Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 ottobre 2021, n. 36188

Rapporto di lavoro, Presentazione dei mod. DM10,
Inadempimento, Prova

 

Ritenuto in fatto

 

1. La Corte di appello di Firenze con sentenza del 2
luglio 2020 in riforma della decisione del Tribunale di Grosseto del 10 ottobre
2017 ha condannato R.L. alla pena di mesi 5 di reclusione ed € 500,00 di multa,
per il reato di cui all’art. 81 cod. pen. e 2, comma 1 bis, d. I. 463 del 1983,
per le omissioni relative all’anno 2013, con l’assoluzione per gli anni 2012 e
2014 perché il fatto non è previsto dalla legge come reato (il Tribunale di
Grosseto aveva assolto l’imputato per tutti i reati perché il fatto non
sussiste).

2. Ricorre in cassazione l’imputato deducendo i
motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la
motivazione, come disposto dall’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

2. 1. Manifesta illogicità, mancanza e
contraddittorietà della motivazione, con travisamento della prova.

La Corte di appello avrebbe dovuto eliminare ogni
dubbio sull’assoluzione del Tribunale con una motivazione rafforzata. Invece si
limita a dare per scontata la prova della presentazione da parte del ricorrente
dei mod. D.M. 10 all’INPS. In atti ci sono solo dei prospetti di inadempienza,
allegati dall’INPS nella denuncia di reato. In relazione a questi prospetti il
Tribunale riteneva non raggiunta la prova della presentazione dei mod. DM10 e,
quindi, del pagamento delle retribuzioni ai dipendenti. Sulla base degli stessi
prospetti di inadempienza, invece, la Corte di appello con motivazione apparente
ritiene sia stata provata la presentazione da parte del ricorrente dei mod.
DM10 all’INPS.

Il percorso motivazione è meramente apparente,
illogico e contraddittorio e non risolve i dubbi espressi dal giudice di primo
grado con motivata decisione.

Ha chiesto quindi l’annullamento della sentenza
impugnata.

 

Considerato in diritto

 

3. Il ricorso è inammissibile, per manifesta
infondatezza dei motivi, e per genericità.

La sentenza della Corte di Appello (in riforma della
decisione di primo grado) impugnata ha con esauriente e logica motivazione
(anche rafforzata) evidenziato come i Mod DM 10, anche se non presenti in atti,
devono ritenersi comunque presentati all’INPS. L’istituto previdenziale,
infatti, predisponeva i prospetti di inadempienza dei versamenti proprio sulla
base dei Mod DM 10 presentati dall’imputato. Inoltre, rileva la Corte di
appello che l’imputato non aveva mai contestato neanche il mancato pagamento
delle retribuzioni ai suoi dipendenti (“Nel caso di specie viceversa manca
perfino la contestazione dell’omesso pagamento degli stipendi, di talché
riacquista intatto vigore la funzione probatoria propria connessa alla
presentazione della denuncia contributiva”).

Infatti, i mod. DM 10, sono stati ritenuti sempre
prova sufficiente in assenza di allegazioni contrarie.

Il ricorso in cassazione non si confronta con tale
motivazione della sentenza impugnata.

E del resto, si tratta di una questione di fatto,
insindacabile in sede di legittimità, se ben motivata come nel caso in esame.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il
pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di € 3.000,00, e
delle spese del procedimento, ex art 616, cod. proc. pen.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
in favore della Cassa delle ammende.

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