Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 ottobre 2021, n. 26819

Edilizia, Recupero di sgravi indebitamente fruiti, Principio
del minimale contributivo ex articolo 29 legge 341/95

Con sentenza del 4.6.15 la Corte d’Appello di
Catanzaro, confermando sentenza del tribunale di Cosenza del 20.1.14, ha – per
quel che qui rileva – rigettato l’opposizione del sig. P. a due verbali
ispettivi dell’INPS, nella parte relativa al diritto dell’INPS – nei limiti
della prescrizione – di recupero di sgravi indebitamente fruiti dalla società
per un importo di Euro 79.293.

In particolare, ritenuta l’applicabilità anche al
settore edilizio del principio del minimale contributivo ex articolo 29 legge
341 del 95, e rilevando che il contratto collettivo prevede l’esenzione della
retribuzione per dipendenti assunti solo se impiegati, e non anche se operai
(come nel caso), la corte territoriale ha escluso il diritto agli sgravi.

Avverso tale sentenza ricorre il datore per due
motivi, cui resiste l’INPS con controricorso.

Con il primo motivo si deduce violazione degli
articoli 17 e 13 del contratto collettivo nazionale di lavoro, 29 del decreto
legge 244 del 1995 convertito in legge 341 del 1995, 1 decreto legge 338 del
1989 convertito in legge 389 del 1989, per avere trascurato che le retribuzioni
non spettavano per le assenze e che le paghe – corrisposte in relazione alla
presenza effettiva- erano conformi a quelle contrattuali.

Con il secondo motivo si deduce violazione delle
norme contrattuali e degli articoli 416 c.p.c. e 2697 c.c., per avere
trascurato che l’Inps era onerato della prova dei giorni in cui le paghe
contrattuali non erano state rispettate e che il datore aveva richiamato le
assenze delle maestranze e le retribuzioni dovute con perizia tecnica in atti.

Il primo motivo è in parte improcedibile (non
essendo stato prodotto in sede di legittimità il contratto collettivo, né
essendo stato indicato se lo stesso sia stato prodotto nel giudizio di merito
ed in quale fase).

Per le doglianze che richiamano asserite violazioni
di norme di legge, il motivo è invece infondato:

infatti, stante l’autonomia del rapporto
contributivo rispetto a quello lavorativo, le assenze dei lavoratori,
riguardando il concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, non possono
incidere sul problema -che non può che valutarsi nella sua astrattezza- della
conformità delle paghe corrisposte rispetto a quelle contrattuali, determinate
in relazione al numero di ore di lavoro non inferiore all’orario di lavoro
normale stabilito dai contratti collettivi. In tale contesto, le assenze
rilevanti sul piano contributivo sono solo quelle, non ricorrenti nella specie,
relative alle ipotesi tassative previste dall’art. 29 del d.l. 244 del 1995,
riconducibili ad ipotesi di sospensione legale del rapporto e non al mero
accordo delle parti.

Questa Corte ha del resto già precisato (Sez. L,
Sentenza n. 15120 del 03/06/2019, Rv. 654101 – 01; Sez. L, Sentenza n. 15120
del 03/06/2019, Rv. 654101 01; Sez. L – , Ordinanza n. 11337 del 10/05/2018,
Rv. 648817 – 01)) che la regola del cd. minimale contributivo, che deriva dal
principio di autonomia del rapporto contributivo rispetto alle vicende
dell’obbligazione retributiva, opera anche con riferimento all’orario di
lavoro, che va parametrato a quello previsto dalla contrattazione collettiva, o
dal contratto individuale, se superiore; ne deriva che la contribuzione è
dovuta anche in caso di assenze o di sospensione concordata della prestazione
che non trovino giustificazione nella legge o nel contratto collettivo, bensì
in un accordo tra le parti che derivi da una libera scelta del datore di
lavoro.

Il secondo motivo è del pari infondato, essendo
stato correttamente valutato dalla corte territoriale che nella specie non era
stata provata l’applicazione del minimale contributivo, restando irrilevanti le
assenze invocate dal datore di lavoro.

Spese secondo soccombenza.

Sussistono i requisiti processuali per il raddoppio
del contributo unificato, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per
esborsi ed euro 6.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15
% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello
stesso art. 13, se dovuto.

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