Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28363
Eventi sismici, Sospensione del pagamento dei contributi e
dei premi, Interruzione momentanea dell’attività, Sospensione dei termini di
prescrizione e decadenza
Rilevato in fatto
che, con sentenza depositata il 30.4.2015, la Corte
d’appello dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato
l’opposizione proposta da E.C. di C. C. e D. s.n.c. avverso la cartella
esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS contributi
previdenziali relativi all’anno 2009;
che avverso tale pronuncia l’impresa ha proposto
ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso;
Considerato in diritto
che, con l’unico motivo di censura, la società
ricorrente denuncia violazione dell’art. 14, comma 4, I. n. 412/1991, dell’art.
2, comma 1, 0.P.C.M. n. 3574/2009, e dell’art. 33, comma 28, I. n. 183/2011,
per avere la Corte di merito ritenuto che nei suoi confronti non potesse trovare
applicazione la riduzione al 40% dell’importo dovuto per contributi, con
dilazione di pagamento in 120 rate mensili decorrenti dal dicembre 2012, di cui
all’art. 33 ult. cit., atteso che, avendo essa comunicato all’INPS
l’interruzione della propria attività dal 31.12.2008 all’11.5.2009, non poteva
dirsi “operante” alla data del sisma del 6.4.2009, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2, comma 1, 0.P.C.M. n. 3574/2009, cit.;
che l’art. 2, comma 1, 0.P.C.M. n. 3574/2009, ha
previsto, per quanto qui rileva, che «ai datori di lavoro L.] operanti alla
data dell’evento sismico nei comuni di cui all’art. 1 è concessa fino al 30
novembre 2009 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed
assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali»;
che i giudici territoriali, pur dando atto che –
come già accertato dal primo giudice – l’odierna ricorrente negli anni
precedenti al sisma aveva egualmente interrotto la propria attività lavorativa
nel periodo invernale, procedendo al licenziamento e alla successiva
riassunzione di tutte le maestranze, hanno nondimeno reputato che essa dovesse
ritenersi “non operante” alla data del sisma, valutando che tale
interruzione non potesse dirsi necessitata in relazione alle particolari
condizioni climatiche insistenti nella provincia;
che la ratio della sospensione del pagamento dei
contributi e dei premi va ricercata nell’intento di agevolare le imprese già in
attività nell’area colpita dal sisma al fine di consentire la ripresa
dell’attività produttiva e il mantenimento della pregressa occupazione, così da
sostenere il reddito della zona interessata dall’evento calamitoso;
che, conseguentemente, ciò che all’uopo rileva è che
l’impresa (intesa nella sua componente oggettiva e soggettiva di mezzi di
produzione e forza-lavoro) preesistesse ed esercitasse normalmente la propria
attività produttiva nell’area interessata dall’evento sismico;
che l’anzidetta esegesi è confermata dall’art. 6,
D.P.C.M. n. 3573/2009, che, nel disporre le prime misure agevolative per
fronteggiare gli eventi sismici, ha previsto che la sospensione dei termini di
prescrizione e decadenza nonché di quelli perentori, legali e convenzionali,
sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e
decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che fossero venuti in
scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza, si applicasse
ai «soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede
operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di
funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma»;
che, pertanto, essendo stato nella specie accertato
che l’impresa da diversi anni esercitava la propria attività produttiva con le
medesime modalità nell’area interessata dall’evento calamitoso, essa doveva e
poteva considerarsi “operante” alla data del sisma, restando
irrilevante la circostanza che la sua attività non fosse in atto al preciso
momento del suo verificarsi, trattandosi di un’interruzione momentanea i cui
termini iniziale e finale erano stati comunicati ex ante agli enti
previdenziali;
che, non essendosi i giudici di merito attenuti
all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa
rinviata alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.