Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 settembre 2021, n. 26142

Omissione contributiva, Avviso di addebito, Verbale
ispettivo, Sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro

 

Rilevato che

 

la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma
della sentenza del giudice di primo grado che, a seguito di riunione dei
giudizi, aveva respinto l’opposizione proposta dal Consorzio Edile S. avverso
la cartella di pagamento con la quale E.N. s.p.a. aveva intimato il pagamento
di somme a titolo di premi Inail omessi e relative sanzioni e avverso l’avviso
di addebito emesso dall’Inps per contributi omessi, pretese entrambe nascenti
dal medesimo verbale ispettivo che aveva ravvisato la natura subordinata del
rapporto di lavoro intercorso con i lavoratori G.B., L.G. e L.D., accertava
l’insussistenza dei crediti contributivi relativamente alle posizioni dei
fratelli L.;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione
l’Inail sulla base di unico motivo, illustrato mediante memoria;

Il Consorzio resiste con controricorso, mentre
l’Inps si costituisce con procura in calce al ricorso notificato;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis
cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

 

Considerato che

 

con unico motivo il ricorrente deduce violazione del
principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.),
con conseguente omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono
stati oggetto di discussione tra le parti, rilevando che sin dal primo grado di
giudizio e anche in sede di costituzione in appello aveva avanzato domanda
subordinata relativa all’accertata sussistenza di rapporto di lavoro
parasubordinato, pure assoggettato a tutela assicurativa INAIL, e, tuttavia, in
nessuna parte della sentenza vi era un riferimento alla possibile esistenza di
un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra le parti;

la censura è inammissibile poiché l’Inail non ha
trascritto il contenuto della presunta domanda subordinata avanzata in primo
grado, limitandosi a fare riferimento alle pg. 9 e 12 della memoria di
costituzione in sede d’appello, le cui parti riportate nel ricorso per
cassazione non consentono di evincere in che termini, secondo la
prospettazione, fosse stato strutturato il presunto rapporto di natura
parasubordinata, tanto più che nel verbale ispettivo si fa riferimento a una
precisa ipotesi di fonte contributiva, costituita dal lavoro subordinato, in
concreto ritenuta insussistente a seguito di verifica giudiziale;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va
rigettato e le spese sono liquidate secondo soccombenza in favore della parte
costituita, mentre nessun provvedimento deve essere adottato nei confronti
dell’Inps, che non ha svolto attività difensiva;

in considerazione della statuizione, sussistono i
presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il
ricorso;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore del
Consorzio Edile S. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in
complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al
15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da
parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso
art. 13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 settembre 2021, n. 26142
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