Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27938

Licenziamento per giusta causa, Contestazione disciplinare,
Tecnico d’area, Poteri sull’acquisto e sull’approvvigionamento,
Responsabilità

 

Rilevato

 

che la Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata
di Taranto, accogliendo il reclamo presentato da G. T., ai sensi dell’art. 1,
co. 58, I. n. 92 del 2012, nei confronti di I. S.p.A. in amministrazione
straordinaria, avverso la sentenza del Tribunale di Taranto n. 119/2018 – con
la quale era stata respinta l’opposizione presentata dal lavoratore
all’ordinanza di rigetto dell’impugnativa del licenziamento per giusta causa
allo stesso intimato il 21.9.2016 -, ha dichiarato la illegittimità del
provvedimento espulsivo e, per l’effetto, lo ha annullato ed ha condannato la
società alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro ed al pagamento
di una indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione globale di
fatto in misura pari a dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi
previdenziali ed assistenziali «maggiorati degli interessi legali dal
licenziamento alla reintegrazione»;

che la Corte territoriale, per quanto ancora di
interesse in questa sede, ha osservato che «attesa l’organizzazione
“piramidale” esistente nell’azienda, deve in generale ed ancor più
nel caso del T., escludersi che il tecnico d’area avesse poteri sull’acquisto e
sull’approvvigionamento», in quanto «Le mansioni di tale figura professionale
erano di assicurare il buon funzionamento dell’impianto, di modo che,
verificata la necessità di un ricambio, il tecnico d’area inoltrava formale
richiesta al capo reparto; questi faceva le verifiche di competenza in merito
all’effettiva necessità del ricambio e inoltrava a sua volta la richiesta al
capo area, che la inoltrava al magazzino» e, dunque, «il tecnico d’area si
limitava a rappresentare l’esigenza, ma rimaneva totalmente estraneo ai
successivi passaggi della procedura d’acquisto»;

che per la cassazione della sentenza I. S.p.A. in
amministrazione straordinaria ha proposto ricorso articolando quattro motivi
ulteriormente illustrati da memoria;

che G. T. ha resistito con controricorso;

che il P.G. non ha formulato richieste

 

Considerato

 

che, con il ricorso, si denunzia: 1) in riferimento
all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’«omesso esame di fatti decisivi per
il giudizio e oggetto di discussione, da cui risultavano le responsabilità
ascritte al Signor T.» e si assume che la sentenza sarebbe «errata nella parte
in cui ha ritenuto di dichiarare l’illegittimità del licenziamento disciplinare
irrogato al T. offrendo una lettura del tutto erronea del fatto oggetto di
contestazione disciplinare e posto a base del licenziamento come anche delle
mansioni che il lavoratore era tenuto a svolgere in relazione alla procedura di
acquisto dei prodotti»; 2) in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3,
c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2104, 2105, 2119 e 2697
c.c.; 3 della I. n. 604 del 1966; 7 della I. n. 300 del 1970; 115, 116 e 244 e
segg. c.p.c. e si deduce che «la violazione e falsa applicazione delle suddette
norme deriva, in via principale, dall’errore compiuto dalla Corte di Appello
nell’individuare la condotta ascritta al lavoratore e posta a base del
licenziamento (violando l’art. 7 Stat. lav.) e nell’operare uno stravolgimento
delle responsabilità che il T., quale tecnico d’area, aveva nell’ambito della
procedura di acquisto attraverso una lettura parziale delle risultanze
istruttorie (in ciò la violazione degli artt. 115, 116 e 244 ss c.p.c.), che
l’hanno erroneamente condotta, interpretando erroneamente anche l’art. 2697
c.c., a ritenere insussistente la lesione del vincolo di fiducia e assente la
giusta causa del licenziamento (e ciò in violazione degli artt. 2104, 2105,
2119 c.c. e 3 I. 604/1966)»; 3) in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3,
c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, quarto comma, della I.
n. 300 del 1970, come modificato dalla I. n. 92 del 2012; tale motivo è
articolato «in subordine rispetto al precedente motivo di ricorso, per il caso
in cui la Corte ritenga di non ravvisare una violazione del regime probatorio
sopra indicato e un’omessa valutazione di circostanze decisive per il
giudizio», essendo «la sentenza errata nella parte in cui ha ritenuto,
attraverso la “doverosa autonoma valutazione degli elementi di prova
raccolti nel giudizio penale”, illegittimo il licenziamento esprimendo
“un giudizio di insussistenza del fatto contestato, che la società datrice
di lavoro ed il Tribunale hanno ritenuto integrare una giusta causa di
licenziamento”, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria
in principalità invocata dal T.»; 4) in riferimento all’art. 360, primo comma,
n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, quarto comma, I.
n. 300 del 1970, in relazione agli artt. 24, 52 e 59 della legge fallimentare,
«in base al cui disposto il tribunale che ha dichiarato il fallimento deve
essere competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano qualunque ne
sia il valore e anche se relative a rapporti di lavoro»; per la qual cosa, a
parere della società ricorrente, «la Corte di Appello ha disatteso tale norma
nella parte in cui, una volta dichiarata l’applicabilità dell’art. 18, comma 4,
Stat. lav. per insussistenza del fatto contestato, ha condannato la società,
oltre che alla reintegrazione in servizio del T., anche al “pagamento in
suo favore dell’indennità risarcitoria nella misura di dodici mensilità
dell’ultima retribuzione di fatto, oltre al versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali maggiorati degli interessi legali dal
licenziamento alla reintegrazione, oltre spese….”», peraltro
«determinando un’incomprensibile disparità di trattamento tra le categorie di
creditori avendo condannato la società direttamente ed omesso ogni riferimento
all’art. 24 I. fall.»; che il primo motivo non è meritevole di accoglimento
perché, nella sostanza, pone una quaestio facti ed è, all’evidenza, diretto ad
ottenere una diversa interpretazione degli elementi delibatori che fondano e
sostengono, motivatamente, la decisione impugnata; con ciò, sollecitando una
nuova valutazione del merito non consentito in questa sede, trattandosi di
attività istituzionalmente riservata al giudice di merito (cfr., ex plurimis,
Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. nn. 25277/2015; 14541/2014), non sindacabile
in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del
relativo apprezzamento (nella fattispecie, peraltro, congrua, condivisibile e
scevra da vizi logici);

che, peraltro, la parte ricorrente non ha
specificato i punti ritenuti fondamentali, nella valutazione degli elementi di
prova su cui la decisione impugnata si fonda, al fine di consentire il vaglio
di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre la Corte di merito ad
una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione e di un
diverso rilievo delibatorio alle emergenze istruttorie relative al ruolo svolto
dal tecnico di area nell’ambito della procedura di acquisto o alle risultanze
della sentenza penale (neppure divenuta definitiva) relativamente alle quali si
denunzia il vizio (cfr., ex multis, Cass. nn. 17611/2018; 13054/2014). In
particolare, in ordine a quanto è emerso in sede penale, la Corte di Appello ha
motivato in modo esaustivo (v. le pagg. 4-6 della sentenza impugnata) e, circa
la qualifica del T. (tecnico di area), nella sentenza (v. pag. 6) si
sottolinea, a seguito dell’esame delle mansioni che connotano tale qualifica,
che il lavoratore non avrebbe potuto firmare ordini  di acquisto, potendo solo fare proposte;
infine (sempre a pag. 6 della decisione oggetto del presente giudizio), si
rileva che la Corte di merito ha altresì tenuto conto dei nuovi codici
attribuiti ai materiali da acquistare;

che parimenti da disattendere è il secondo motivo,
perché attiene a censure di fatto, articolate mediante presunti errori di
diritto, deducendosi, altresì irritualmente, la violazione degli artt. 115 e
116 c.p.c., dal momento che, in tema di valutazione delle risultanze
probatorie, in base al principio del libero convincimento del giudice, la
violazione delle predette norme è apprezzabile, in sede di ricorso di
legittimità, nei limiti del vizio di motivazione di cui al n. 5 dell’art. 360
c.p.c. e «deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal
riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità» (cfr., ex
plurimis, Cass., ord. n. 8763/2019; sent. n. 24434/2016).

Pertanto, la violazione degli artt. 115 e 116 del
codice di rito non può essere dedotta nel ricorso per cassazione ove si lamenti
che i giudici di merito, nel valutare le prove addotte dalle parti, abbiano
attribuito «maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre»
(v., tra le altre, Cass. nn. 25394/2020; 11892/2016);

che, inoltre, la parte ricorrente non ha indicato
analiticamente sotto quale profilo, le norme che si assumono violate sarebbero
state incise, in spregio alla prescrizione di specificità dell’art. 366, primo
comma, n. 4, c.p.c., che esige che il vizio della sentenza previsto dall’art.
360, primo comma, n. 3, del codice di rito, debba essere dedotto, a pena di
inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle disposizioni
asseritamente violate, ma anche con specifiche argomentazioni intese
motivatamente a dimostrare in quale modo determinate affermazioni in diritto,
contenute nella sentenza gravata, debbano ritenersi in contrasto con le
disposizioni regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse
fornita dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le molte,
Cass., Sez. VI, ord. nn. 187/2014; 635/2015; Cass. nn. 19959/2014; 18421/2009);

che il terzo motivo non è fondato, poiché, nella
fattispecie, si configura l’ipotesi di cui al quarto comma dell’art. 18 della
I. n. 300 del 1970, avendo la Corte di merito accertato che non ricorrono gli
estremi della giusta causa addotti dalla datrice di lavoro, per insussistenza
del fatto contestato; e ciò, conformemente ai prevalenti arresti
giurisprudenziali di legittimità (cfr., tra le molte, Cass. nn. 30430/2018;
29062/2017; 13799/2017; 13383/2017; 20540/2015), alla stregua dei quali è
prevista la tutela reintegratoria di cui all’art. 18, quarto comma, della I. n.
300 del 1970, non solo quando il fatto è insussistente nella sua materialità,
ma anche quanto sussiste ma è privo del carattere di illiceità o non è
imputabile al lavoratore;

che, pertanto, correttamente, i giudici di appello
hanno annullato il licenziamento – data, appunto, la insussistenza del fatto
contestato – e condannato la società datrice alla reintegrazione del T. nel
posto di lavoro ed al pagamento di una indennità risarcitoria pari a dodici
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, dalla
data del licenziamento sino a quella della effettiva reintegrazione;

che il quarto motivo è da respingere, essendo la
decisione impugnata del tutto in linea con la giurisprudenza di questa Corte
(v., tra le altre, Cass. nn. 16443/2018; 24363/2017; 2975/2017; 19308/2016;
7129/2015) – del tutto condivisa dal Collegio, che non ravvisa ragioni per
discostarsene -, secondo cui <<qualora risulti l’interesse del
lavoratore>>, come nella fattispecie, <<all’accertamento del
diritto di credito risarcitorio in via non meramente strumentale alla
partecipazione al concorso nella procedura di amministrazione straordinaria,
bensì effettivo alla tutela della propria posizione all’interno dell’impresa,
spetta al giudice del lavoro la cognizione delle domande di impugnazione del
licenziamento, di reintegrazione nel posto di lavoro e di accertamento, nel
vigore del testo dell’art. 18 I. 300/1970 come novellato dalla I. 92/2012,
della misura dell’indennità risarcitoria dovutagli»;

che, pertanto, in considerazione di quanto innanzi
osservato, il ricorso va disatteso;

che le spese del presente giudizio – liquidate come
da dispositivo, e da distrarre, ai sensi dell’art. 93 c.p.c., in favore del
difensore del T., avv. M.D.V., dichiaratosi antistatario – seguono la
soccombenza;

che, avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla
data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti processuali di cui
all’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo quanto
specificato in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente
al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro
5.450,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del
15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1
– bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27938
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