Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29202
Lavoratori esposti all’amianto, Riconoscimento della
contribuzione figurativa, Computo della retribuzione pensionabile
Rilevato che
1. V.F., ottenuto, con sentenza passata in giudicato,
il riconoscimento della contribuzione figurativa per esposizione ad amianto
(493 settimane maturate fino al 31.12.1992), ha chiesto la riliquidazione del
trattamento pensionistico di anzianità, in godimento dal 10 gennaio 1997,
tenuto conto dell’applicazione della disciplina transitoria prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a) del
d.lgs. n.503 del 1992 e dell’art.
3, comma 8, legge n. 297 del 1982, al fine di pervenire, con il predetto
incremento figurativo, alla quota massima di 2080 contributi settimanali, con
esclusione, dal computo della retribuzione pensionabile, delle 447 settimane di
contribuzione riferite alla gestione artigiani, sia perché meno favorevoli agli
effetti della misura del trattamento pensionistico, sia perché non totalmente
determinanti ai fini del raggiungimento della massima anzianità contributiva
(2080 settimane);
2. il giudice di primo grado accoglieva la domanda;
3. la Corte d’appello di Torino, con sentenza n. 236
del 2019, riformando la decisione di primo grado, ha rigettato la domanda
escludendo che, raggiunta la massima anzianità contributiva, la contribuzione
figurativa potesse sostituire la contribuzione già accreditata, come nella
specie, per 447 settimane nella gestione artigiani, solo perché ritenuta meno
favorevole, anziché operare nei limiti necessari a colmare scoperture
contributive fino al conseguimento della massima anzianità contributiva;
4. avverso tale sentenza V. F. ha proposto ricorso,
affidato a quattro motivi; l’INPS ha conferito solo delega in calce alla copia
notificata del ricorso;
Considerato che
5. con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 13, comma 1, lett. A) del
d.lgs. n.503 del 1992 e dell’art.
3, comma 8, legge n.297 del 1982, per non avere la Corte di merito
collocato la contribuzione figurativa per esposizione ad amianto (493 settimane),
riconosciuta, con sentenza passata in giudicato, in riferimento al periodo
gennaio 1974 – dicembre 1992, nel periodo antecedente al 31.12.1992;
6. con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 13, comma 8, legge n.257 del 1992,
anche in relazione al giudicato che aveva riconosciuto la contribuzione
figurativa per esposizione ad amianto, per essere il predetto beneficio
destinato ad ottenere un trattamento più favorevole e non soltanto ad accedere,
più rapidamente, alla pensione, come confermato dal testo originario dell’art. 13 legge n. 257 cit., alla
stregua del quale, nel regime anteriore alle modifiche del 1993, il beneficio
non incideva solo sulla maturazione del diritto ma anche sulla determinazione
dell’entità della pensione e la Corte di merito non aveva considerato il valore
dichiarativo, e non costitutivo, della sentenza che aveva riconosciuto la
contribuzione figurativa e, dunque, un diritto già esistente, e perfezionatosi,
alla data di entrata in vigore della legge n.257
del 1992; si assume che la rivalutazione contributiva era destinata ad
operare fin dal momento del collocamento in quiescenza del lavoratore e che la
contribuzione accreditata nella gestione artigiani, fino a quel momento
necessaria per il conseguimento del diritto a pensione, dopo l’accertamento del
diritto alla rivalutazione contributiva era diventata superflua giacché l’art. 13, comma 8, legge n.257 cit.
consentiva proprio la valorizzazione della contribuzione nell’attività di
lavoro dipendente in modo del tutto indipendente dalla concorrente
contribuzione in altra gestione;
7. con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 16 legge n.233 del 1990 e
si assume che la rivalutazione, per effetto dell’applicazione dell’art. 13 legge n.257 del 1992, è
consentita soltanto per la contribuzione accreditata nell’assicurazione
generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, per cui solo in tale ambito
deve assicurarsi che non sia superato il limite della 2080 settimane, con la
conseguenza che in caso di eccedenza, nella sommatoria delle quote di
contribuzione, devono essere eliminate le settimane di contribuzione rientranti
nelle quote di pensione meno favorevoli, per cui vantando 1917 settimane nella
gestione FLDP e 447 nella gestione artigiani, la somma di tali contributi era
pari a 2365 settimane contributive la cui riduzione era necessaria al fine di
rispettare il massimale di legge di 2.080 settimane, con l’ulteriore rilievo
che tutti i contributi, anche quelli versati nella gestione artigiani, si
riferiscono al patrimonio contributivo utilizzato per il conseguimento del
diritto a pensione, nel 1997, e non più necessari, anzi superflui, all’esito
dell’accertamento, con sentenza passata in giudicato, del diritto alla
rivalutazione con riconoscimento di 493 settimane di contribuzione figurativa;
8. infine, con il quarto motivo, si deduce nullità
della sentenza, per violazione degli artt. 132
cod.proc.civ., 118 disp att cod.proc.civ. e
24 Cost., per avere motivato per relationem con
altra decisione che, in realtà dava ragione all’assicurato;
9. il ricorso è da accogliere, esaminati
congiuntamente i motivi di censura, per la loro logica connessione;
10. costituiscono principi consolidati quelli
sanciti dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 24797 del 2015),
secondo cui, ove il lavoratore sia titolare di una posizione assicurativa
presso una gestione speciale dei
lavoratori autonomi e di altra presso la gestione per i lavoratori
dipendenti, il limite massimo di quaranta anni di contribuzione (pari a 2080
settimane) utilmente valutabile opera non solo nell’ambito di ciascuna delle
gestioni, presso cui sono versati i contributi, ma anche rispetto al cumulo
delle quote calcolate per ogni gestione;
11. secondo l’interpretazione che ne ha fornito la
giurisprudenza di legittimità (v., fra le altre, Cass.
n. 27677 del 2011, Cass. n. 7556 del 2014
e, sulla specifica questione dell’incremento nel computo dei contributi versati
nella gestione FLDP, con corrispondente diminuzione di quelli della gestione
autonoma, Cass. n. 18569 del 2008), non è
consentito superare, ai fini della liquidazione della pensione, i 40 anni di
contribuzione, e non è plausibile l’ipotesi che rilevino, ad ostacolare il
raggiungimento di 40 anni di contribuzione effettiva e convenzionale presso il
fondo lavoratori dipendenti da parte dei lavoratori esposti all’amianto, le
contribuzioni esistenti presso altre gestioni dell’assicurazione obbligatoria,
in quanto non è ragionevole che la presenza di tale ulteriore contribuzione
possa operare a detrimento dell’assicurato (stante la possibile e probabile più
favorevole incidenza in concreto degli anni di contribuzione presso il fondo
lavoratori dipendenti) (cfr., in motivazione, Cass.
n.18569 del 2008 cit.);
12. nella specie, il diritto all’incremento
dell’anzianità contributiva per il periodo di esposizione all’amianto è stato
attribuito con sentenza, passata in giudicato, nel pregresso contenzioso, con
l’INPS, per l’accertamento, limitato all’ an del diritto al beneficio della
rivalutazione dell’anzianità contributiva, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13, per i
periodi di esposizione all’amianto, con applicazione del coefficiente 1,5 e di
tale provvista contributiva, irretrattabilmente riconosciuta, deve tenere conto
il giudice chiamato a riliquidare la pensione sulla base della provvista
contributiva rientrante nel limite di legge (v.,per la diversa ipotesi della
riliquidazione della pensione oltre il limite legale delle 2080 settimane,
all’esito del giudicato che aveva riconosciuto l’incremento figurativo per
esposizione ad amianto, Cass. n. 5419 del 2020
che ha cassato la sentenza della Corte territoriale che aveva valorizzato
l’intero patrimonio contributivo, con la sommatoria accreditata nelle due
gestioni, tenuto conto anche dell’incremento figurativo);
13. in definitiva, nella peculiare controversia
all’esame, la regola per cui il limite invalicabile all’incremento
dell’anzianità contributiva per esposizione all’amianto è costituito dalla
contribuzione posseduta in misura inferiore al tetto massimo dell’anzianità
contributiva prevista dal regime previdenziale di appartenenza – con la
conseguenza che l’incremento ulteriore dell’anzianità per periodi di
esposizione ad amianto venga escluso per coloro che abbiano già raggiunto la
massima anzianità contributiva – risulta temperata dal giudicato esterno per
effetto del quale l’incremento contributivo, per esposizione ad amianto, è
entrato ormai a far parte della provvista contributiva della quale, agli
effetti della misura legale prefissata per legge, deve tener conto il giudice
adito per la riliquidazione del più favorevole trattamento pensionistico;
14.1a sentenza impugnata, che non si è uniformata ai
predetti principi va, pertanto, cassata e, per essere necessari ulteriori
accertamenti in fatto, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Torino, in
diversa composizione, perché proceda a nuovo esame, alla stregua dei principi
sin qui affermati;
15. alla Corte del rinvio è demandata anche la
regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di
Torino, in diversa composizione.