Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 settembre 2021, n. 24699
Risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, Verbale,
Criteri interpretativi, Formulazione letterale della dichiarazione negoziale
Fatto
1. Con sentenza 28 giugno 2017, la Corte d’appello
di Roma rigettava l’appello di S.T. avverso la sentenza di primo grado, di
inammissibilità della sua domanda di condanna di A. s.p.a. al pagamento delle
differenze retributive relative all’indennità di funzione, tredicesima
mensilità, indennità di buoni pasto, di reperibilità e per rinnovo contrattuale
del luglio 2007, riguardanti periodo successivo al marzo 2003 (dies ad quem
della sentenza di appello n. 8506/2010, impugnata per cassazione, di
riconoscimento fino a tale data e con decorrenza dal 7 marzo 1996, di analoghi
emolumenti retributivi per effetto dell’attribuzione dell’indennità di funzione
per lo svolgimento di mansioni dirigenziali) e fino al collocamento in
quiescenza del 31 agosto 2007, sul presupposto dell’intervenuta conciliazione tra
le parti del 12 luglio 2007.
2. Premessa la formazione di giudicato, per rigetto
del ricorso per cassazione principale del lavoratore e inammissibilità
dell’incidentale di A., sulla sentenza di appello n. 8506/2010, la Corte
territoriale riteneva, in esito a critico e argomentato esame delle clausole
del verbale, l’inclusione delle pretese, economiche oggetto di controversia
nell’accordo raggiunto tra le parti in ordine alla risoluzione consensuale del
rapporto di lavoro alla data del 1° settembre / 2007, con incentivo all’esodo,
rinuncia al preavviso e alla relativa indennità sostitutiva e, per quanto
d’interesse ai fini del presente giudizio, la corresponsione (al punto 5) al
lavoratore della somma di € 20.000,00 netti “a titolo di transazione generale
e novativa”, a fronte delle rinunce espressamente manifestate (al punto 4)
“a qualsivoglia ulteriore domanda o azione comunque connessi …
all’esecuzione e cessazione del rapporto, nonché ad ogni diritto derivante
dalla legge o dalla contrattazione collettiva … In particolare, essa
escludeva che le pretese in questione rientrassero nella clausola di espressa
salvezza (al punto 7) del giudizio d’appello R.G. 2710/2005, non ricompreso
nella conciliazione, pendente tra le parti, “avente ad oggetto l’accertamento
del diritto del sig. T. alla corresponsione della cd. “indennità di
funzione” e del “superminimo individuale” parametrati alla
posizione dirigenziale rivestita, con conseguente ricostruzione della carriera
ed attribuzione almeno del minimo contrattualmente previsto …
3. Con atto notificato il 27 dicembre 2017, il
lavoratore ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui resisteva la
società con controricorso; entrambe le parti comunicavano memoria finale.
4. Assegnata per la trattazione all’adunanza
camerale, ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., nella ravvisata insussistenza dei
presupposti (per la rilevanza nomofilattica in particolare dello scrutinio
relativo alla “valenza dell’accordo transattivo intercorso tra le parti e
all’efficacia temporale della clausola di salvaguardia in esso
contenuta”), la causa era rinviata a nuovo ruolo e fissata all’odierna
udienza.
5. Il P.G. rassegnava conclusioni scritte, a norma
dell’art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da I. conv. 176/20, nel senso del
rigetto e il ricorrente depositava (nuova) memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce
violazione o falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1369, 1366, 1365, 1367
c.c., nonché di norme e principi in tema di qualificazione del contratto, per
la non corretta lettura del verbale di conciliazione 12 luglio 2007, in
riferimento al canoni ermeneutici di letteralità, secondo la comune intenzione
delle parti in combinata e coordinata lettura globale con quelli concorrenti di
interpretazione delle clausole le une per mezzo delle altre, esemplificativo,
di buona fede e funzionale nella prospettiva conservativa del senso negoziale
loro attribuito: e segnatamente, della clausola di salvezza al punto 7) del verbale,
qualificato dalle parti di transazione generale e novativa, di esplicita
esclusione, non già della sola causa R.G. 2710/2005 pendente tra le stesse, ma
anche della “conseguente ricostruzione della carriera ed
attribuzione” di differenze retributive, costituente proprio l’oggetto
della odierna controversia.
Con lo stesso mezzo, egli deduce inoltre la nullità
della sentenza per violazione degli artt. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c., 118
disp. att. c.p.c. per motivazione apparente e contraddittoria, per la mancanza
di spiegazione logica e coerente della locuzione suindicata della clausola di
salvezza, in relazione alla “conseguente” ricostruzione della
carriera e attribuzione di differenze retributive, idonea a indicare un periodo
distinto da e successivo a quello dedotto nella causa allora pendente in
appello ed oggetto di quella odierna appunto.
2. Esso è fondato, in particolare sotto l’assorbente
profilo dell’error in iudicando denunciato in riferimento alla violazione dei
canoni ermeneutici.
3. Giova, innanzi tutto, premettere la corretta
deduzione dei vizi interpretativi, sindacabili in sede di legittimità non già
nel loro risultato in sé, che appartiene piuttosto all’ambito dei giudizi di
fatto riservati al giudice di merito, ma nella verifica di rispetto dei canoni
legali di ermeneutica e di coerenza e logicità della motivazione addotta, con
esclusione di ogni critica alla ricostruzione della volontà negoziale operata
dal giudice di merito, che si traduca in una diversa valutazione degli stessi
elementi di fatto da questi esaminati (Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465; Cass.
26 maggio 2016, n. 10891).
Inoltre, il ricorrente ha pure specificato le
ragioni e il modo in cui si sarebbe realizzata l’asserita violazione (Cass. 22
febbraio 2007, n. 4178; Cass. 21 giugno 2017, n. 15350), oltre che le modalità
e le considerazioni con le quali il giudice del merito se ne sarebbe discostato
(Cass. 26 ottobre 2007, n. 22536; Cass. 30 aprile 2010, n. 10554; Cass. 10
febbraio 2015, n. 2465; Cass. 14 luglio 2016, n. 14355; Cass. 4 dicembre 2018,
n. 31347).
3.1. Tanto chiarito in funzione della sindacabilità
del motivo da questa Corte, occorre inquadrare l’esame della clausola di
salvezza al punto 7) del verbale di conciliazione nella più ampia e critica
lettura del contesto negoziale, avente ad oggetto la complessiva sistemazione
generale del rapporto di lavoro tra le parti, consensualmente risolto con
incentivo all’esodo (punto 2 della conciliazione) e rinuncia “a
qualsivoglia ulteriore domanda o azione comunque connessi, vicari o anche solo
occasionati all’esecuzione e cessazione del rapporto, nonché ad ogni diritto
derivante dalla legge o dalla contrattazione collettiva … ” (punto 4
della conciliazione).
3.2. Nell’applicazione dei criteri interpretativi,
bisogna allora avviare l’esame dall’elemento letterale, il quale assume
funzione fondamentale nella ricerca della reale o effettiva volontà delle
parti, dovendo tuttavia essere verificato alla luce dell’intero contesto
contrattuale, in virtù del coordinamento tra loro delle singole clausole, così
come previsto dall’art. 1363 c.c.: giacché, per senso letterale delle parole va
intesa tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni
sua parte ed in ogni parola che la compone; non già una parte soltanto, quale
una singola clausola di un contratto composto di più clausole, posto che il
giudice deve collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di
chiarirne il significato (Cass. 8 giugno 2018, n. 14882). E sempre avendo in
primo luogo riguardo allo scopo pratico che le parti abbiano inteso realizzare
con la stipulazione del contratto (Cass. 30 agosto 2019, n. 21840).
3.3. La comune intenzione dei contraenti deve
inoltre essere ricercata indagando, oltre che il senso letterale delle parole
da verificare alla luce, come detto, del contesto negoziale integrale ai sensi
dell’art. 1363 c.c., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti
dagli artt. 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l’accertamento
del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o
causa concreta (in conformità agli interessi che le parti abbiano inteso
tutelare mediante la stipulazione negoziale: Cass. 22 novembre 2016, n. 23701)
e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealtà e salvaguardia
dell’altrui interesse, interpretazioni cavillose che depongano per un
significato in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare
mediante la stipulazione negoziale (Cass. 28 marzo 2017, n. 7927): in una
circolarità del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone
all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base
ad essa l’intenzione delle parti e quindi di verificare se quest’ultima sia
coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle
parti medesime (Cass. 10 maggio 2016, n. 9380).
3.4. Nel caso di specie, una lettura del verbale di
conciliazione, rispettosa degli enunciati canoni ermeneutici, esige un’esatta
delimitazione dell’ambito della rinuncia “a qualsivoglia ulteriore domanda
o azione comunque connessi, vicari o anche solo occasionati all’esecuzione e
cessazione del rapporto, nonché ad ogni diritto derivante dalla legge o dalla
contrattazione collettiva … ” (punto 4 della conciliazione), nel suo
effettivo contenuto transattivo (cui si applicano le regole di interpretazione
del contratto: Cass. 10 settembre 2014, n. 19118): e pertanto, non in
riferimento a tutte le controversie potenziali o attuali, ma soltanto a quelle
oggetto della statuizione convenzionale delle parti secondo una corretta
interpretazione, a norma dell’art. 1364 c.c., delle espressioni usate dalle
stesse, per quanto generali (Cass. 28 novembre 1981, n. 6351; Cass. 18 maggio
2018, n. 12367). E ciò tanto più, in presenza di un’esplicita clausola di
salvezza (punto 7 della conciliazione) dalla suddetta rinuncia della causa R.G.
2710/2005 (all’epoca pendente tra le parti), avente ad oggetto l’accertamento
del diritto del sig. T. alla corresponsione della cd. “indennità di funzione”
e del “superminimo individuale” parametrati alla posizione
dirigenziale rivestita ed alla “conseguente ricostruzione della carriera
ed attribuzione almeno del minimo contrattualmente previsto dal CCNL
Dirigenti dell’epoca”: per giunta, da / inquadrare nell’alveo di un
rapporto di lavoro consensualmente risolto e quindi nell’arco temporale della
sua vigenza fino alla risoluzione, avuto anche riguardo all’applicazione del
principio di conservazione degli effetti utili del contratto, previsto
dall’art. 1367 c.c. (Cass. 23 luglio 2018, n. 19493).
3.5. Occorre poi focalizzare l’interpretazione della
clausola concentrando il cono ermeneutico del canone letterale sulla locuzione
“conseguente” (alla causa R.G. 2710/2005 pendente tra le parti)
“ricostruzione della carriera” (“ed attribuzione almeno del
minimo contrattualmente previsto dal CCNL Dirigenti dell’epoca”‘.
all’epoca ancora sub iudice, per la pendenza del giudizio in appello): anche
secondo una coerente combinazione dei criteri richiamati dagli artt. 1362,
1363, 1369 e 1366 c.c., per una più completa comprensione della volontà delle
parti nella suindicata prospettiva ampia di regolamentazione negoziale del
rapporto fino al suo convenuto esaurimento, a tutela della composizione dei
reciproci interessi in un’ottica di buona fede.
3.6. In tale ottica esegetica, è pure opportuno
tenere presente la scansione dei tempi: in particolare di come quelli di
promozione dell’odierno giudizio siano stati dettati dall’evoluzione della
vicenda processuale dei diritti rivendicati nella causa R.G. 2710/2005,
espressamente eccettuata dalla rinuncia, con il loro provvisorio accertamento
soltanto con la sentenza della Corte d’appello n. 8506/2010 e definitivo con la
conseguente formazione del giudicato (entrambi i momenti successivi alla
conciliazione tra le parti).
3.7. Reputa allora questa Corte che gli emolumenti
qui pretesi dal lavoratore si iscrivano nella “conseguente ricostruzione
della carriera che, diversamente, essa non lo sarebbe interamente, ma soltanto
fino al marzo 2003 (in base al giudicato della Corte d’appello n. 8506/2010),
contrariamente alla negoziata prospettiva conciliativa tra le parti dell’intero
rapporto, in quanto fino al collocamento in quiescenza del 31 agosto 2007.
Sicché, essi devono essere riconosciuti a S.T., nei
rigorosi limiti accertati dal suddetto giudicato (come indicato al punto 4 di
pg. 3 della sentenza), in quanto espressamente esclusi dalla conciliazione del
12 luglio 2007, anche in relazione al periodo successivo al marzo 2003 (all’esito
della causa R.G. 2710/2005) e fino alla predetta data di pensionamento. E
quindi, nei limiti dell’indennità di funzione per lo svolgimento di mansioni
dirigenziali, attribuitagli con detto giudicato e degli istituti direttamente
conseguenti: nell’evidente irrilevanza della loro derivazione immediata secondo
un criterio di automatismo, piuttosto che previo un accertamento in fatto
(secondo l’inconferente distinzione al terzultimo capoverso di pg. 6 della
sentenza, sub punto 9d), posto che ciò che conta è la loro inclusione nel
perimetro del riconoscimento giudiziale.
4. Le superiori argomentazioni assorbono ogni
ulteriore questione e i restanti motivi, relativi a: violazione o falsa
applicazione dell’art. 2697, secondo comma c.c., in ordine alle regole di ripartizione
dell’onere della prova in riferimento all’eccezione di transazione, da
disattendere per la sostanziale incertezza della Corte territoriale
sull’estensione della clausola di salvaguardia del verbale di conciliazione tra
le parti (secondo); violazione dell’art. 2909 c.c., per erronea interpretazione
del giudicato (esterno) n. 8506/2010 della Corte d’appello di Roma, di condanna
di A. s.p.a. al pagamento, in favore del lavoratore, delle differenze per
indennità di funzione riconosciuta dal 7 marzo 1996 a tutto marzo 2003, sul
presupposto di accertamento del suo incarico di prima fascia dal 7 marzo 1996
al 24 marzo 1997, comportante il suo diritto alla stessa indennità di funzione
anche per il periodo successivo lavorato fino all’agosto 2007; violazione o
falsa applicazione dell’art. 2103 c.c., di garanzia di non riducibilità della
retribuzione in corso di rapporto di lavoro e dell’art. 5 C.C.L. Aziendale
Dirigenti A. di immodificabilità in pejus dell’indennità di funzione (cd.
clausola di salvaguardia) e nullità della sentenza per violazione degli artt.
132, secondo comma, n. 4 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. per motivazione
apparente e contraddittoria (terzo); violazione o falsa applicazione del
combinato disposto degli artt. 1418, 2103 c.c., 185, 420 c.p.c., nonché norme e
principi in tema di indisponibilità in via transattiva o conciliativa di
diritti del lavoratore non ancora sorti e di relativa nullità della transazione
o conciliazione giudiziale (quarto).
5. Pertanto il primo motivo di ricorso deve essere
accolto, con assorbimento degli altri, la cassazione della sentenza in
relazione al motivo accolto e rinvio, anche per la regolazione delle spese del
giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione,
sulla base del seguente principio di diritto: “Nell’interpretazione di una
clausola negoziale (nel caso di specie, espressamente eccettuativa
dell’applicazione di una generale rinuncia, contenuta in un verbale di
conciliazione transattiva di un rapporto di lavoro, ad ogni domanda ad essa
connessa o anche solo occasionata all’esecuzione e cessazione del rapporto e ad
ogni diritto da esso derivante), la comune intenzione dei contraenti deve
essere ricercata indagando, oltre che il senso letterale delle parole da
verificare alla luce del contesto negoziale integrale ai sensi dell’art. 1363
c.c., anche i criteri di interpretazione soggettiva stabiliti dagli artt. 1369
e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l’accertamento del significato
dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta (in
conformità agli interessi che le parti abbiano inteso tutelare mediante la
stipulazione negoziale) e ad escludere, mediante un comportamento improntato a
lealtà e salvaguardia dell’altrui interesse, interpretazioni in contrasto con
gli interessi che le parti abbiano con essa inteso tutelare: in una circolarità
del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone
all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base
ad essa l’intenzione delle parti e di verificare se quest’ultima sia coerente
con le restanti disposizioni del contratto e con la loro condotta”.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli
altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte
d’appello di Roma in diversa composizione.