Valerio Di Bello e Giuseppe Catanzaro
La Cassazione traccia il quadro delle norme finalizzate a non lasciare privi di tutela assistenziale gli invalidi, impossibilitati ad inserirsi nel mondo del lavoro ed al contempo non ancora in possesso dell’età per accedere alla misura della pensione sociale (di cui all’ art. 26, L. n. 153/1969), chiarendo il requisito anagrafico per l’acquisizione del diritto alla pensione d’inabilità civile, all’assegno mensile per gli invalidi parziali e alla pensione non reversibile per i non udenti (sentenza 15 settembre 2021, n. 24952).
Nello specifico, la Corte precisa che:
1) il D. L. n. 509 del 23 novembre 1988, art. 8, chiarisce che la pensione di inabilità, di cui all’art. 12, L. n. 118/1971, spetta ai mutilati ed invalidi civili di età compresa tra il 18° e il 65° anno di età, fermi restando i requisiti e le condizioni previsti dalla legislazione vigente;
2) come rilevato dalla Cassazione, l’ammissione degli invalidi civili, al compimento del 65esimo anno di età, all’assegno sociale erogato dall’INPS in sostituzione del trattamento di invalidità, in applicazione dell’art. 19, L. n. 118 del 1971, ha carattere automatico e “prescinde pertanto dall’accertamento (da parte dell’INPS medesimo) della rivalutazione della posizione patrimoniale dell’assistito, costituendo la titolarità dell’assegno di invalidità (o della pensione di inabilità) presupposto sufficiente per il conseguimento dell’assegno sociale alle condizioni di maggior favore già accertate” (Cass. n. 2029/2020);
3) questa correlazione è stata mantenuta anche a seguito dell’introduzione dell’assegno sociale di cui all’art. 3, co. 6, L. n. 335 del 1995, che ha sostituito la pensione sociale, mantenendo il requisito anagrafico dei 65 anni di età;
4) in base all’art. 12, co. 12-bis, DL. n. 78/2010, conv. con mod. dalla L. n. 122/2010, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico di 65 anni previsto in materia di assegno sociale deve essere aggiornato con cadenza triennale, nella misura stabilita con decreto direttoriale del Ministero dell’Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da emanare almeno dodici mesi prima della data di decorrenza di ogni aggiornamento;
5) “l’aggiornamento dell’età di accesso al beneficio dell’assegno sociale, per il raccordo automatico che salda le prestazioni di invalidità all’assegno sociale, ha esplicato effetti anche sulla decorrenza delle prestazioni assistenziali in favore di alcune tipologie di invalidi civili; in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai non udenti, viene adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella L. 122/2010, e pertanto tali prestazioni dalla medesima data potevano essere concesse sino al compimento di 65 anni e 3 mesi” (v. in questo senso, INPS Circ. n. 35/2012, punto 13 e Msg. n. 16587/2012);
6) in seguito agli adeguamenti del 2016, il requisito anagrafico è stato innalzato a 65 anni e 7 mesi; inoltre, con l’ulteriore innalzamento di un anno a partire dal 2018 (previsto dall’art. 24, co. 8, DL. n. 201/2011, conv. con mod. dalla L. n. 214/2011), l’età prevista per l’accesso all’assegno sociale è divenuta pari a 66 anni e 7 mesi (cfr. INPS Msg n. 4920/2017);
7) Il decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze 5 dicembre 2017, ha poi adeguato i requisiti all’incremento della speranza di vita con decorrenza 2019, stabilendo un innalzamento di 5 mesi;
8) pertanto, “a decorrere dal 1 gennaio 2018 il requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale, nonché per il conseguimento degli assegni sociali sostitutivi dell’assegno mensile di assistenza a favore dei sordomuti e della pensione di inabilità civile e dell’assegno mensile a favore dei mutilati e invalidi civili, è incrementato di un anno a cui si deve aggiungere l’incremento della speranza di vita”; e, quindi, a partire dal 1 gennaio 2019, il requisito anagrafico minimo previsto per il conseguimento dell’assegno sociale, (di cui all’art. 3, co. 6 e 7, L. n. 335/1995), dell’assegno sociale sostitutivo della pensione d’inabilità civile e dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali (di cui all’art. 19 L. n. 118/1971), nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione non reversibile ai sordi (di cui all’art. 10, L. n. 381/1970), è innalzato di 5 mesi e perciò l’età richiesta per accedere alle prestazioni in oggetto è divenuta pari a 67 anni rispetto ai 66 anni e 7 mesi previsti per il 2018;
9) in conseguenza di tale innalzamento del requisito anagrafico (decorrente dal 1 gennaio 2019), la pensione d’inabilità civile e l’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali (di cui agli artt. 12 e 13, L. n. 118/1971), nonché la pensione non reversibile ai sordi (di cui alla L. n. 381/1970), “sono concesse, a seguito del riconoscimento del requisito sanitario e sussistendo le altre condizioni socio-economiche previste, ai soggetti d’età non inferiore al diciottesimo anno e fino al compimento del sessantasettesimo”. Per cui “il requisito anagrafico per l’acquisizione del diritto alla pensione d’inabilità civile, all’assegno mensile agli invalidi parziali e alla pensione non reversibile ai non udenti è fissato dal diciottesimo anno fino al compimento delle età sopra indicate in applicazione (come stabilito dall’art. 18 co. 4, Legge n. 111 del 15 luglio 2011) del meccanismo di adeguamento del requisito anagrafico di accesso alle suddette prestazioni agli incrementi di speranza di vita introdotto dall’art. 12 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010”.