La surrogazione e il regresso dell’assicuratore sociale (rispettivamente, ai sensi degli artt. 1916 c.c. e 10, D.P.R. n. 1124/1965) costituiscono “una successione a titolo particolare del solvens nel diritto di credito vantato dall’accipiens nei confronti d’un terzo, che si verifica ipso facto al momento del pagamento effettuato dal surrogante nelle mani del creditore originario, il danneggiato, a prescindere da qualsiasi manifestazione di volontà del danneggiato o dell’assicuratore. Il subingresso del surrogante si collega al semplice fatto del pagamento dell’indennità per quel danno di cui è responsabile il terzo, senza richiedere, a tal fine, la previa comunicazione da parte dell’assicuratore della sua intenzione di succedere nei diritti dell’assicurato verso il terzo responsabile. Il subentro non è rimesso all’apprezzamento dell’assicuratore solvens. La perdita del diritto verso il terzo responsabile da parte dell’assicurato e l’acquisto da parte dell’assicuratore sono – come è stato rilevato in dottrina – effetti interdipendenti e contemporanei basati sul medesimo fatto giuridico previsto dalla legge: il pagamento dell’indennità assicurativa” (Così, Cass. 21 settembre 2021, n. 25512).

F. I.

 

Surrogazione e regresso dell’assicurazione sociale
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