Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 ottobre 2021, n. 36302

Omesso versamento ritenute previdenziali ed assistenziali,
Rilevanza penale, Attenuanti generiche, Crisi economica, Esclusione

 

Ritenuto che

 

Con sentenza depositata il giorno 24 novembre 2020
la Corte di appello di Brescia, dichiarato non doversi procedere in ordine al
reato di cui al capo A) dell’imputazione per intervenuta prescrizione dello
stesso, riformava parzialmente la sentenza con cui il Tribunale di Brescia, il
giorno 18 luglio 2019 aveva condannato P.E., in qualità di rappresentante
legale della ditta “B.Q.”, alla pena di mesi 1 e giorni 15 di
reclusione ed € 150 di multa, avendolo ritenuto colpevole dei reati ascritti,
rideterminando la pena definitivamente inflitta in complessivi in mesi 1 di
reclusione ed € 120,00 dì multa e confermando nel resto;

che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per
cassazione il prevenuto affidandolo ai motivi di impugnazione di seguito
sintetizzati;

che con il primo motivo eccepiva il vizio di
motivazione censurando la sentenza opposta nella parte in cui aveva ritenuto
sussistente l’elemento soggettivo richiesto per integrare la fattispecie di
reato contestata alla luce della situazione di dissesto della citata ditta
“B.Q.”;

che con il secondo motivo eccepiva la violazione
della legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze
attenuanti generiche.

 

Considerato che

 

Il ricorso è inammissibile;

che il primo motivo, alla luce della prevalente
giurisprudenza di merito e di legittimità, risulta manifestamente infondato; la
Corte territoriale, motivando a riguardo della sussistenza dell’elemento
soggettivo del reato, e, tenendo a mente che la crisi economica della B.Q. era
iniziata antecedentemente ai fatti oggetto di contestazione, ha mostrato di far
buon uso dei principi ermeneutici formatisi in seno a questa Corte di
legittimità secondo cui il reato di omesso versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali è integrato dalla consapevole scelta di omettere
i versamenti dovuti, ravvisabile anche qualora il datore di lavoro, in presenza
di una situazione di difficoltà economica, abbia deciso di dare preferenza al
pagamento degli emolumenti ai dipendenti ed alla manutenzione dei mezzi
destinati all’attività di impresa, e di pretermettere il versamento delle
ritenute all’erario, essendo suo onere ripartire le risorse esistenti all’atto
della corresponsione delle retribuzioni in modo da adempiere al proprio obbligo
contributivo, anche se ciò comporterebbe l’impossibilità di pagare i compensi
nel loro intero ammontare (Cassazione penale, Sezione Feriale, 11 agosto 2020
n. 23939);

che anche il secondo motivo risulta manifestamente
infondato in quanto la Corte territoriale ha correttamente escluso la
concessione delle stesse dando rilievo prevalente alla durata nel tempo dei
comportamenti penalmente rilevanti nonché il precedente di bancarotta che grava
sul prevenuto proprio in relazione al fallimento della ditta “B.Q.”;

che il ricorso deve perciò essere dichiarato
inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13
giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella
fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto
il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso consegue,
a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma
equitativamente fissata in € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in
favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 ottobre 2021, n. 36302
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