Nell’ipotesi di carenza programmatica, formativa ed organizzativa dell’attività della società datrice di lavoro, l’Amministratore è responsabile dell’infortunio occorso ad un lavoratore.
Nota a Cass. 29 settembre 2021, n. 35651
Gennaro Ilias Vigliotti
La Corte di Cassazione (29 settembre 2021, n. 35651), confermando la sentenza della Corte territoriale (App. Lecce – sez. distaccata di Taranto, 20 novembre 2019) attribuisce all’Amministratore di una società:
a) sia la colpa specifica (ex art. 71, co.7, lett. a, D.LGS. n. 81/2008) di avere consentito che un lavoratore, poi infortunatosi, si ponesse alla guida del muletto senza avere le necessarie competenze e abilitazioni e senza che allo stesso fossero stati forniti “adeguati formazione, informazione e addestramento”;
b) “sia la colpa generica di avere attuato e/o tollerato un’organizzazione aziendale del tutto carente e insufficiente”, nella quale “non vi era alcuna specifica programmazione e previsione in ordine alla scelta del personale addetto alla conduzione delle macchine operatrici, tale da assicurare che esso venisse scelto fra il personale munito della necessaria e adeguata formazione e del prescritto titolo abilitativo (in particolare, veniva accertato che il personale dei gruppi di lavoro era formato senza alcuna specificazione delle rispettive mansioni, e che nonostante ciò il muletto andasse comunque portato sull’area di lavoro, indipendentemente dalla presenza nel gruppo di un soggetto abilitato a condurlo)”.
La Corte sottolinea la responsabilità colposa dell’amministratore (ancorché nominato da appena 20 giorni) in quanto soggetto titolare delle scelte di fondo aziendali a tutela dei lavoratori, nel caso rivelatesi gravemente deficitarie sotto il profilo dell’organizzazione del lavoro e, come tali, non in linea con la normativa prevenzionistica.