Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 ottobre 2021, n. 28913
Rapporto di lavoro, Prolungamento dell’attività non
intervallata da adeguati riposi, Risarcimento danni, Prova
Rilevato che
1. Con la pronuncia del 10.2.2012 il Tribunale di
Brindisi accoglieva la domanda di R.A. e D.G., operatori di esercizio in
servizio presso la Società T.P. di Brindisi, e condannava la società al
pagamento, in loro favore, rispettivamente delle somme di euro 15.454,51 e di
euro 10.747,35, oltre accessori, a titolo di indennità economica sostitutiva
per ogni ora o frazione di ora di riposo giornaliero e/o settimanale non goduto
nei termini stabiliti dalla normativa europea, in misura pari alla
corrispondente retribuzione giornaliera prevista dal CCNL, con la maggiorazione
per lavoro straordinario, notturno e festivo, in quanto i suddetti lavoratori,
adibiti alla guida di mezzi destinati al trasporto passeggero su percorsi più
lunghi di 50 Km, avevano goduto di riposo settimanale in misura inferiore alle
prescritte 45 ore consecutive e non avevano fruito del riposo giornaliero pari
alle ore.
2. Sul gravame proposto dalla società la Corte di
appello di Lecce, con la sentenza n. 2340/2016, confermava la pronuncia di
primo grado.
3. A fondamento della decisione la Corte territoriale
rilevava, in primo luogo, che si verteva in una ipotesi di danno non
patrimoniale; in particolare, precisava che il danno da mancato riposo era un
danno conseguente alle lesione del diritto al rispetto delle regole che
scandivano la tempistica delle prestazioni di lavoro in alternanza ai periodi
di riposo ritenuti essenziali per il recupero delle energie psico-fisiche; che,
pur essendo il datore di lavoro onerato di dimostrare la successiva concessione
di riposi compensativi, il danno in termini di usura non avrebbe potuto essere
adeguatamente ristorato da tale concessione; che gli appellati avevano provato
il prolungamento della loro attività lavorativa non intervallata da adeguati
riposi; che la prova del danno era presunta (presunzione semplice) e, nella
fattispecie, vi erano gli elementi per ritenere verificatasi una penosità del
lavoro per come erano stati strutturati i riposi in rapporto ai turni imposti
dalla società; che la liquidazione del danno, da quantificarsi in via
equitativa, poteva essere parametrata alla retribuzione prevista dalla
contrattazione collettiva di settore per la maggiorazione per lavoro
straordinario; che la espletata ctu, sul punto, era immune da vizi o errori
contabili.
4. Avverso la decisione di secondo grado proponeva
ricorso per la cassazione la Società T.P. Brindisi spa affidato a tre motivi,
cui resistevano con controricorso A.R. e G.D.
Considerato che
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, ex art. 360 n. 5 c.p.c., l’omesso esame, da parte
della Corte di merito, delle condizioni di nullità della relazione di
consulenza tecnica di ufficio, i cui conteggi e risultati erano stati condivisi
nonostante specifica eccezione sollevata da essa società, valutata con
motivazione determinante della decisione, per avere, in particolare, i giudici
di seconde cure omesso di pronunciarsi sugli errori e sui mancati sviluppi dei
calcoli effettuati, come risultava, altresì, dalla consulenza tecnica di parte
prodotta nel relativo fascicolo.
3. Con il secondo motivo si censura la violazione e
falsa applicazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c.,
dell’art. 2697 cc, per avere attribuito la Corte
territoriale alla STP Brindisi spa l’onere della prova sul capo della domanda
relativa ai riposi compensativi e alle ore di mancato riposo, e dell’art. 1226 cc, in ordine alla liquidazione del
danno, per non essere stata tenuta distinta la prova della esistenza e della
entità del fatto (numero delle ore dei mancati riposi), dalla prova della
entità del danno la cui diversificazione, se tenuta in debito conto, avrebbe
escluso l’esistenza del presunto pregiudizio in ragione della inconsistenza
della durata dei periodi di sofferenza dei lavoratori per mancato riposo
neppure compensato.
4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della
violazione, ex art. 360 n. 3 c.p.c., dell’Accordo nazionale 25.7.1997 per mancata
applicazione dell’art. 14
relativo alla indennità risarcitoria per mancati riposi, per avere la Corte di
appello fatto ricorso, nella determinazione del danno, ad un criterio
equitativo sostanzialmente immotivato quando, invece, ai sensi dell’art. 14 dell’Accordo sopra citato,
per le ore di mancato riposo andava riconosciuta solo una indennità di natura
risarcitoria in misura pari alla maggiorazione del lavoro festivo.
5. Preliminarmente va dato atto che è stato
depositato, dalla Società T.P. Brindisi spa, atto di rinuncia al ricorso in
cassazione con contestuale richiesta di estinzione del giudizio.
6. Deve, pertanto, essere dichiarata l’estinzione
del processo, ex artt. 390 e 391 c.p.c., per intervenuta rinunzia al ricorso de
quo, presentata dalla ricorrente, accettata dai controricorrenti, e da tutti
sottoscritta unitamente ai rispettivi procuratori.
7. Di conseguenza, con riferimento a detta
estinzione, nulla va disposto in ordine alle spese avuto riguardo alla avvenuta
accettazione.
8. Non sussistono, altresì, i presupposti per la
condanna al versamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
atteso che il DPR n. 115/2002, art.
13, comma 1 quater, fa riferimento ai soli esiti di rigetto o
inammissibilità, non anche a quello di estinzione (Cass. n. 3688/2016; n.
23175/15).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo.