La condotta connotata da rischio elettivo esclude l’occasione di lavoro.
Nota a Cass. 3 agosto 2021, n. 22180
Fabrizio Girolami
Come noto, nel nostro ordinamento l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro garantita dall’INAIL comprende “tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni” (art. 2, co. 1, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e s.m.i., c.d. Testo unico sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali).
Il medesimo Testo unico stabilisce, altresì, che l’assicurazione infortunistica opera anche nell’ipotesi di infortunio occorso a lavoratore assicurato durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro (c.d. infortunio in itinere). A tale riguardo, l’art. 2, co. 3, D.P.R. n. 1124/1965 (aggiunto dall’art. 12, D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 e s.m.i.) stabilisce che: “salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l’assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti”.
Con la sentenza n. 22180 del 3 agosto 2021, la Corte di Cassazione ha precisato che la copertura assicurativa non copre gli infortuni verificatisi nel caso di interruzioni e deviazioni del percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro che siano “del tutto indipendenti dal lavoro” o comunque non necessitate.
Nel caso di specie, la moglie, in proprio e quale genitrice esercente la potestà sui figli minori, aveva convenuto in giudizio l’INAIL per ottenere il riconoscimento del diritto alla rendita ai superstiti e all’assegno una tantum previsti dall’art. 85, D.P.R. n. 1124/1965 in relazione all’infortunio del marito, lavoratore subordinato, che era deceduto in un incidente stradale nel tragitto casa-lavoro dopo essere andato a prendere e accompagnato a casa, a conclusione della serata, un collega di lavoro (barman impiegato presso un locale bar e pub ove prestava la propria attività) perché privo di mezzo di trasporto proprio.
Nel giudizio di primo grado il Tribunale di Roma aveva ritenuto fondata la domanda proposta dagli eredi ma la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, aveva accolto l’appello proposto dall’INAIL con conseguente rigetto della domanda di rendita e assegno.
Secondo la Corte territoriale, al fine di poter qualificare quale infortunio in itinere quello occorso al dipendente, sarebbe stato necessario accertare che il tragitto effettuato fosse quello normalmente utilizzabile per collegare l’abitazione con il luogo di lavoro, mentre l’eventuale deviazione avrebbe dovuto essere giustificata da causa di forza maggiore, da esigenze essenziali o dall’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
La condotta del lavoratore, secondo la Corte territoriale, configurava una fattispecie di “rischio elettivo” che interrompe il nesso di causalità tra condotta ed evento e non consente di configurare l’infortunio indennizzabile.
Nel giudizio di legittimità, la Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di appello, affermando quanto segue:
- la Corte territoriale ha correttamente accertato che la decisione del lavoratore di andare a prendere e riaccompagnare a casa, a conclusione della serata, il collega barman e la mancata percorrenza dell’iter normale per raggiungere la propria abitazione dal lavoro sono state “il frutto di una scelta nell’ambito di una pluralità di alternative possibili”;
- l’evento lesivo costituisce, pertanto, il frutto di un “arbitrario aggravamento del rischio” determinato dalla condotta del lavoratore, connotata da “rischio elettivo”, che esclude la c.d. “occasione di lavoro”;
- per “rischio elettivo” si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall’esercizio della prestazione lavorativa o a essa riconducibile, esercitata e intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, al di fuori dell’attività lavorativa a prescindere da essa, idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata;
- ne consegue che va esclusa la copertura assicurativa per l’infortunio occorso lungo un tragitto prescelto dal lavoratore per raggiungere il posto di lavoro dovuto a scelte per ragioni personali, estranee all’attività lavorativa ed esulanti la “normalità” del percorso casa-lavoro.