L’Agenzia delle entrate ha chiarito che i contributi destinati alle forme di previdenza complementare, nel limite di 5.164,67 euro, devono considerarsi deducibili dal reddito del lavoratore dipendente (anche) nel caso in cui tali contributi non risultino versati dal datore di lavoro o dal lavoratore.
Nota a AdE Risposta n. 589 del 15 settembre 2021
Francesco Palladino
L’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 589/2021, ha precisato che i contributi versati dal (solo) datore di lavoro – e non anche dal dipendente – alle forme pensionistiche complementari, nel limite di 5.164,57 euro, sono deducibili dal reddito del dipendente.
Il dubbio sollevato dall’istante traeva origine dalla formulazione letterale della disposizione di cui all’art. 8, co. 4, del D.LGS. n. 252/2005, secondo cui “i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57”.
Più in particolare, non era chiaro all’istante se la congiunzione “e” recata dal sopracitato art. 8 doveva essere intesa nel senso di ammettere la deducibilità dei suddetti contributi non solo nell’ipotesi in cui questi fossero versati dal dipendente e dal datore di lavoro, ma anche nell’ipotesi in cui fossero versati solamente da uno dei soggetti indicati nel sopracitato art. 8 (lavoratore, datore di lavoro o committente).
L’istante, in qualità di sostituto d’imposta ed ai fini di una corretta applicazione della ritenuta sul reddito da lavoro dipendente, propendeva per la deducibilità degli oneri sostenuti e versati dal lavoratore dipendente e non anche per quelli sostenuti dal (solo) datore di lavoro.
In replica alla soluzione interpretativa proposta dall’istante, l’Agenzia delle entrate, richiamando un suo precedente di prassi (Circ. n. 70/E del 2007), ha ritenuto, invece, che “l’espressione contenuta nel comma 4 dell’articolo 8, ovvero «somme versate dal lavoratore e dal datore di lavoro», benché utilizzi la congiunzione “e” debba essere intesa nel senso di ammettere la deducibilità anche nelle ipotesi di versamento da parte di uno solo dei soggetti”.
Conseguentemente, in base al combinato disposto dell’art. 10 del TUIR e dell’art. 8 del D.LGS. n. 252/2005, anche nell’ipotesi in cui i contributi in questione siano versati dal (solo) datore di lavoro – e non anche dal dipendente – resta comunque ferma, nel limite di euro 5.164,57, sia la loro deducibilità dal reddito del dipendente ai fini di una corretta applicazione della ritenuta (che, di fatto, non verrà operata dal datore di lavoro), sia la non concorrenza degli stessi alla formazione del reddito del dipendente ai sensi dell’art. 51, co. 2, lett. h), del TUIR.