Nel caso di disconoscimento di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, il giudice può accertare la conformità all’originale anche mediante presunzioni.

Nota a Cass. (ord.) 23 settembre 2021, n. 25899

Giuseppe Catanzaro

Circa i presupposti del disconoscimento della conformità agli originali delle copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ex art. 2719 c.c., la Corte di Cassazione (ord. 23 settembre 2021, n. 25899) si è soffermata sull’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio. Al riguardo, i giudici hanno ribadito il principio secondo cui tale onere, “pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive” (così, Cass. n. 7775/2014 e n. 14416/2013).

Tale contestazione va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, mediante l’indicazione specifica tanto del documento che si intende contestare, quanto degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale (v. Cass. n. 12730/2016, relativamente alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall’agente della riscossione).

Per quanto concerne gli effetti del disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale di una scrittura, ai sensi dell’art. 2719 c.c., la Corte rileva che detto disconoscimento non ha gli stessi effetti di quello relativo alla scrittura privata di cui all’art. 215 c.p.c., co. 1, n. 2. Ciò, poiché, “mentre quest’ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l’utilizzabilità della scrittura, la contestazione di cui all’art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni; ne consegue che l’avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all’originale, tuttavia non vincola il giudice all’avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l’efficacia rappresentativa”, nonché, come detto, ricorrere ad altri elementi di prova, anche presuntivi, per accertare la rispondenza della copia (cfr. Cass. n. 23902/2017; Cass. n. 16998/2015 e Cass. n.  n. 24456/2011).

Copie fotografiche o fotostatiche di scritture prodotte in giudizio
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