Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 ottobre 2021, n. 27320

Rapporto di lavoro, Dequalificazione professionale,
Risarcimento danni, Licenziamento, Indennità sostitutiva delle ferie, delle
festività e dei permessi non goduti

 

Rilevato che

 

1.  la Corte
di appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato non
dovuta da T.I. s.p.a. la somma di € 31.831,62 di cui al decreto ingiuntivo
ottenuto da G.D.S. per l’importo complessivo di € 438.091,86, decreto opposto
dalla società;

2. la pretesa monitoria era stata azionata sulla
base della sentenza n. 1972/2012 del Tribunale di Roma, parzialmente riformata
dalla Corte distrettuale con sentenza n. 6783/2013, confermata dalla Corte di
cassazione;

3. ha osservato il giudice di appello che gli
effetti caducatori connessi alla parziale riforma della sentenza di primo grado
del Tribunale di Roma n. 1972/2012 si riflettevano sulle somme richieste a
titolo di risarcimento del danno da dequalificazione professionale per l’anno
2007, di danno biologico temporaneo oltre accessori ed, in parte, sulle somme
richieste a titolo di spese legali; in relazione alla somma di € 31.831,62,
pretesa a titolo di indennità sostitutiva delle ferie, delle festività e dei
permessi non goduti, esclusa con riguardo alla stessa la cessazione della
materia del contendere, ha rilevato che tali emolumenti non erano dovuti nel
periodo di sospensione conseguente all’illegittimo licenziamento del D.S.
trattandosi di emolumenti che presupponevano l’effettivo svolgimento della
prestazione lavorativa, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità;

4. per la cassazione della decisione ha proposto
ricorso G.D.S. sulla base di due motivi; la parte intimata ha resistito con
tempestivo controricorso;

 

Considerato che

 

1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente
deduce nullità della sentenza per violazione del principio di immodificabilità
del Collegio Giudicante ai sensi degli artt. 276,
158, 420 e 437 cod. proc. civ.; sostiene che la pronunzia del
dispositivo e la successiva pubblicazione della motivazione della sentenza
erano state deliberate da un collegio diverso da quello dinanzi al quale – in
data 7.12.2015 – era avvenuta la discussione orale e che aveva trattenuto in
decisione la causa;

2. con il secondo motivo di ricorso deduce
violazione e falsa applicazione dell’art. 434 cod.
proc. civ. – error in procedendo -, censurando la sentenza impugnata per
non avere rilevato il difetto di specificità dell’atto di gravame della società
T. la quale si era limitata alla contestazione del quantum delle maggiori
indennità ingiunte, senza investire i presupposti alla base della statuizione
di cessazione della materia del contendere di primo grado;

3. il primo motivo di ricorso è infondato. In tema
di controversie in materia di lavoro, l’art. 429
cod. proc. civ. stabilisce la contestualità tra esaurimento della
discussione, conclusioni delle parti, lettura del dispositivo e della
esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione, salva la
ipotesi della particolare complessità che consente la fissazione di un termine
per il deposito della sentenza; analogamente, l’art
437, comma 1, cod. proc. civ., con riferimento alla udienza di discussione
in grado di appello stabilisce, per quel che qui rileva, che il collegio,
sentiti i difensori delle parti, pronunzia sentenza dando lettura del
dispositivo nella stessa udienza; il principio di immodificabilità del Collegio
invocato dall’odierno ricorrente non postula la necessaria identità dei
relativi componenti in relazione a tutte le udienze nelle quali si snoda il
procedimento ma solo la coincidenza fra i componenti del Collegio che hanno
assistito alla discussione, intesa come momento finale delle attività
processuali di difesa delle parti antecedenti alla delibazione della decisione,
e coloro che tale decisione hanno in concreto adottato; il che si è verificato
nel caso di specie stante la coincidenza tra il Collegio che ha assistito alla
discussione della causa all’udienza del 13 novembre 2017 e quello che all’esito
della stessa ha pronunziato sentenza dando lettura del dispositivo; la udienza
di ” discussione” nel senso preteso da parte ricorrente non potrebbe
identificarsi, pertanto, con quella tenuta dal Collegio di appello il 7
dicembre 2015 in quanto all’esito della stessa non vi è stata alcuna decisione
della causa ma solo un provvedimento di sospensione del giudizio in attesa
della decisione dell’impugnazione, proposta davanti alla Corte di cassazione,
della sentenza di secondo grado sull’an debeatur; tanto esclude in radice che
l’inizio della discussione possa farsi risalire, come prospetta parte
ricorrente, alla udienza del 7 dicembre 2015, non emergendo alcuna indicazione
in tal senso di rinvio per prosieguo della discussione e dovendo ulteriormente
rilevarsi che tale discussione, proprio alla luce delle ragioni alla base della
sospensione, richiedeva, per poter essere utilmente effettuata, la verifica
dell’esito del giudizio di cassazione relativo alla sentenza sull’an. Non
sussiste quindi la dedotta violazione del principio di immodificabilità del
Collegio che si rinviene allorquando risulti che la decisione è stata adottata
da un Collegio diverso da quello davanti al quale si è svolta la discussione
della causa (Cass. 13963/2019, 22658/2007, 8066/2007) ;

4. il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La
sentenza impugnata ha espressamente dato atto che l’appello della società T.
concerneva anche la statuizione di cessazione della materia del contendere in
relazione alla somma di € 31.831,62 (v. sentenza, pag. 4, ultimo capoverso) e
tale affermazione non è validamente contrastata dall’odierno ricorrente;

4.1. secondo la consolidata giurisprudenza della
S.C., in caso di denunzia di error in procedendo, il sindacato del giudice di
legittimità investe direttamente l’invalidità denunciata, mediante l’accesso
diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla
sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto
che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (v. tra le
altre, Cass. 20716/2018, 8069/2016,
16164/2015). Al fine di consentire tale sindacato, tuttavia, non essendo il
predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte
ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto
processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente
motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del
ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la
dedotta violazione processuale (Cass. n. 2771/2017); in particolare, in
presenza di denunzia implicante la verifica di specificità del motivo di
appello è stato escluso che la parte ricorrente possa limitarsi ad un mero
rinvio per relationem all’atto di gravame (Cass. 22880/2017, 20405/2006);

4.2. tale onere non è stato in concreto assolto
dall’odierno ricorrente il quale, pur denunziando la non conformità del ricorso
in appello al parametro legale di cui all’art. 434
cod. proc. civ., ha affidato la censura articolata ad una trascrizione solo
parziale dell’atto di gravame della società, inidonea in quanto tale a
consentire, attraverso l’esame diretto dell’atto, la verifica dell’errore in
tesi ascritto al giudice di merito. Come detto, parte ricorrente si è limitata
alla riproduzione solo di alcune pagine del ricorso in appello (pagg. 3 e 4) e
da esse non è dato evincere il denunziato difetto di specificità del gravame di
T. in ordine alla contestazione dei presupposti in base ai quali era stata
dichiarata la cessazione della materia del contendere;

5. al rigetto del ricorso consegue la
regolamentazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione;

6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228
del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a
norma del comma 1-bis dello stesso art.
13 (cfr. Cass. Sez. Un. 4315/ 2020);

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese
di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali,€ 200,00 per
esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per
legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art.
13, se dovuto.

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