Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 settembre 2021, n. 26274

Inquadramento, CCNL per il Comparto degli Enti Pubblici Non
Economici, Svolgimento di fatto di mansioni riferite a livello superiore,
Conseguimento automatico di posizione economica superiore, Esclusione

 

Fatti di causa

 

Con sentenza del 27 maggio 2015, la Corte d’Appello
di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Busto Arsizio ed
accoglieva la domanda proposta da C. V. nei confronti dell’INAIL, avente ad
oggetto la condanna dell’Istituto al pagamento delle differenze retributive
maturate in relazione allo svolgimento per il periodo 1.6.2004/30.11.2009 delle
mansioni proprie dell’inquadramento superiore a quello posseduto di B1
implicante il trattamento economico corrispondente al superiore inquadramento
in B2 fino al 1.2.2008, allorché l’Istituto gli riconosceva detto inquadramento
e, da quella data, in ragione dell’anzianità di oltre un biennio di fatto
maturata in tale superiore posizione ordinamentale, il trattamento economico
conseguente al previsto passaggio, assunto come automatico, nella posizione
meramente economica di B3.

La decisione della Corte territoriale discende
dall’aver questa ritenuto che il Tribunale di Busto Arsizio, nel valutare le
mansioni di fatto svolte dal ricorrente, avesse dato corretto seguito alla
pronunzia resa dallo stesso Tribunale e poi confermata in appello sullo stesso
oggetto, relativo alla spettanza del superiore inquadramento in B2, ma con
riferimento ad un diverso periodo e che a ciò, decorso il biennio
contrattualmente previsto, dovesse far seguito il riconoscimento del
trattamento economico proprio della posizione B3 non contestato nella sua
quantificazione dall’Istituto.

Per la cassazione di tale decisione ricorre l’INAIL,
affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, il V..

Il Pubblico Ministero ha depositato la propria
requisitoria concludendo per l’accoglimento del ricorso;

che l’Istituto ricorrente ha poi presentato memoria;

 

Ragioni della decisione

 

– Con il primo motivo, l’Istituto ricorrente, nel
denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001,
16 del CCNL per il Comparto degli
Enti Pubblici Non Economici 16.2.1999, 1362
e 1363 in relazione all’art. 9 del CCI
30.7.1999 e all’Allegato 1, imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente
attribuito allo svolgimento di fatto di mansioni del profilo B2 l’effetto
giuridico del conseguimento di un posizione economica superiore che, ai sensi
del richiamato art. 52,
può derivare soltanto dall’inquadramento effettivo in B2. Con il secondo
motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 52, d.lgs. n. 165/2001,
5, 9 e 11 CCNL per il Comparto
Enti Pubblici Non Economici 1.10.2007, l’Istituto ricorrente ripropone con
riferimento alla disciplina posta in materia di classificazione del personale
in sede di rinnovo del contratto collettivo la medesima censura d cui al motivo
che precede.

– Entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente
connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, meritano accoglimento con
riguardo alla questione, tempestivamente sollevata dall’Istituto ricorrente,
dell’insussistenza del diritto del V. a vedersi corrispondere, per effetto
dell’anzianità maturata per oltre un biennio nella posizione ordinamentale B2
al medesimo pacificamente spettante, del trattamento economico dovuto per
effetto del conseguimento,  contrattualmente
previsto decorso il biennio di permanenza in B2, dello sviluppo economico in
B3, dovendosi interpretare la nuova disciplina posta in materia di
classificazione del personale dal CCNL di comparto
1.10.2007 (cfr. art. 11
e ss.) nel senso, viceversa disatteso dalla Corte territoriale, per cui i
passaggi ai livelli economici successivi avvengono sulla base di criteri
oggettivi di selezione, che tengano in considerazione il livello di esperienza
maturato, i titoli posseduti e gli specifici percorsi formativi e di
apprendimento professionale, così da evitare che il criterio legittimante
l’accesso ai livelli di sviluppo economico e come tale destinato a riflettere
un più elevato livello qualitativo del lavoro sia dato soltanto dal tempo di
permanenza nelle singole posizioni, come viceversa ha finito per affermare la
Corte territoriale riconoscendo spettante al ricorrente il trattamento  economico di B3 una volta decorso il biennio
di esercizio delle mansioni di B2.

Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza
impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Milano, in diversa
composizione, che provvederà in conformità, disponendo altresì per
l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa
composizione

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 28 settembre 2021, n. 26274
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