentazione prodotta
all’udienza del 9 dicembre 2019.
2.3. Con il terzo motivo si eccepisce l’assenza di
motivazione in ordine all’omessa verifica dei requisiti tecnici professionali
dell’azienda incaricata, non avendo il Tribunale spiegato perché, nonostante
l’acquisizione dell’autodichiarazione attestante l’idoneità tecnico professione
e del certificato CCIAAA, la T.A.S.I. sia incorsa nel difetto di diligenza
nella scelta dell’impresa affidataria del trasporto.
2.4. Con il quarto motivo si eccepisce l’erronea
attribuzione all’imputato della qualifica di legale rappresentante di T.A.
s.p.a., in quanto, sul punto, la motivazione è assente.
2.5. Con il quinto motivo si denuncia l’erronea
applicazione dell’art. 157 d.lgs. n. 81 del 2008, in quanto il Tribunale è
incorso in errore nella determinazione della pena, ben superiore al massimo
edittale.
2.6. Con il sesto motivo si deduce l’assenza di
motivazione in ordine alla mancata applicazione dei benefici di legge.
3. In data 22 giugno 2021, il difensore
dell’imputato ha depositato i seguenti documenti richiamati nel ricorso:
contratto quadro di trasporto sottoscritto il 21 febbraio 2005;
autodichiarazione attestante l’idoneità tecnico-professionale di F. s.p.a.;
certificato CCIAAA F. s.p.a.; autodichiarazione attestante l’idoneità
tecnico-professionale di I. Soc.Coop.; certificato CCIAAA I. Soc.Coop.
4. Il ricorso appare fondato con riferimento al
primo motivo, con assorbimento dei motivi ulteriori.
5. Invero, nella succinta motivazione il Tribunale
non ha spiegato perché, nella vicenda in esame, trovano applicazione le
disposizioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008, che detta
“Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili”,
come definiti dall’art. 89, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 81 del 2008, vale a
dire “qualunque luogo il cui si effettuano lavori edili o di ingegneria
civile il cui elenco è riportato nell’allegato X”.
Nella vicenda in esame, parrebbe di comprendere
(cfr. p. 3 della sentenza) che l’attività svolta dalla F. s.p.a. fosse
riconducibile alla mera fornitura di materiali o attrezzature e ai lavori o
servizi di durata inferiore a cinque uomini-giorno, senza chiarire se alla F.
s.p.a. fosse anche demandato il compito di montaggio del forno, circostanza non
accertata e comunque contestata dal ricorrente.
5. In relazione a tale aspetto, si imporrebbe
l’annullamento con rinvio per integrare la motivazione sul punto.
Si deve però rilevare che il reato si è prescritto
l’11 marzo 2020; di conseguenza, trova applicazione il principio secondo cui,
in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede
di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il
giudice del rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla
declaratoria della causa estintiva (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009,
Tettamanti, Rv. 244275).
6. La sentenza impugnata deve perciò essere
annullata senza rinvio per essere il reato estinto per intervenuta
prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il
reato è estinto per prescrizione.