Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 settembre 2021, n. 24962

Lavoro, Rideterminazione del trattamento economico, Domanda
di collocamento in esonero, Differimento

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n.
12/2015, rigettava l’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate avverso la
decisione del locale Tribunale che aveva accolto il ricorso di N.R., dipendente
della predetta Agenzia, contro la rideterminazione del trattamento economico –
non comprensiva dell’indennità cd. di capo team corrispostale fino al 31
dicembre 2009 – operata dall’Agenzia a seguito della richiesta di esonero dal
servizio avanzata dalla R. ai sensi dell’art. 72, comma 1, del d.l. n. 112 del
2008, conv. in I. n. 133 del 2008, esonero dapprima concesso a far data dal 1°
luglio 2009 e poi differito al 2 gennaio 2010.

Riteneva la Corte di appello che al momento
dell’accoglimento della domanda di collocamento in esonero (22 maggio 2009) la
R. esercitava effettivamente le funzioni di capo team, sicché a tale momento
doveva farsi riferimento per la detta determinazione, stante il principio di
affidamento della lavoratrice e la stessa lettera della norma, a nulla
rilevando che l’Agenzia delle Entrate avesse, con successivo provvedimento del
giugno 2009, chiesto ed ottenuto un breve differimento della data di
collocamento in esonero, e ciò per esigenze dell’amministrazione stessa,
differimento che non aveva comportato una revoca della precedente delibera di
accoglimento dell’istanza, ma solo l’effetto di spostarne alcuni mesi in avanti
la materiale esecuzione, sicché non aveva stabilito una nuova base di calcolo
del trattamento dovuto.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate affidato a due motivi.

3. N.R. ha resistito con controricorso.

4. Il Collegio ha proceduto in camera di consiglio
ai sensi dell’art. 23, comma 8 – bis d.l. n. 137 del 2020, convertito con I. n.
176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale.

5. Il Procuratore generale ha formulato le proprie
motivate conclusioni, ritualmente comunicate alle parti, insistendo per il
rigetto del ricorso.

6. La controricorrente ha depositato memoria.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle
Entrate denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 72, comma 3, del
d.l. n. 112 del 2008.

Censura la sentenza impugnata là dove, al fine di
determinare la retribuzione spettante alla R., ha tenuto conto del momento in
cui è stata accolta la sua domanda di esonero e non, invece, del momento in cui
la predetta è stata collocata nella nuova posizione.

Rileva che la disposizione è chiara nel fare
riferimento al trattamento goduto al momento della collocazione in esonero.

2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle
Entrate denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 72, comma 3, del
d.l. n. 112 del 2008.

Censura la sentenza impugnata per aver ricompreso,
tra le competenze accessorie su cui determinare la retribuzione della
lavoratrice in esonero, anche l’indennità di capo team nonostante che essa non
rientri tra le competenze accessorie su cui determinare il trattamento
retributivo del lavoratore in esonero.

3. I motivi, da trattare congiuntamente in ragione
dell’intrinseca connessione, sono infondati.

4. L’art. 73 del d.l. 5 giugno 2008, n. 112
convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo
ratione temporis applicabile prevedeva: <<1. Per gli anni 2009, 2010 e
2011 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed
Enti di ricerca nonché gli enti di cui all’articolo 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal
servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della
anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio
deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1°
marzo di ciascun anno a condizione che entro l’anno solare raggiungano il
requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La
disposizione non si applica al personale della Scuola. 2. È data facoltà
all’amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la
richiesta dando priorità al personale interessato da processi di
riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o
appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di
organico. 3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un
trattamento temporaneo pari al cinquanta per 

cento di quello complessivamente goduto, per
competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova
posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo
ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e
certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano
nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti
da individuare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal
cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in
posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei
fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità
[…]>>.

5. Ad avviso dell’Agenzia ricorrente, a tenore della
norma, rileverebbe, ai fini del calcolo del trattamento temporaneo, il momento
dell’effettivo collocamento in esonero e il diretto collegamento delle
componenti retributive alla prestazione lavorativa.

6. La suddetta affermazione, tuttavia, non si
confronta con il ragionamento della Corte territoriale.

Quest’ultima, infatti, ha innanzitutto richiamato il
principio dell’affidamento, che tutela l’esigenza del lavoratore di operare le
proprie valutazioni relative all’opzione per l’esonero dal servizio (la cui
domanda, per espressa previsione di legge, non è revocabile), tenendo conto del
trattamento economico in godimento, affidamento che, nella ricostruzione della
Corte felsinea, non può essere pregiudicato da una scelta dell’Amministrazione
di differire l’esecuzione dell’esonero (pur a seguito di accoglimento della
relativa domanda) ad un momento tale da determinare, quale trattamento
economico di riferimento, uno eventualmente minore, nelle more riconosciuto per
effetto di una sopravvenuta contingente situazione.

Sotto tale profilo i rilievi dell’Agenzia non
intercettano la ratio deciderteli – chiaramente espressa nella sentenza
impugnata – secondo cui la Corte territoriale aveva accolto già in data 22
maggio 2009 la domanda di esonero così come formulata, fissando quale data di
collocamento in esonero quello del 1° luglio 2009, limitandosi poi solo a
differire la materiale esecuzione dello stesso al 2 gennaio 2010 e ciò per
improrogabili esigenze di servizio (prevalenti in relazione al disposto del
comma 2).

Tale differimento era stato accettato dalla R. che
aveva, appunto, fatto affidamento sul mantenimento, quale base di calcolo, del
trattamento economico in godimento, per competenze fisse ed accessorie, al
momento della domanda – id est alla data del 22 maggio 2009 di accoglimento
della stessa -, trattamento che ricomprendeva pacificamente l’indennità per le
svolte funzioni di capo team, percepita fino a tutto il 2009.

Peraltro, nella specie, la Corte territoriale ha
rimarcato che l’amministrazione non aveva affatto respinto la domanda di
esonero né revocato la precedente delibera di accoglimento di tale domanda,
essendosi solo limita a differire, per proprie esigenze, la materiale
esecuzione di quest’ultima.

7. In una situazione come quella ricostruita dai
giudici di merito (di una domanda accettata e di una mera esecuzione differita)
è del tutto evidente che aderire alla tesi della ricorrente – che fa leva sul
dato testuale del trattamento economico in godimento al momento (effettivo) del
collocamento nella nuova posizione – si risolverebbe in uno sviamento del fine
della diposizione in esame.

Ed infatti si tratta di una norma, inserita in un
contesto di misure intese alla razionalizzazione della finanza pubblica oltre
che alla progressiva riduzione del personale in servizio, chiaramente intesa a
favorire pensionamenti anticipati con meccanismi incentivanti, tra cui rientra
l’istituto dell’esonero dal servizio con conservazione di un trattamento
temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per
competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova
posizione (contemperato dal principio di affidamento di cui sopra si è detto).

8. Sempre alla luce d’un approccio ermeneutico di
tipo teleologico va inteso il riferimento “al momento del collocamento
nella nuova posizione” che si legge nella norma de qual’è chiaro che tale
momento non può essere artificiosamente posticipato giusto il tempo (come
verificatosi nel caso di specie) di sottrarre l’incarico e il relativo
trattamento economico in relazione al quale il dipendente aveva ponderato la
propria scelta di essere collocato in esonero.

L’obiezione secondo cui, se così fosse stato, la
legge avrebbe fissato l’aggancio temporale (di individuazione della base di
computo del trattamento di esonero) alla data della domanda e non a quella del
“collocamento nella nuova posizione” non coglie nel segno: tale
ultima previsione – che non presuppone che la posizione ricoperta al momento
della domanda sia diversa da quella ricoperta all’atto del collocamento in
esonero – ha soltanto lo scopo di fissare un parametro cronologico certo e di
far sì che il dipendente fruisca degli eventuali automatismi retributivi che
maturino medio tempore (ossia non venga penalizzato da un’eventuale prolungata
cesura temporale fra la domanda e il suo accoglimento), non già di consentire
all’amministrazione, al solo fine di realizzare un risparmio, di sottrargli un
incarico da tempo ricoperto – e le relative voci accessorie – appena qualche
giorno prima di collocarlo in esonero (nel caso di specie la controricorrente
ha ricoperto il proprio incarico fino a tutto il 2009, vale a dire fino a due
giorni prima di essere esonerata dal servizio).

Diversamente, si consentirebbe al debitore di
adempiere quella che è pur sempre un’obbligazione contrattuale in modo
contrario alle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt.
1175 e 1375 cod. civ..

9. Del resto, tale trattamento temporaneo resta
fissato nella misura spettante per tutto il periodo di esonero, senza subire
rivalutazioni per effetto dei rinnovi contrattuali relativi a periodi
successivi al momento di collocamento in posizione di esonero, il che conferma
la rilevanza attribuita dalla Corte territoriale all’affìdamento della
dipendente sulla base di calcolo di riferimento.

10. Né è risolutivo il richiamo operato dall’Agenzia
ricorrente, quanto all’indennità di capo team, all’essere quest’ultima una
componente direttamente legata alla prestazione lavorativa e, come tale,
destinata ad essere mantenuta fin tanto che il dipendente svolga la relativa
funzione: infatti in materia non viene in rilievo (come invece avviene, ad
esempio, nel caso dei trasferimenti da un’amministrazione ad un’altra) la
riconoscibilità delle sole voci del trattamento accessorio correlate, non al
conseguimento di specifici obiettivi, bensì al profilo professionale o alle
peculiarità dell’amministrazione di appartenenza.

Si tratta, invece, di un ambito del tutto diverso e
di una scelta del legislatore in virtù della quale è l’intero trattamento
economico – e non soltanto le voci accessorie – a non avere alcun collegamento
con una prestazione lavorativa, che infatti cessa del tutto.

In altre parole, l’opzione legislativa è quella di
incentivare le adesioni al collocamento in esonero e in quest’ottica va letto
il riferimento ad un trattamento temporaneo, da riconoscersi al momento del
collocamento nella nuova posizione (che si configura come una sospensione del
rapporto di impiego: il dipendente verrà posto in quiescenza solo al momento
della cessazione della posizione di esonero), pari al cinquanta per cento di
quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie.

11. Da tanto consegue che il ricorso deve essere
respinto.

12. La regolamentazione delle spese segue la
soccombenza.

13. Non può trovare applicazione nei confronti
dell’Amministrazione dello Stato l’art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre
2012, n. 228, atteso che la stessa, mediante il meccanismo della prenotazione a
debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo
(cfr. Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna l’Agenzia ricorrente al
pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio
di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 5.000,00 per compensi
professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n.
115 del 2002 dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 settembre 2021, n. 24962
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: