I lavoratori controesodati, che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime speciale per gli impatriati, possono esercitare l’opzione introdotta dall’art. 1, co. 50 della Legge di Bilancio 2021 e fruire della tassazione ridotta per ulteriori cinque periodi di imposta.

Nota a AdE., Risp. 16 settembre 2021, n. 594

 Marialuisa De Vita

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad Interpello n. 594 del 16 settembre 2021, ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità per i lavoratori che hanno optato per il regime fiscale degli impatriati e hanno già usufruito del regime speciale dei c.d. controesodati, di godere della proroga del regime degli impatriati per ulteriori cinque periodi di imposta.

Nel caso di specie, un cittadino italiano si rivolgeva all’Agenzia delle Entrate rappresentando di essere stato iscritto all’AIRE dal 15 marzo 2013 al 1º marzo 2014 e di aver usufruito:

– dal 2014 del regime speciale previsto per i lavoratori c.d. controesodati (L. 30 dicembre 2010, n. 238); e

– dal 2017 del regime speciale per i lavoratori impatriati (art. 16, D.LGS. n. 147/ 2015).

Volendo usufruire dell’estensione del beneficio fiscale previsto per i lavoratori impatriati per ulteriori cinque periodi di imposta, chiedeva all’Amministrazione finanziaria se la precedente fruizione del regime fiscale dei controesodati fosse preclusiva della proroga.

In termini generali, i soggetti che sono in possesso dei requisiti per fruire del regime degli impatriati (cfr. in q. sito, M. DE VITA, Regime speciale per i lavoratori impatriati: i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate) e hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dall’anno 2020, possono fruire di una proroga dell’agevolazione per ulteriori cinque periodi di imposta (per un totale, dunque, di dieci periodi di imposta), beneficiando della tassazione però del 50% (invece che del 30% previsto per il primo quinquennio) del reddito imponibile, in presenza di specifici requisiti, quali, alternativamente:

  1. l’avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo; oppure
  2. l’acquistare il lavoratore oppure il coniuge, il convivente o i figli, anche in comproprietà, un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia. Tale ultima ipotesi deve realizzarsi successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento.

La percentuale di tassazione dei redditi agevolabili prodotti nel territorio dello Stato nel secondo quinquennio può essere ulteriormente ridotta al 10% nel caso in cui i contribuenti abbiano almeno tre figli minorenni o a carico.

La Legge di Bilancio 2021 (art. 1, co. 50, L. n. 178/2020) ha previsto che possono beneficiare della proroga anche i soggetti rientrati in Italia prima del 2020 e che, alla data del 31 dicembre 2019, risultano già beneficiari del regime in esame (quello degli impatriati). Tali soggetti possono optare per l’estensione temporale, previo versamento di un importo pari:

  • al 10% dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione, se al momento dell’esercizio dell’opzione hanno, alternativamente, almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o sono diventati proprietari di una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diventano proprietari (anche unitamente al coniuge, al convivente o ai figli) entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione delle sanzioni;
  • al 5% dei redditi agevolati relativi all’annualità precedente a quella di esercizio dell’opzione, se al momento dell’esercizio dell’opzione hanno, questa volta congiuntamente, almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo e diventano o sono diventati proprietari di una unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diventano proprietari (anche unitamente al coniuge, al convivente o ai figli) entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell’opzione, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l’applicazione delle sanzioni.

La proroga è, invece, preclusa:

  • ai soggetti che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019;
  • agli sportivi professionisti;
  • a coloro che non stati iscritti all’AIRE;
  • ai cittadini extra-comunitari, anche se beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati.

Ne deriva che i lavoratori che hanno già beneficiato del regime speciale per i controesodati non sono annoverati tra i soggetti espressamente esclusi dalla possibilità di beneficiare della proroga del regime degli impatriatri. I controesodati possono, quindi, accedere alla proroga purché siano stati iscritti all’AIRE nel periodo antecedente il rientro in Italia (anche se anteriore ai due periodi di imposta precedenti l’accesso al regime degli impatriati) e risultino alla data del 31 dicembre 2019 beneficiari del regime speciale per i lavoratori impatriati.

Regime speciale per gli impatriati: nessuna incompatibilità per i controesodati
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