Anche quando manchi un’espressa istanza di riconoscimento della prelazione, l’insinuazione al passivo fallimentare con privilegio del credito può essere desunta.
Nota a Cass. (ord.) 20 settembre 2021, n. 25316
Alfonso Tagliamonte
Qualora la volontà del creditore di ottenere l’insinuazione al passivo fallimentare del proprio credito con la collocazione ipotecaria possa essere chiaramente desunta, va concesso il privilegio. Ciò, anche se dalle complessive indicazioni contenute nella domanda e dalla chiara esposizione della causa del credito in relazione alla quale essa è richiesta manchi un’espressa istanza di riconoscimento della prelazione.
Questo, il principio ribadito dalla Corte di Cassazione (ord. 20 settembre 2021, n. 25316, diff. da Trib. Catania, decreto 26 luglio 2019. V. anche Cass. n. 8636/2018), la quale specifica che nella fattispecie in esame:
– come si evince dall’istanza d’insinuazione al passivo, menzionata nella narrativa del ricorso, il ricorrente, nel chiedere l’ammissione al passivo del proprio credito, aveva palesato la natura di credito di lavoro dipendente, chiarendo che si trattava di retribuzioni, tredicesima e quattordicesima, ferie, permessi non goduti, indennità di mancato preavviso, ossia di crediti privilegiati, con privilegio generale sui mobili, ai sensi dell’art. 2751 co. 1, n. 1, c.c., in quanto relativo a crediti per retribuzioni dovute a prestatori di lavoro subordinato;
– di conseguenza, gli elementi addotti a sostegno dell’istanza, nonostante la mancata formulazione di conclusioni con espressa richiesta di riconoscimento della prelazione, dovevano considerarsi sufficienti ai fini della prospettazione della sua applicabilità, in quanto emergeva con chiarezza il titolo del credito, dalla cui indicazione poteva desumersi inequivocabilmente la volontà di ottenere l’ammissione al passivo del credito con il privilegio;
– “secondo le regole generali, per la manifestazione di tale volontà non è richiesto l’uso di formule sacramentali, risultando sufficiente che dalle indicazioni contenute nel ricorso, come dalla documentazione allegata, possa evincersi senza incertezze l’intento della parte istante di ottenere l’ammissione al passivo con la collocazione prevista dalla legge in relazione alla causa di prelazione da cui è assistito…” (v., fra tante, Cass. n. 17710/2014).
Per le suddette ragioni, la Corte non ha condiviso il decreto del Tribunale, nella parte in cui ha disposto l’ammissione al passivo del credito in via chirografaria, negando il riconoscimento del privilegio in virtù della mera assenza di una specifica richiesta in tal senso, e trascurando quindi gli elementi risultanti dall’istanza d’insinuazione.