La cessazione del patto di non concorrenza non può avvenire in virtù di una condizione risolutiva affidata alla mera discrezionalità del datore di lavoro.

Nota a Cass. (ord.) 1 settembre 2021, n. 23723

Silvia Rossi

 

“La previsione della risoluzione del patto di non concorrenza rimessa all’arbitrio del datore di lavoro concreta una clausola nulla per contrasto con norme imperative”.

Questa, l’affermazione della Corte di Cassazione (ord.) 1 settembre 2021, n. 23723, in difformità da App. Bologna n. 936/2016, secondo cui, dato che il patto de quo era sottoposto ad una condizione potestativa a favore di parte datoriale, che si era riservata, al momento della risoluzione del rapporto, di decidere se avvalersene o meno, una siffatta clausola era da ritenersi nulla per contrasto con norme imperative. Tuttavia, nella fattispecie, “il contrasto con le norme imperative non era ravvisabile perché il datore di lavoro aveva esercitato il diritto di recesso ben sei anni prima della risoluzione del rapporto di lavoro per cui la lavoratrice non aveva subito alcun sacrificio, in relazione alla facoltà di riorganizzare il proprio futuro lavorativo e da indennizzare con la indennità pretesa”.

La Cassazione ha invece ribadito il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale “il fatto che, nella fattispecie, il recesso del patto di non concorrenza sia avvenuto in costanza di rapporto di lavoro non rileva, poiché i rispettivi obblighi si sono cristallizzati al momento della sottoscrizione del patto, il che impediva al lavoratore di progettare per questa parte il proprio futuro lavorativo e comprimeva la sua libertà; ma detta compressione, appunto ai sensi dell’art. 2125 c.c., non poteva avvenire senza l’obbligo di un corrispettivo da parte del datore: corrispettivo che, nella specie, finirebbe per essere escluso ove al datore stesso venisse concesso di liberarsi ex post dal vincolo” (v. Cass. n. 3/2018, in q. sito con nota di M.N. BETTINI).

Pertanto, dato che l’obbligazione di non concorrenza a carico del lavoratore per il periodo successivo alla cessazione del rapporto era sorto, nella fattispecie, fin dall’inizio del rapporto di lavoro, la rinunzia al patto stesso va considerata inesistente (v. Cass. n. 8715/2017), in quanto “mediante questa, si finisce per esercitare la clausola nulla, tramite cui la parte datoriale unilateralmente riteneva di potersi sciogliere dal patto, facendo cessare ex post gli effetti, invero già operativi, del patto stesso, in virtù di una condizione risolutiva affidata in effetti a mera discrezionalità di una sola parte contrattuale”.

Nullità del patto di non concorrenza e arbitrio datoriale
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