Le Casse di previdenza obbligatoria privatizzate non possono imporre ai propri pensionati un contributo di solidarietà.
Nota a Cass. (ord.) 24 agosto 2021, n. 23363
Alfonso Tagliamonte
“Gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei ragionieri e periti commerciali) non possono adottare, sia pure in funzione dell’obbiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore”.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione (ord.) 24 agosto 2021, n. 23363 (conf. ad App. Brescia, n. 102/2019) relativamente ad un ricorso in cui si denunciava violazione e/o falsa applicazione della della L. n. 335/1995, art. 3, co. 12, come novellato dalla L. n. 296/2006, art. 1, co. 763, nonché del D.LGS. n. 509/1994, art. 2, in combinato disposto con l’art. 13, Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei ragionieri e periti commerciali, per avere la Corte di merito ritenuto l’illegittimità del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa stessa nella parte in cui istituiva il contributo di solidarietà a carico dei pensionati.